La diversa qualificazione giuridica dei fatti già acquisiti al processo non ostacola accoglimento in appello

Scarica PDF Stampa

Non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall’art. 345 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo.

Decisione: Ordinanza n. 1244/2019 Cassazione Civile – Sezione VI

Il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l’azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine.

Non sussiste violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall’art. 345 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo.

Osservazioni

Il caso oggetto di ricorso riguardava una controversia contrattuale, in cui il compratore aveva esercitato il recesso unilaterale (che comportava il pagamento di una somma come corrispettivo, oltre al risarcimento del danno), e in primo grado il Tribunale dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell’acquirente..

Il Giudice di appello confermava la sentenza di primo grado, ma riqualificava l’azione proposta non come inadempimento, ma come domanda intesa a far valere il pagamento della multa penitenziale stabilita per il recesso convenzionale unilaterale.

Per la Suprema Corte, la Corte d’Appello, attenendosi a quelle che erano le richieste avanzate dall’attrice, e tenuto conto dell’allegazione dei fatti operata in citazione, con la soluzione raggiunta nella sentenza gravata non ha in realtà introdotto nel giudizio nuovi elementi di fatto, ma si è limitata ad offrire una diversa qualificazione giuridica a quei fatti che erano stati appunto posti a fondamento della domanda, dovendo quindi escludersi la ricorrenza del dedotto vizio di extra petizione.

Volume consigliato

Le spese di lite

Il volume vuole essere una guida per il Professionista che deve considerare, oltre agli aspetti tecnici e giuridici del proprio operato, altresì quelli economici. L’attività forense ha invero un costo e risulta opportuno valutare in via preventiva quali sono i rischi economici e le spese a cui si deve far fronte nell’ambito di un’azione giudiziaria. L’opera affronta dunque le diverse fattispecie che riguardano le spese processuali: dalla condanna, anche a titolo aggravato, alla distrazione delle spese e alla compensazione. Per completezza, si affronta altresì la tematica relativamente alle ipotesi di gratuito patrocinio. Partendo dai criteri che guidano il giudice, passando per le regole generali che disciplinano le spese processuali, si approda alla casistica più particolare, nonché alla più innovativa ipotesi di condanna alle spese, introdotta dall’art. 96 c.p.c.Giuseppe De Marzo, consigliere della Suprema Corte di Cassazione, assegnato alla I sezione civile e alla V sezione penale; componente supplente del Tribunale Superiore delle Acque; componente del Gruppo dei Referenti per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo; autore di numerose monografie e di pubblicazioni giuridiche, ha curato collane editoriali; collabora abitualmente con Il Foro italiano. Ida Cubicciotti è magistrato del Distretto di Lecce, incaricata più volte dell’insegnamento di diritto processuale civile presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento, è stata formatore decentrato del settore civile presso la Corte d’Appello di Salerno componente della Commissione Flussi del Consiglio Giudiziario di Salerno e Coordinatore per la gestione dei magistrati onorari presso il Tribunale di Lecce. È magistrato di riferimento per l’informatica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce e ha svolto incarichi di formazione per i corsi di aggiornamento della Scuola Superiore della Magistratura in materie di diritto sostanziale e processuale civile. Cristina Maria Celotto, laureata con 110 e lode presso l’università di Roma Tre nell’anno 2016. Dopo una carriera in qualità di assistente alla cattedra presso il corso di diritto penale dell’università di Roma Tre, conclude positivamente la pratica forense presso l’Avvocatura generale dello Stato ed il tirocinio formativo presso la Corte di Cassazione.

Giuseppe De Marzo, Ida Cubicciotti, Cristina Maria Celotto | 2019 Maggioli Editore

24.00 €  22.80 €


Giurisprudenza rilevante

  1. Cass. 8082/2005
  2. Cass. 4744/2005
  3. Cass. 3337/1981

Disposizioni rilevanti.

Codice di procedura civile

Vigente al: 02-02-2019

Art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Art. 345 – Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

Graziotto Fulvio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento