La Corte di Cassazione sull’interpretazione della domanda giudiziale

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Il caso esaminato dalla Corte

La sentenza annotata desta interesse per quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai canoni interpretativi che il giudice di merito deve utilizzare per pervenire ad una corretta interpretazione della domanda giudiziale. La Corte, confermando un orientamento che, come vedremo, è già ben consolidato, ha affermato che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto».

In primo luogo, una sommaria descrizione della fattispecie si rivela utile per la miglior comprensione dei principi affermati dalla Corte. Nel novembre del 2008 il Codacons Campania, quale associazione di difesa dei consumatori e dell’ambiente, convenne dinanzi al Tribunale di Salerno la società per azioni Salerno Sistemi concessionaria del servizio di distribuzione dell’acqua per l’omonima città campana. L’associazione dei consumatori ricorreva al giudice di prime cure sostenendo che Salerno Sistemi aveva applicato, nel calcolare il consumo d’acqua relativo alle pertinenze degli immobili adibiti ad uso abitativo, una tariffa diversa rispetto a quella applicata a questi ultimi, con notevole aggravio di costi per gli utenti di due quartieri della città.

Dichiarata l’inammissibilità della domanda in primo grado, il Codacons propose appello contestando, in particolar modo, l’erroneità della qualificazione della domanda giudiziale sostenendo che nel corso del giudizio di primo grado era stata proposta un’istanza volta a far cessare un comportamento scorretto, ex art. 140 cod. cons. a tutela di un interesse collettivo e non un’azione inibitoria dell’applicazione di una clausola vessatoria.

La Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 437/2014 accolse la domanda attorea osservando che il giudice di primo grado aveva errato nella qualificazione giuridica della pretesa, in particolare, osservò il giudice territoriale “che il Tribunale non aveva qualificato l’azione in termini di inibitoria contrattuale ex art. 37 ss. cod. cons., bensì come inibitoria c.d. generale ex art. 140 cod. cons., ritenendola erroneamente inammissibile perché volta a contestare il contenuto di una clausola contrattuale asseritamente vessatoria (da impugnare con il rimedio dell’inibitoria contrattuale); che tale interpretazione della domanda non era condivisibile poiché il contenuto dell’atto di citazione risultava unicamente diretto alla contestazione del comportamento della convenuta (del quale si chiedeva inibirsi la prosecuzione), senza alcun riferimento a clausole negoziali inserite da quest’ultima nei contratti di fornitura; di conseguenza l’azione così introdotta dinanzi al giudice di prime cure era ammissibile, volta che, diversamente da quanto opinato in quella sede, la situazione denunciata concerneva un interesse collettivo di categoria – e non la somma di interessi individuali non riconducibili ad una precisa, omogenea e indivisibile categoria – relativo a due dei diritti fondamentali tutelati dall’art. 2 del codice del consumo, e cioè quello alla correttezza nell’esercizio delle pratiche commerciali ed alla correttezza e all’equità nei rapporti contrattuali”.

La Corte di Cassazione, investita dell’impugnazione proposta dalla società soccombente, avallando l’impianto motivazionale del giudice d’appello, ha rigettato il ricorso e, in particolare, ha ritenuto che, nel caso di specie, poiché oggetto della domanda è l’illegittimo comportamento tenuto dalla ricorrente, per la cessazione del quale era stata legittimamente proposta l’azione generale di cui all’art 140 cod. cons. l’interpretazione della domanda data dal giudice di prime cure era errata ed, in consonanza con un principio costantemente affermato, ha enunciato la massima di diritto.

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In particolare, secondo la Corte, l’impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello è corretto “nella parte in cui si è correttamente e condivisibilmente ritenuto che, nella specie, oggetto della domanda fosse stato l’illegittimo comportamento tenuto dalla ricorrente, per la cessazione del quale era stata legittimamente proposta l’azione generale di cui all’art. 140 cod. cons: ciò in consonanza con il principio, costantemente affermato dalla Corte, secondo il quale il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente richiesto (tra le molte conformi, Cass. 3041/2007; 18653/2004; 10840/2003). Tale interpretazione, se, come nella specie, immune da vizi logico-giuridici, si sottrae tout court dallo scrutinio del giudice di legittimità”.

L’interpretazione della domanda giudiziale

Per comprendere nel migliore dei modi la questione di diritto affermata dal giudice della nomofilachia in merito ai criteri ermeneutici da utilizzare per pervenire ad un corretto approdo interpretativo occorre partire da alcune considerazioni di carattere generale.

L’interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un’attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio; è, infatti, un’esigenza prima ancor logica che giuridica dal momento che l’espressione dell’opinione del giudice, in cui si concreta l’atto cognitivo del giudicare, postula ex se la preventiva individuazione del suo oggetto attraverso l’esercizio del potere-dovere di interpretazione e qualificazione giuridica.

L’individuazione dell’oggetto del giudizio avviene proprio attraverso l’interpretazione della domanda. Tale compito, affidato esclusivamente al giudice di merito, è attività da compiersi sin dalle primissime battute del processo essendo rilevante, in particolar modo, per il controllo della corrispondenza del decisum e petitum. Infatti, ai fini di tale valutazione il riferimento è alla domanda che risulta all’esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco – al di là delle espressioni letterali impiegate – il contenuto sostanziale della stessa, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio dalla parte, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.[1]

Nell’interpretazione della domanda giudiziale il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire; in relazione ai presupposti logici delle varie istanze ed in relazione alle pretese in fatto e in diritto e alle ragioni esposte, con il limite del rispetto del principio di corrispondenza della pronuncia alla richiesta.

I canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza

Ciò posto, è bene sottolineare che le modalità con cui l’interpretazione della domanda deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna norma e, al silenzio del legislatore, ha cercato di sopperire la giurisprudenza con la formulazione di alcuni canoni interpretativi.

Attraverso l’interpretazione della domanda giudiziale, il giudice deve far emergere l’effettiva volontà della parte e, dal momento che gli elementi che deve prendere in considerazione per pervenire ad un corretto risultato interpretativo sono molteplici, di conseguenza, sono molteplici i “canoni interpretativi” elaborati dalla giurisprudenza.

Nonostante la molteplicità dei canoni ermeneutici elaborati la Corte di Cassazione ha cercato di circoscrivere in confini ben definiti l’esercizio di tale potere-dovere. Infatti, pur riconoscendosi espressamente al giudice il potere di autonoma interpretazione della domanda, sono ripetutamente e solennemente richiamati, sia il necessario rispetto di principi processuali fondamentali, quali il principio della domanda e il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sia l’espresso divieto per il giudice di sostituire d’ufficio un’azione ad un’altra, diversa da quella esercitata dalla parte, ovvero di mutare gli elementi oggettivi della domanda.

Sembrerebbe, in prima battuta, che l’esercizio di tale delicato potere da parte del giudice sia contenuto in limiti piuttosto ristretti, ma, allorché si analizzano i parametri utilizzabili per interpretare la domanda, si comprende come tali limiti possano risultare meno rigorosi di quanto appaiano inizialmente.

E’ difficile negare che, talvolta, proprio mediante il ricorso all’attività interpretativa della domanda “la giurisprudenza finisce per concedere a sé stessa quelle variazioni della domanda introduttiva, le quali sono vietate o controverse per la parte[2].

In ogni caso, nell’ambito di siffatto processo interpretativo, viene svalutato, anzitutto, il profilo della prospettazione letterale della domanda, tanto che si invita il giudice di merito a non indirizzare la sua valutazione esclusivamente sul tenore testuale degli atti, pena, in caso contrario, il rischio di cadere nel vizio di omessa decisione della domanda ove si limiti alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo effettivo contenuto sostanziale[3].

L’organo giudicante deve concentrarsi sull’individuazione dell’effettiva volontà della parte, nonché del bene della vita richiesto per il tramite del processo, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte, senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima[4].

In varie pronunce la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda come ricavabile, per pervenire ad un corretto risultato interpretativo, da molteplici elementi.

In primo luogo, le argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell’atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, i mezzi istruttori offerti oltre che le precisazioni compiute nel corso del giudizio[5].

La domanda giudiziale va, quindi interpretata, tenendo conto “della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire.[6]

Nell’interpretazione della domanda, infine, viene data rilevanza allo stesso comportamento processuale, tenuto sia alla parte attrice, sia dal convenuto[7]. E questo, in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell’eccezione) proposta e per esplicitare “l’interna volontà” della parte.

[1] Cass., 27 febbraio 2001, in Giur. It. 2002, 735 e segg. con nota di Frus, L’azione di rilascio dell’immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da parte del giudice di merito, e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di legittimità; Cass., 21 febbraio 2000, n. 8879 in Rep. Foro it.  2000, voce “Procedimento civile”, n. 190. In argomento v. anche Carratta-Taruffo – Dei poteri del giudice: art 112-120 c.p.c., in Commentario al codice di procedura civile a cura di Segio Chiarloni, Libro primo: Disposizioni generali, Bologna, 2011, pag. 131 segg.; Comoglio, La domanda giudiziale (Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 1032 e segg.; Consolo, in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, voce Domanda giudiziale, VII, pag. 53 ss.

[2] Così Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in Comm. c.p.c., Allorio II, Torino, 1980, pag 98

[3] Così Cass., 14 novembre 2011, n. 23794, in Rep. Foro it., 2011, voce “Procedimento civile” n. 157; Cass., 10 febbraio 2010, n. 3012, in Rep. Foro it., 2010, voce “Procedimento civile” n. 205: Cass., 06 aprile 2006, n. 8107, in Rep. Foro it., 2006, voce “Procedimento civile” n. 177; Cass., 23 marzo 1981 n. 1670, in Rep. Foro it., 1981, voce “Procedimento civile” n. 105). E, parimenti, incorre nel vizio di extra o ultrapetizione, il giudice che arrivi a sostituire d’ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte, abusando del potere interpretativo (v. Cass., 12 ottobre 2010, n. 21014, in Giur. it, 2011, 7, 1594 con nota di Frus, Il vizio di ultra ed extra petizione e l’interpretazione giudiziale della domanda

[4] In argomento cfr. Carratta-Taruffo – Dei poteri del giudice: art 112-120 c.p.c., in Commentario al codice di procedura civile a cura di Segio Chiarloni, Libro primo: Disposizioni generali, Bologna, 2011 pag. 131 ss

[5] V. Cass., 21 luglio 2006 n. 16783 in Rep. Foro it., 2006, voce “Procedimento civile” n. 180; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27 in Gius, 2000, 1277; Cass., 03 luglio 2000 n. 8879 in Rep. Foro it., 2000, voce “Procedimento civile” n. 190; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574 in Rep. Foro it., 1999, voce “Procedimento civile” n. 180; Cass, 15 gennaio 1999 n. 383 in Rep. Foro it., 1999, voce “Procedimento civile” n. 182; Cass., 29 settembre 1994 n. 7941 in Rep. Foro it., 1999, voce “Procedimento civile” n. 112). Inoltre deve, anche, tenere conto dello scopo cui mira la parte, le tesi svolte, i presupposti logici delle varie istanze e le pretese in fatto e le ragioni in diritto esposte. (v. Cass., 04 agosto 2006 n. 17760 n Rep. Foro it., 2006, voce “Procedimento civile” n. 174; Cass., 06 aprile 2006 n.  8107 n Rep. Foro it., 2006, voce “Procedimento civile” n. 177.

[6] Così Cass., 18 marzo 2014, n. 6226 in Rep. Foro it., 2014, voce “Procedimento civile” n. 148. Ma è ricchissima la giurisprudenza in tal senso v. Cass., 20 giugno 2011, n. 13459 in Rep. Foro it., 2012, voce “Procedimento civile” n. 165; Cass., 02 dicembre 2004, n. 22665 in Rep. Foro it., 2004, voce “Procedimento civile” n. 141;  febbraio it. on line. 18 marzo  civ. v. Cass isce che dice l’a bilaterale dell’zio, indipendentemente da una diversa prospettazCass., 27 febbraio 2001, n. 2908 in Rep. Foro it., 2001, voce “Sentenza civile” n. 34; Cass., 03 luglio 2000, n. 8879 in Rep. Foro it., 2000, voce “Procedimento civile” n. 190; Cass., 05 maggio 1981 n. 2805 in Rep. Foro it., 1981, voce “Procedimento civile” n. 104.

[7] Cass., 21 luglio 2006, n. 16783 in Rep. Foro it., 2006, voce “Sentenza civile” n. 45; Cass., 20 gennaio 2004, n. 822 in Giur.it 2004, 2047; Cass., 24 luglio 1981, n. 4779 in Rep. Foro it., 1981, voce “Procedimento civile” n. 113; Cass., 01 giugno 1983, n. 3748 in Rep. Foro it., 1983 voce “Procedimento civile” n. 125; Cass., sez. un 24 luglio 1981, n. 4779 in Giust. civ., 1982, I, 989.

Avv. Mazzei Martina

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