La donazione ai nascituri

Maria Ronga 18/03/19
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La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (detta donante) arricchisce l’altra (detta donatario), disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione, così come regolata all’art.769 c.c..

Tema nel tema è quello particolare, quanto eccezionale, della donazione a nascituri, regolato all’art.784 del codice civile: <<La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito [462 c.c.], ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti [463, 785 c.c.]. L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non concepiti è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia [1179 c.c.]. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario [785 c. 3 c.c.]>>.

La capacità di ricevere per donazione

Il nostro Legislatore disciplina e la capacità di donare e la capacità di ricevere per donazione.

La donazione può essere fatta a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione seppur ancora non concepiti. Dunque, destinatario della donazione può essere non solo chi è già in vita, ma anche il nascituro, ossia di chi deve ancora nascere, sebbene non ancora concepito, sempreché sia figlio di una persona vivente al tempo della donazione.

La donazione sarà valida se il donatario nascerà entro trecento giorni da quando la donazione si è conclusa. Al contrario, nel caso in cui la donazione è fatta a chi non è ancora concepito, essa è valida se le persone dalle quali nascerà il donatario sono viventi nel momento in cui viene effettuata la donazione.

Resta inteso che la donazione sarà efficace solo ed esclusivamente se il beneficiario nascerà vivo[1].

L’accettazione della donazione

Trattasi di un negozio a validità sospesa, dal momento che quando viene posto in essere, manca un requisito di validità, costituito dall’esistenza del donatario; sebbene il Legislatore consente che tale requisito possa sopraggiungere rispetto alla conclusione del negozio. La nascita del soggetto non precede, ma segue il compimento del negozio giuridico.

L’art.784 c.c., al secondo comma, stabilisce in maniera espressa che l’accettazione è regolata dagli articoli 320 e 321 del codice civile.

Di regola la donazione viene accettata da coloro i quali avranno la rappresentanza legale del donatario, di conseguenza l’accettazione spetta al genitore o ai genitori che esercitano la potestà, previa autorizzazione del giudice tutelare. Ma, se questi non vogliono o non possono accettare – caso eccezionale – il tribunale provvederà a nominare un curatore speciale.

Il negozio viene perfezionato prima della nascita, l’acquisto invece avverrà solo nel momento in cui il donatario verrà ad esistenza.

I frutti della donazione

La vera caratteristica è che non vi è alcuna differenza tra concepiti e non concepiti, nonostante la diversa disciplina dei frutti.

Difatti, tra la donazione e la nascita il bene o i beni oggetto della donazione potrebbero produrre dei frutti. In tal caso, (x) se i frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario, se la donazione è fatta a favore di un già concepito, invece (y) se la donazione è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della sua nascita. Il donante può, tuttavia, stabilire una disciplina diversa rispetto a quella indicata dalla legge.

La titolarità dei beni oggetto della donazione

Si crea dunque una situazione di sospensione giuridica. Analizzando la titolarità dei beni in attesa della nascita, ci troviamo di fronte a diversi orientamenti. Per alcuni autori, costituenti un filone minoritario, in attesa della nascita il bene donato è temporaneamente senza soggetto: non è più del donante, che se ne è spogliato, ma non è ancora del donatario, attualmente inesistente. Si crea così un centro autonomo di interessi, che la legge ritiene meritevoli di conservazione e di tutela, assegnando provvisoriamente l’amministrazione del bene donato ai soggetti (donante e i suoi eredi) che potranno riacquistarlo qualora i nascituri non vengano ad esistenza.

L’inclinazione prevalente in dottrina, al contrario, ritiene che data l’incompletezza della fattispecie per difetto di un elemento essenziale, ovverosia l’esistenza del donatario, non realizza l’effetto traslativo. Il bene donato è perciò ancora del donante, il quale non è titolare del diritto pieno, ma del diritto risolutivamente condizionato all’evento nascita.

Sul punto:”La donazione e la tutela dei legittimari”

L’amministrazione dei beni donati

Risulta è pacifico che l’ordinaria amministrazione del bene o dei beni spetta al donante, al contrario è discusso se e con quali consensi e/o autorizzazioni possono essere compiuti atti di straordinaria amministrazione. La vigente normativa nell’attribuire al donante ed ai suoi eredi l’amministrazione dei beni donati non effettua alcuna distinzione tra ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. Nel silenzio di legge, diverso orientamenti si affrontano, la dottrina maggioritaria ritiene che il donante anche dopo la donazione è titolare di un diritto vero e proprio, vale a dire del diritto risolutivamente condizionato alla nascita del donatario; di questo diritto egli può liberamente disporre come può disporre, ogni titolare di un diritto sottoposto a condizione risolutiva[2].

Logicamente il donante risulta titolare di un ufficio di diritto privato e in tale qualità amministra il diritto nella sua pienezza[3]. Non deve chiedere alcuna autorizzazione in omaggio al principio della libertà contrattuale, né può farsi riferimento per analogia ad altri istituto che prevedono il controllo da parte del giudice[4]. Del resto, è lo stesso diritto positivo che prevede, proprio in tema di donazione, la possibilità di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione liberamente, ossia senza richiedere autorizzazione al giudice.

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La trattazione delle questioni legate alla giacenza dell’eredità presuppone l’esame di alcune problematiche di carattere generale, che il Legislatore e gli operatori cercano di risolvere con l’applicazione delle norme in materia.La questione della situazione che si crea tra il momento dell’apertura della successione e l’accettazione non è evidentemente risolta dalla regola per la quale l’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Invero, la finzione della retroattività, al pari della attribuzione dei beni, in assenza di eredi allo Stato (art. 586 cod. civ.), non elimina le questioni poste dalla vacanza di un titolare del patrimonio che possa compiere atti gestori, e nei confronti del quale possano essere esercitate le pretese dei terzi.Il presente volume, con un serio approccio di studio, ma senza trascurare l’aspetto pratico, vuole essere uno strumento per il Professionista che si trovi a risolvere questioni ereditarie in cui manchi, seppur temporaneamente, un titolare, con tutte le problematiche che ne derivano, nel tentativo di tutelare gli interessi del proprio assistito, sia esso erede, legatario o creditore del defunto.Giuseppe De MarzoConsigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte Europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano.

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La trascrizione della donazione in favore dei nascituri

Se si ritiene che la nascita costituisca un coelemento necessario per la perfezione della donazione medesima, la trascrizione dovrà essere eseguita dopo la nascita, prima non potrà essere eseguita mancando una fattispecie completa. D’altro canto, se si reputa la nascita quale avveramento di una condizione legale, la trascrizione potrà essere eseguita immediatamente, pur restando la difficoltà che la persona del donatario non è immediatamente individuabile. A questo punto, la formalità potrebbe essere eseguita a favore dei genitori, quali rappresentanti legali, ma anche in favore del beneficiario, solo dopo che quest’ultimo sia nato. In quest’ultimo caso nella formalità contro il disponente dovrà essere menzionata la riserva in ordine alla successiva trascrizione a favore del donatario nascituro[5].

[1] Giova precisare che, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 154/2013, in materia di filiazione, sono state apportate numerose modifiche al codice civile, ed è venuta meno qualsiasi distinzione tra figlio legittimo, legittimato o naturale; per cui ora la legge parla semplicemente di figlio

[2] Cfr., art. 1357 codice civile

[3] Cfr., Capozzi, Successioni e donazioni, Tomo II

[4] L’analogia NON è consentita per le norme che restringono la capacità dei soggetti, e la libera amministrazione è giustificata dall’atto di liberalità

[5] Cfr., Gazzoni, La trascrizione immobiliare.

Maria Ronga

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