La definizione del mobbing: attività finalisticamente orientata, vessatoria e persecutoria, posta in essere nell’ambito del rapporto di lavoro da colleghi (mobbing orizzontale), superiori (mobbing verticale), o inferiori (mobbing ascendente)

Lazzini Sonia 29/12/05
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Si tratta di comportamenti che ledono interessi sottostanti a diritti assoluti della persona, tutelati erga omnes nella vita di relazione, che quindi rientrano anche nell?ambito di operativit? della responsabilit? extracontrattuale ex articolo 2043 codice civile

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la discrezionalit? datoriale nel pubblico impiego ? minore rispetto all?impiego privatizzato, con conseguente maggiore facilit? di verifica dei casi di illeciti da mobbing

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Il Tar Per La Puglia – Lecce – Terza Sezione , con la sentenza numero 3001 del 28 maggio 2005 , in tema di mobbing, ci insegna quanto segue:

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< Non v?? dubbio che la richiesta di risarcimento del danno da cd. mobbing rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo

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Si tratta di comportamenti che ledono interessi sottostanti a diritti assoluti della persona, tutelati erga omnes nella vita di relazione, che quindi rientrano anche nell?ambito di operativit? della responsabilit? extracontrattuale ex articolo 2043 codice civile

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Tuttavia tali interessi, nell?ambito del rapporto di lavoro (anche non privatizzato, cfr. Cass. civ., 14.03.1991 n. 2719) sono oggetto di obblighi, integrativi ed accessori rispetto all?obbligazione primaria della prestazione, derivanti dal principio di buona fede oggettiva o correttezza (articolo 1375 codice civile) ma anche, pi? in particolare, dall?articolo 2087 codice civile.

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Tra gli obblighi integrativi ed accessori, essi si caratterizzano come obblighi di protezione, poich? non tutelano gli interessi alla prestazione (cd. interessi di prestazione) ma proteggono interessi che pur non direttamente previsti nel contenuto del contratto come funzione di esso (1174 e 1343 codice civile), sono direttamente e naturalmente coinvolti (cd. interessi di protezione) nello svolgimento del rapporto contrattuale, come fatto, contatto sociale qualificato dall?articolo 1375 codice civile.

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Anche se la tutela di tali interessi non deriva quindi direttamente dal contenuto (autoregolamento) del contratto ma da norme etero-integrative (il principio di buona fede di cui all?articolo 1375, l?articolo 2087 codice civile) della disciplina del rapporto, resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo, che ha pur sempre ad oggetto il rapporto di lavoro (non privatizzato) in senso lato, a prescindere dalla fonte della sua regolamentazione.>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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