La determinazione della base imponibile IRPEF e gli oneri deducibili

DS redazione 04/03/16
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Ai fini della determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione, si parte dall’individuazione della base imponibile lorda, ovvero (art. 3, comma 1, d.P.R. 917/1986 c.d. “TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi” ):

–          reddito mondiale (per i residenti fiscali);

–          reddito territoriale (non residenti fiscali italiani).

 

Base imponibile lorda = Reddito complessivo imponibile = Σ redditi posseduti

I redditi appartenenti alle differenti categorie sono sommati fra loro, allo scopo di determinare la base imponibile lorda: ciascun reddito è quantificato sulla base delle regole dettate per la rispettiva categoria reddituale di appartenenza (art. 8, comma 1).

 

Occorre notare che:

 

• sono comunque esclusi dalla base imponibile alcuni redditi (art. 3, comma 3):

–          redditi esenti dall’imposta (es.: reddito fondiario dei fabbricati adibiti al culto: v. art. 36, comma 3);

–          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es.: interessi attivi bancari: v. art. 26, comma 2, d.P.R. 600/1973);

–          redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es.: interessi su obbligazioni dei c.d. “grandi emittenti”: v. art. 2, d.lgs. 239/1996);

–          assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in caso di separazione/divorzio, purché risultanti dal provvedimento giudiziario relativo. Tali redditi sono infatti già tassati in capo all’erogante, in quanto è deducibile dal suo reddito, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), il solo assegno di mantenimento per il coniuge;

–          assegni familiari e simili (art. 3, comma 3, lett. b);

–          altri redditi esclusi da norme specifiche del d.P.R. 917/1986 ovvero da leggi speciali (es.: compensi corrisposti dall’imprenditore al proprio figlio/coniuge: v. art. 8, comma 1, ultimo periodo): in particolare, non concorrono a formare il reddito i sussidi assistenziali corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici (art. 34, comma 3, d.P.R. 601/1973), fra i quali gli assegni di mantenimento agli invalidi civili (r.m. 11/701 del 10 luglio 1985);

–          redditi soggetti a tassazione separata (artt. 17 e 3, comma 2);

• il periodo d’imposta IRPEF coincide comunque con l’anno solare: ciascun anno comporta un’obbligazione tributaria autonoma, salvo l’esistenza di crediti d’imposta e/o il diritto al riporto delle perdite per gli imprenditori commerciali e i lavoratori autonomi (art. 7, comma 1);

 

• per i redditi di eredi e legatari è sempre possibile la tassazione separata (art. 7, comma 3);

 

• dal reddito complessivo possono sottrarsi alcuni oneri deducibili. Al riguardo, appare opportuno osservare che:

–          l’IRPEF è un’imposta personale = tiene conto di una serie di circostanze di natura personale, riferibili prettamente a “quel” contribuente (es.: carichi di famiglia, spese mediche, ecc.). Le imposte personali si contrappongono, da un punto di vista teorico, a quelle reali, le quali tengono conto unicamente dell’oggetto (res) dell’imposizione;

–          in termini di risparmio relativo, in un sistema a imposizione progressiva, quale quello dell’IRPEF, le deduzioni favoriscono chi ha redditi più elevati, in quanto sottraggono alla tassazione un reddito che sarebbe stato soggetto ad un’aliquota marginale più alta.

 

Per quanto concerne gli oneri deducibili (art. 10), in particolare, si evidenziano tre macroclassi:

1. spese di produzione del reddito, se indeducibili nella determinazione della specifica tipologia di reddito che concorrono a formare, ossia, ad esempio:

–          oneri fondiari non contemplati dalle stime catastali (canoni, censi, ecc. che gravano sul reddito degli immobili posseduti);

–          somme corrisposte a dipendenti dell’imprenditore chiamati ad adempiere le funzioni elettorali;

–          indennità corrisposte al termine del contratto di locazione, per obbligo di legge, dal proprietario di un immobile locato ad uso non abitativo al con­duttore, per la perdita dell’avviamento commerciale;

2. spese personali che incidono sulla capacità contributiva del soggetto; ad esempio:

–          spese mediche/assistenziali a favore di portatori di handicap;

–          assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge in caso di separazione. L’una tantum al coniuge separato non è deducibile dal reddito del soggetto che la corrisponde, neppure se tale importo è corrisposto in più tranches (c.m. 11.6.2009, n. 153/E);

–          contributi previdenziali e assistenziali versati per obbligo di legge;

–          contributi versati dal contribuente a forme pensionistiche complementari (con limiti massimi di deduzione);

3. spese che il legislatore intende incentivare; ad esempio:

–          reddito fondiario dell’abitazione principale e relative pertinenze;

–          erogazioni liberali all’Istituto Centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica italiana;

–          erogazioni liberali a organizzazioni non governative (c.d. “ONG”) idonee, nei limiti del 2% del reddito complessivo dichiarato.

 

Le spese relative alla corresponsione di un indennizzo per perdita di avviamento commerciale/erogazioni liberali a organizzazioni non governative/compensi a dipendenti impegnati in funzioni elettorali, qualora sostenute da società semplici/associazioni professionali, divengono oneri deducibili dal reddito imponibile personale di ciascuno dei loro soci/associati, pro-quota: gli altri oneri deducibili non sono invece deducibili se non sono sostenuti direttamente dalla persona fisica.

DS redazione

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