La cultura dei bambini nella Convenzione di Lanzarote

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Abstract: L’autrice traccia, con un breve commento, il profilo culturale e giuridico ispiratore della Convenzione europea di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, evidenziandone portata, connotazioni e limiti per la incompiuta attenzione nei confronti del bambino considerato nella sua pienezza relazionale di persona.

 

1. Gli strumenti della prevenzione: a) la cultura

Il primo luglio 2010 è entrata in vigore, nei Paesi che l’hanno ratificata, la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale. Adottata a Lanzarote (isola spagnola) dal Consiglio d’Europa nel Comitato dei ministri il 12 luglio 2007, aperta alla firma il 25 ottobre 2007 e sottoscritta dall’Italia, che ha dato un grosso contributo alla stesura (ben 50 articoli), il 7 novembre dello stesso anno, è comunemente denominata Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione, seppure con lacune, non rappresenta solo una pietra miliare in materia di reati sessuali a danno dei minori, ma fissa dei principi validi per tutto il diritto minorile e la cultura minorile in generale.

Un primo indice positivo si legge già nella Premessa in cui si afferma: “il benessere e l’interesse superiore dei bambini sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione”. Premettendo il benessere all’interesse superiore dei bambini si è dato un contenuto e un obiettivo alla discussa clausola dell’interesse superiore; benessere presente in più punti della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia del 1989 e significativamente inserito nel titolo della Carta africana sui diritti e il benessere del bambino del 1990. Benessere che è il contrario di quel malessere principale causa e anche conseguenza dello sfruttamento e dell’abuso sessuale; perché spesso gli abusanti sono stati bambini abusati e si innesca così un circolo vizioso.

A differenza della Convenzione Internazionale del 1989, che rimarca l’aspetto della promozione (che guarda al futuro) o di altri atti, internazionali e non, in cui si parla di prevenzione, tutela, garanzia, la Convenzione di Lanzarote sin dal suo titolo ha puntato l’attenzione sulla protezione che, etimologicamente e letteralmente, ingloba gli altri aspetti summenzionati ed è più confacente ai minori che, come qualcuno ha detto, non sono “figli di un dio minore”, ma sono solo minori d’età, minorenni. Il loro è uno status che, come tale, va salvaguardato; di status si parla espressamente e giustamente in alcune traduzioni della Premessa della Convenzione (in luogo del francese “condition”). “Considerato che l’umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa” (dalla Premessa della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959), “riconosciuto che il fanciullo per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un’atmosfera di felicità, amore e comprensione” e data la priorità della salute e dello sviluppo psicosociale dei bambini si deve lottare contro ogni forma di violenza e anche di amore incestuoso (dal latino “incestum”, “in” = non e “castum” = puro, innocente) nei confronti dei bambini soprattutto da parte di quelle madri che adorano, idoleggiano i figli o in caso di separazioni coniugali si ancorano ai figli causando loro danni psicologici.

Tanto la Premessa quanto gli articoli, relativamente agli interventi, ai programmi e alle sanzioni, postulano l’efficacia. In realtà come prevenzione primaria l’efficacia dovrebbe qualificare ogni intervento a favore dei bambini, a cominciare dagli interventi educativi tanto che, oggi, si richiedono precipuamente genitori efficaci.

Apprezzabile l’ampiezza del principio di non discriminazione di cui all’art. 2 che fa riferimento ad ogni possibile condizione della vittima, tra cui la disabilità e l’orientamento sessuale. Induce a riflettere che in una fonte internazionale di diritto minorile vi sia un riferimento all’orientamento sessuale ove si pensi che, giuridicamente, per la prima volta, s’è parlato di orientamento ma solo in senso lato nell’art. 7 paragrafo 1 della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959, in cui si distingueva l’orientamento dall’educazione. L’orientamento, autogeno o esogeno, di una persona tende al processo di formazione di identità, le cui disfunzioni possono portare una persona ad essere rea o vittima, a seconda dei casi.

Da notare che si parla di “persona” e non di “soggetto” o “individuo”, infatti nell’art. 3 è definito “bambino qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni”; non si dice “essere umano” come nell’art. 1 della Convenzione di New York ma persona, perciò con una dimensione relazionale (nella Convenzione di Lanzarote si parla in ogni caso di persona e non solo in riferimento al bambino).

Riprendendo il lessico della Convenzione del 1989 si continua a parlare di bambino senza distinzione tra fanciullo e adolescente, come invece si tende a fare nella legislazione nazionale. Il legislatore europeo ha fatto questa scelta per richiamare la massima attenzione e considerazione giuridica e sociale sull’essere bambino che etimologicamente è “colui che balbetta, non sa parlare”, deve imparare a parlare e, come tale, va rispettato e va bandita ogni forma di adultizzazione o, al contrario, di puerilismo a cominciare dall’ambito familiare principalmente nel linguaggio e negli atteggiamenti.

 

2. b) la consapevolezza

Intenso l’art. 5 già dalla rubrica “Assunzione, formazione e istruzione delle persone che lavorano a contatto con i bambini” (la formazione è, poi, nuovamente richiesta a tutte le professioni legali nell’art. 36) a differenza dell’isolato e generico riferimento alla qualificazione del personale contenuto nell’art. 3 paragrafo 3 della Convenzione di New York. Le locuzioni “persone” e “lavorare a contatto con i bambini” pongono l’accento sull’aspetto relazionale e quindi anche spirituale dell’operare con i bambini, riecheggiando il concorso al progresso materiale e spirituale della società di cui all’art. 4 comma 2 della nostra Costituzione. In quest’articolo, come nel resto dell’articolato, si richiama l’espressione “sensibilizzazione” che è più dell’informazione in quanto riguarda il sentire e quindi può essere intesa come un’educazione sentimentale, cioè educazione dei cinque sensi e dei cinque sentimenti. In una “società affettiva” in cui si richiede l’educazione all’affettività anche a scuola, è necessario superare l’affettività (ricordando che, etimologicamente, “affetto” ha anche un significato negativo) elaborandola in sentimento perché, altrimenti, si rischia un analfabetismo affettivo generalizzato o addirittura l’anaffettività. E si può arrivare a tragici fatti di cronaca, come nel caso della ragazzina ripetutamente violentata dal baby-branco a Gravina di Puglia, di cui i genitori non si erano accorti di alcun cambiamento o turbamento e che ha avuto il coraggio (si può parlare di coraggio in famiglia che dovrebbe essere basata sulla comunicazione e condivisione?) di confessarlo ai suoi solo dopo la reiterazione. Sentimento, dunque, inteso in senso letterale, come coscienza, consapevolezza di sé, della propria esistenza, delle proprie azioni. Nella Convenzione in esame “sensibilizzazione” è stata talvolta tradotta con “consapevolezza”. E’ consapevole (dal latino “cum” e “sapere”) chi insieme ad altri ha contezza di qualcosa o che ha piena cognizione della cosa in discorso. La consapevolezza del proprio valore non negoziabile di persona, in un mondo dove tutto è merce, è quella che, oggi, manca, tanto che si organizzano percorsi di consapevolezza che sarebbero necessari prima per gli adulti e poi per i bambini ed insieme ai bambini. In tal senso nel 2010, nell’ambito del Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”, per combattere la violenza sessuale sui minori è stata lanciata dal Consiglio d’Europa (COE) la campagna “Uno su cinque” (“One in five”, perché un bambino su cinque subisce abusi) con varie finalità, tra cui contrastare la cultura del silenzio e della negazione ancora così diffuse. Sempre nell’art. 5, tra i vari settori di vita del bambino, sono richiamati lo sport, la cultura e il tempo libero, in linea con l’art. 31 della Convenzione di New York in cui si stabilisce il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale e artistica; quel “pienamente” impone che il bambino lo possa fare senza alcun rischio. Inoltre l’aggettivo “culturale” richiama l’attenzione sulla cultura in generale che è diventata l’anello debole della nostra società e che, invece, è il vero fattore di sviluppo umano con cui arginare l’apologia del sesso e l’abuso della tecnologia.

Oltre alla sensibilizzazione di tutti, l’art. 6 “Educazione dei bambini” insiste nell’appello odierno all’educazione anche in collaborazione con i genitori (il testo in francese è più incisivo “en collaboration avec les parents”). Criticabili la locuzione “se del caso” che dà un ruolo marginale ai genitori, aspetto biasimevole in tutta la Convenzione, e l’aver limitato l’educazione all’informazione trascurando la formazione. Il legislatore europeo ha dimenticato che nell’art. 24 della Convenzione Internazionale del 1989 in materia di salute dei bambini, alla lettera e, si richiamavano congiuntamente “in particolare i genitori ed i fanciulli” e, alla lettera f, si prevedeva espressamente l’educazione dei genitori. Nella rubrica dell’articolo non si parla di educazione sessuale ma di educazione in senso lato e nel testo si parla di “sessualità”, perché l’aggettivo sessuale avrebbe indotto a pensare solo al sesso, invece la sessualità è più ampia, infatti il primo riguarda tutti gli esseri viventi, la seconda più gli esseri umani. La sessualità è una dimensione dell’identità e della relazionalità di ogni persona, la cui repressione con tabù o la cui esasperazione senza alcun pudore può stimolare la violenza. Bisognerebbe proprio recuperare il pudore nel senso etimologico di “sentimento di vergogna che induce avversione alle cose disoneste”. Per qualcuno “pudico” ha la stessa origine del latino “puer”, bambino, per cui il pudore indica il “sentimento di vergogna che nasce nel bambino quando si avvicina all’adolescenza”. Dovremmo tutti approcciarci alla sessualità come i bambini per i quali i baci, gli abbracci, le carezze, il mostrarsi nudi hanno un valore spontaneo, autentico senza dietrologie, ammiccamenti o pruriti di ogni sorta.

Da leggere l’art. 7 “Programmi o misure preventive”: “Ciascuna Parte provvede affinché le persone che temono di poter commettere un reato determinato ai sensi della presente Convenzione possono accedere, se del caso, a programmi o interventi efficaci per valutare e prevenire i rischi della messa in atto”. Se da un lato quest’articolo ha una portata innovativa per l’elevata prevenzione e l’attenzione per ogni persona anche del potenziale reo, dall’altro è discutibile la sua efficacia perché conta sull’autodenuncia delle persone interessate.

 

3. c) la comunicazione

L’art. 9 “Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile”, criticabile perché non attribuisce alcun ruolo alla famiglia, al par. 1 stabilisce: “Ciascuna Parte incoraggia la partecipazione dei bambini, secondo il loro stadio di sviluppo, all’elaborazione e all’attuazione delle politiche, dei programmi pubblici o altri attinenti sulla lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti bambini”. Questa statuizione della partecipazione dei bambini è in linea con l’affermazione della Premessa della Convenzione di New York “considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società” e con l’art. 3 comma 2 della nostra Costituzione giacché lo sfruttamento e l’abuso sessuale sono ostacoli che vanno rimossi perché, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti. Urge rendere parte il bambino al contrario di quanto avviene nella nostra società in cui è reso spettatore, destinatario, fruitore, è passivizzato. La partecipazione, nella sua valenza filosofica e psicologica, dovrebbe caratterizzare ogni aspetto della vita del minore e non solo questi casi drammatici. Così come il fatto che si richiami la partecipazione in queste esperienze così dolorose dovrebbe rievocare la necessità di partecipare il dolore ai bambini anche in altre vicende per favorire la loro maturità.

Nell’art. 14 “Assistenza delle vittime” si legge che occorre tenere “debito conto delle esigenze, opinioni e preoccupazioni del bambino”; in particolare delle preoccupazioni (menzionate per la prima volta in un testo normativo) si dovrebbe tener conto sempre e soprattutto nei casi di separazione e divorzio dei genitori quando, invece, i bambini sono resi vittime della P.A.S. (sindrome di alienazione genitoriale), di denunce di falsi casi di violenza o abuso da parte dell’altro genitore o purtroppo di veri casi di violenza di ogni natura. In questo e in altri articoli è prevista l’assistenza alle vittime e ai parenti e, in subordine, il sostegno; l’assistenza e il sostegno sono, tuttavia, ancora ben lungi dalla solidarietà, dalla consapevolezza di far parte tutti, rei, vittime, parenti ed stranei, dello stesso meccanismo, infatti solidale in meccanica è l’elemento di un meccanismo rigidamente collegato a un altro. Una forma di cultura che dobbiamo trasmettere è proprio quella della solidarietà ricordando che la condizione umana è la fragilità.

L’art. 18 “Abuso sessuale” considera reato anche l’”abuso di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul bambino, anche all’interno della famiglia”. Fiducia, autorità, influenza sono componenti di ogni relazione sana ma oggi, purtroppo, nonostante la diffusione delle tecnologie della comunicazione e informazione, più volte menzionate nella Convenzione, mancano la comunicazione e l’informazione nel senso letterale per cui le relazioni sono minate sin dal loro sorgere. Anzi manca proprio la relazione intesa nel senso più profondo dimenticando che nella persona tutto, nel bene e nel male, passa attraverso la relazionalità (si pensi, per esempio, ai disturbi del comportamento alimentare). La prima e fondamentale forma di prevenzione dello sfruttamento e abuso sessuale dei bambini è, dunque, curare la relazionalità, aspetto negletto dalla Convenzione e dai “grandi” in generale. Un’altra lacuna della Convenzione è l’ascolto dei bambini, a cui bisognerebbe dedicarsi sempre senza trincerarsi dietro la scusante che non conta la quantità ma la qualità del tempo dedicato ai bambini. Più di ogni altra cosa bisogna saper ascoltare il silenzio dei bambini, perché come, qualcuno ha ribadito, nella solitudine della cameretta il silenzio dei figli può essere la voce del pedofilo dall’altra parte del computer.

 

 

Dott.ssa Marzario Margherita

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