La cooperativa ricorrente era priva, pertanto, del requisito legale di ammissione fissato dall’art. 38, primo comma – lett. i), del Codice dei contratti pubblici, ossia della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenz

Lazzini Sonia 24/06/10
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Ne consegue il difetto di interesse e di legittimazione all’impugnativa, posto che la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l’appalto su cui si controverte.

La società ricorrente, seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Casalnuovo Monterotaro per l’affidamento del servizio annuale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolta differenziata e spazzamento stradale, impugna l’aggiudicazione dell’appalto in favore della cooperativa sociale Controinteressata e gli atti della procedura.

Deduce motivi così rubricati:

1) in relazione alla dichiarazione resa dall’aggiudicataria circa l’insussistenza di precedenti penali a carico degli amministratori: violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per violazione dell’art. 18 del bando di gara e dell’art. 4 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;

2) in subordine, illegittimità del bando di gara per contrasto con l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006;

3) in relazione all’iscrizione nel registro delle imprese ed all’oggetto sociale richiesto ai fini dell’ammissione: eccesso di potere per violazione dell’art. 18 del bando di gara.

Si sono costituiti il Comune di Casalnuovo Monterotaro e la cooperativa sociale Controinteressata, resistendo al gravame.

L’ordinanza n. 336 del 5 giugno 2009, con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva, è stata riformata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4385 del 27 agosto 2009.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Con bando pubblicato il 4 marzo 2009, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio annuale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolta differenziata e spazzamento stradale, di importo complessivo pari a euro 103.000,00.

Pervenute due sole offerte, è risultata aggiudicataria la cooperativa sociale Controinteressata, che ha offerto un ribasso del 7,70%.

La ricorrente cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo, seconda classificata, impugna l’esito della gara.

Con i primi due motivi, contesta la mancata esclusione della società controinteressata, alla quale sarebbe stata illegittimamente consentita l’integrazione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, in ordine all’assenza di precedenti penali a carico degli amministratori cessati nell’ultimo triennio.

Con il terzo motivo, pone in dubbio che la società aggiudicataria soddisfi i requisiti di partecipazione riferiti all’iscrizione nel registro delle imprese ed all’oggetto sociale.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Casalnuovo Monterotaro con la memoria conclusiva, in cui si afferma che la ricorrente cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo sarebbe priva di interesse all’impugnativa, a causa delle irregolarità contributive verso l’I.N.P.S. emerse dal d.u.r.c. depositato in giudizio, che le avrebbero in ogni caso precluso la possibilità di conseguire l’appalto.

L’eccezione è fondata, non avendo parte ricorrente controdedotto alcunché sul punto.

In effetti, il d.u.r.c. acquisito dall’Amministrazione comunale rivela una situazione di irregolarità contributiva in capo alla cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo, alle date del 20 marzo e del 24 marzo 2009 (cfr. doc. 2 e 3, prodotti in giudizio il 22 dicembre 2009).

La cooperativa ricorrente era priva, pertanto, del requisito legale di ammissione fissato dall’art. 38, primo comma – lett. i), del Codice dei contratti pubblici, ossia della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, requisito che deve essere posseduto e conservato dalle concorrenti per tutta la durata della procedura (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2009 n. 5896).

Ne consegue il difetto di interesse e di legittimazione all’impugnativa, posto che la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l’appalto su cui si controverte.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2068 del 27 maggio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

N. 02068/2010 REG.SEN.

N. 00797/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 797 del 2009, proposto dalla società cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Bari, corso *******, 134/B;

contro

Comune di Casalnuovo Monterotaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti **************** e *************, con domicilio eletto presso l’****************à in Bari, via Nizza, 80;

nei confronti di

società cooperativa sociale Controinteressata, rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e *************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Bari, via Fiore, 14;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della determinazione n. 60 del 26 marzo 2009, con la quale si è aggiudicato in via definitiva, in favore della cooperativa sociale Controinteressata, l’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, di raccolta differenziata e di spazzamento stradale nell’ambito del territorio comunale,

– del verbale della commissione di gara del 24 marzo 2009, nella parte in cui non ha escluso la società controinteressata;

– del bando di gara e del disciplinare di gara, ove occorra;

– e per il risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato conseguimento dell’appalto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo Monterotaro e della società cooperativa sociale Controinteressata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti ***************** (per delega di ******************), ************* ed ***************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Casalnuovo Monterotaro per l’affidamento del servizio annuale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolta differenziata e spazzamento stradale, impugna l’aggiudicazione dell’appalto in favore della cooperativa sociale Controinteressata e gli atti della procedura.

Deduce motivi così rubricati:

1) in relazione alla dichiarazione resa dall’aggiudicataria circa l’insussistenza di precedenti penali a carico degli amministratori: violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006; eccesso di potere per violazione dell’art. 18 del bando di gara e dell’art. 4 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;

2) in subordine, illegittimità del bando di gara per contrasto con l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006;

3) in relazione all’iscrizione nel registro delle imprese ed all’oggetto sociale richiesto ai fini dell’ammissione: eccesso di potere per violazione dell’art. 18 del bando di gara.

Si sono costituiti il Comune di Casalnuovo Monterotaro e la cooperativa sociale Controinteressata, resistendo al gravame.

L’ordinanza n. 336 del 5 giugno 2009, con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensiva, è stata riformata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4385 del 27 agosto 2009.

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con bando pubblicato il 4 marzo 2009, il Comune di Casalnuovo Monterotaro ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio annuale di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, raccolta differenziata e spazzamento stradale, di importo complessivo pari a euro 103.000,00.

Pervenute due sole offerte, è risultata aggiudicataria la cooperativa sociale Controinteressata, che ha offerto un ribasso del 7,70%.

La ricorrente cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo, seconda classificata, impugna l’esito della gara.

Con i primi due motivi, contesta la mancata esclusione della società controinteressata, alla quale sarebbe stata illegittimamente consentita l’integrazione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, in ordine all’assenza di precedenti penali a carico degli amministratori cessati nell’ultimo triennio.

Con il terzo motivo, pone in dubbio che la società aggiudicataria soddisfi i requisiti di partecipazione riferiti all’iscrizione nel registro delle imprese ed all’oggetto sociale.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Casalnuovo Monterotaro con la memoria conclusiva, in cui si afferma che la ricorrente cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo sarebbe priva di interesse all’impugnativa, a causa delle irregolarità contributive verso l’I.N.P.S. emerse dal d.u.r.c. depositato in giudizio, che le avrebbero in ogni caso precluso la possibilità di conseguire l’appalto.

L’eccezione è fondata, non avendo parte ricorrente controdedotto alcunché sul punto.

In effetti, il d.u.r.c. acquisito dall’Amministrazione comunale rivela una situazione di irregolarità contributiva in capo alla cooperativa Ricorrente per lo Sviluppo, alle date del 20 marzo e del 24 marzo 2009 (cfr. doc. 2 e 3, prodotti in giudizio il 22 dicembre 2009).

La cooperativa ricorrente era priva, pertanto, del requisito legale di ammissione fissato dall’art. 38, primo comma – lett. i), del Codice dei contratti pubblici, ossia della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, requisito che deve essere posseduto e conservato dalle concorrenti per tutta la durata della procedura (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2009 n. 5896).

Ne consegue il difetto di interesse e di legittimazione all’impugnativa, posto che la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l’appalto su cui si controverte.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. La complessità della vicenda giustifica tuttavia l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:

******************, Presidente

*************, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

 

 

L’ESTENSORE          IL PRESIDENTE

 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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