La disciplina dei segni distintivi

Redazione 05/10/18
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La disciplina di tutela di tali “segni distintivi” trova, nelle disposizioni codicistiche, sede nell’art. 2564 c.c. che statuisce: “Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.” e si estende anche alla tutela dei segni distintivi delle società commerciali ex secondo comma art. 2567 c.c.

La confusione tra segni distintivi

In definitiva, nel caso possa determinarsi confusione fra segni distintivi (siano essi ditta, insegna o marchi) appartenenti a singoli imprenditori o a società commerciali, sovviene la possibilità di applicazione della tutela di cui all’art. 2564 c.c. con preminenza dei diritti dell’impresa commerciale che per prima ha iscritto gli stessi nel registro delle imprese o, comunque, dimostri di aver iniziato di fatto ad utilizzarli in tempo anteriore.
Per l’applicabilità dell’art. 2564 c.c. non occorre, inoltre, che una confusione tra i due segni distintivi si sia effettivamente verificata, ma è sufficiente che essa possa verificarsi, pur richiedendosi, in ogni caso, che ambedue le imprese interessate operino nello stesso ambito imprenditoriale] e territoriale (secondo la definizione di “localizzazione commerciale” oramai in uso con l’estensione dei limiti commerciali permessi dalle nuove tecnologie).
Con l’avvento del nuovo codice della proprietà intellettuale, la tutela dei segni distintivi ha trovato collocazione concorrente ed ulteriore extra codicem, all’art. 22 CPI ove è prescritto, sotto il titolo: “Unitarietà dei segni distintivi” come sia “1.. vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. 2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”.

L’art. 2 del Codice di proprietà industriale

Oltre ciò va rammentato come costituiscano oggetto di tutela, a mente dell’art. 2 del C.P.I., non solo i marchi cd. registrati ” ma, anche, “ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.”.
L’art. 22 del d.lgs. n. 30/2005, nel sancire il principio della “unitarietà dei segni distintivi”, include espressamente entro la sua previsione anche l’insegna.
Il Codice prevede inoltre una fattispecie tipica nei casi in cui il determinarsi della previsione di cui all’art. 2564 c.c. (e della violazione dell’art. 22 C.P.I., quindi) comporti anche l’avverarsi di una condotta di “concorrenza sleale”.
L’articolo di riferimento è il 2598 c.c. che, accanto ad una definizione generale che pone a presupposto “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi … “ statuisce nel suo numero 1) come “ …. compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente.”

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