La fase dell’appello preliminare alla trattazione

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La norma di cui all’art. 348-bis c.p.c. rappresenta una delle innovazioni dispositive emerse negli anni più recenti dal complessivo movimento rifor-matore che ha così intensamente impegnato il nostro processo civile. In ragione della disposizione dinanzi richiamata, il giudice dell’appello provvede alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto, mediante assunzione di provvedimento reso in forma di ordinanza, allorché lo stesso non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Detta previsione è rimasta introdotta, in relazione alle ipotesi per le quali l’inammissibilità o l’improcedibilità non debba essere pronunciata mediante utilizzo di provvedimento reso in veste di sentenza. Il legislatore ha tuttavia previsto delle eccezioni, le quali sfuggono all’appli-cazione delle previsioni dettate dalla norma in considerazione. In particolare, ciò resta previsto in ordine alla proposizione dell’appello, relativamente ad una delle cause ex art. 70, comma 1, c.p.c., così ove la proposizione dell’appello sia resa ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. La prima delle due disposizioni in ultimo rilevate disciplina l’intervento in causa del pubblico ministero, segnatamente con riguardo a quelle ipotesi regolate dalla medesima norma, in cui l’intervento del p.m. rimane richiesto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, ossia con riguardo a quelle cause che lo stesso pubblico ministero potrebbe proporre. Ai sensi, invece, della previsione cit. di cui all’art. 702-quater c.p.c., resta previsto come l’ordinanza assunta in ragione della previsione di cui all’art. 702-ter, comma 6, c.p.c., produce gli effetti contemplati dalla norma ex art. 2909 c.c. nel caso in cui la stessa non resti appellata nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. La norma prevede, poi, l’ammissi-bilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti quando siano ritenuti dal Collegio indispensabili ai fini della decisione, ovvero nel caso in cui la parte presti prova di non averli potuti produrre durante il procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. La stessa norma, infine, consente al presi-dente del Collegio potere di delega ai fini dell’assunzione dei mezzi istruttori in favore di uno dei componenti del Collegio.

Il legislatore ha così introdotto la particolare figura dell’appello filtrato, i cui ambiti traggono sede per esservi custoditi dall’art. 111 Cost. Il legisla-tore ordinario, cioè, rimane chiamato a spiegare intervento volto a prestare assicurazione sia della qualità sia della ragionevole durata del processo. La previsione del filtro in appello ha voluto consentire l’introduzione di un mec-canismo utile a prevedere una cernita preventiva di quei mezzi proposti che, al primo vaglio prognostico, si evidenzino per essere assistiti da una merite-volezza tale da consentirne la prosecuzione nel percorso di esame da parte del giudice di appello. Una tale conclusione, in effetti, muove dal presupposto che le censure mosse e portate al vaglio di seconde cure rispetto alla pronuncia gravata sembrano essere fondate e meritevoli di accoglimento. Situazione, quest’ultima, la quale non rimane condivisa, invece, da quelle altre censure che, al medesimo vaglio, non si delineino come meritevoli di accoglimento. In effetti il giudizio d’appello sembra allo stato caratterizzato da due distinti meccanismi, i quali riguardano rispettivamente, da una parte, l’atto e, dall’al-tro, il procedimento. Il primo dei quali ha sollecitato verso la direzione di una maggiore compiutezza nella predisposizione, in particolare con un impegno più marcato per la cura di aspetti quali: il modo in cui si vorrebbe che la pronuncia impugnata fosse. Così si è esaurito quel previgente meccanismo, in ragione del quale si poneva in rilievo il solo momento costituito dal richiamo degli aspetti della decisione appellata di cui si evidenziavano, cioè, gli ambiti precipui della ritenuta carenza. La conclusione appena rilevata si ricava dalla previsione secondo la quale l’atto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto ex art. 342, n. 1), c.p.c. Altro aspetto che si è pure inteso considerare con la disciplina vigente della materia riguarda il bisogno, cui si è inteso così apprestare rimedio, di evitare l’articolazione, per opera della parte, di censure le quali restino radicate su fondamenti del tutto teorici. Sotto il diverso profilo della procedura, deve rilevarsi come quella della prima udienza resti anche intesa l’udienza che si vuole “filtrante”, in cui, in altri termini, resta dato provvedere ad evidenziare l’insistenza della probabi-lità dell’accoglimento dell’appello. Tale conclusione muove dalla lettura del comb. disp. delle norme di cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c., per la cui ragione il giudice competente, sentite le parti, dispone per la dichiarazione di inam-missibilità dell’appello. Il che si ha per la ben definita ipotesi in cui lo stesso appello rimanga privo di una ragionevole probabilità di accoglimento. Pertanto, all’udienza di cui all’art. 350 codice di rito, il giudice, prima ancora di attendere alla trattazione dell’appello proposto, dispone – una volta sentite le parti – per la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, in ragione della previsione dispositiva contemplata dal comma 1 dell’art. 348-bis cit. A tanto lo stesso giudicante attende, mediante adozione di prov-vedimento in forma di ordinanza. Tale provvedimento rimane succintamente motivato, anche con rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e con riferimento a precedenti conformi. Alla parte che veda pronunciata inammissibilità rispetto all’appello propo-sto, resta consentito provvedere all’introduzione di apposito ricorso per cassa-zione, ex art. 360 c.p.c., avverso la decisione di prime cure. Per la decorrenza del termine connesso, si considera il giorno della comunicazione o notifica-zione, se anteriore all’ordinanza con la quale resti dichiarata l’inammissibilità. L’ordinanza di inammissibilità, perciò, resta assunta nel caso in cui sia per l’impugnazione principale sia anche per quella incidentale ex art. 333 c.p.c., siano ricorrenti i presupposti definiti dalla norma con il comma 1 dell’art. 348-bis cit. Mancando, perciò, una tale condizione, resta del giudice il dovere della trattazione di tutte le impugnazioni le quali siano state pro-poste avverso la pronuncia di riferimento. Quindi, alla luce del dato positi-vo, entrambe le impugnazioni debbono ritenersi inammissibili, affinché si possa concludere per la relativa dichiarazione di inammissibilità. Laddove si concreti la distinta ipotesi, invece, nella quale una sola delle impugnazioni proposte dalle parti si ritenga inammissibile, la conclusione alla quale si approda muove in senso contrario, ossia in favore della dichiarazione di ammissibilità. In questo modo, in effetti, il risultato al quale si approda rimane di evitare – come nello stesso spirito della norma – di ricorrere ad una forma di inammissibilità parziale del procedimento in sede di appello.

Cassano Giuseppe

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