La Commissione Provinciale di Vigilanza

Redazione 27/10/04
di Rossana Prola

Al momento di aprire al pubblico un impianto sportivo, ultimati i lavori di costruzione o di manutenzione, inizia l’iter delle procedure e dei documenti necessari per ottenere l’agibilità della struttura e, di conseguenza, la licenza per l’esercizio.

Anche se lo stabile è di proprietà comunale o di altro Ente Pubblico, lo scoglio più difficile da superare è quello dell’esame della Commissione Provinciale di Vigilanza, che viene chiamata ad esprimere un parere a proposito della sicurezza dell’impianto, dando “consigli” (le famose prescrizioni) su variazioni strutturali e interventi da compiere per migliorare lo stato di sicurezza oltre che per adeguare alle norme l’intero impianto.

La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.
Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza.

La commissione è stata prevista per la prima volta dall’articolo 80 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con decreto 18/06/1931, n.773 e confermata dal Regio Decreto del 6 maggio 1940, n.635, che all’art. 141 dice testualmente: “Per l’applicazione dell’art. 80 della legge è istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal Prefetto, che la presiede.

Ne fanno parte: il Questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell’organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonchè‚ il Podesta’… del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l’esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all’uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti” .

A parte il Podestà, sostituito dal Sindaco, gli altri membri sono tutt’oggi presenti in ogni commissione nominata dalla Prefettura.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 1951, n.16, all’art.13 cita i casi in cui è necessario il parere della commissione:

“Le verifiche della commissione di vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno ritenute necessarie e comunque nei seguenti casi:

1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di una certa entità

2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento del genere di spettacolo tenuti nel locale

3) in occasione di incendi, o quando si verifichino altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti “

Chiunque abbia avuto a che fare, a qualunque titolo, con questa commissione sa quanto sia difficile uscire da un sopralluogo senza le famose, spesso tristemente, “prescrizioni”, cioè gli appunti fatti dai singoli membri, ognuno per la propria parte di competenza, sulle modifiche da attuare per ottenere il parere favorevole della commissione e, quindi, la licenza dal Comune.

Ma in quali casi è necessario il parere della commissione?

La norma in vigore fino al 1996 che trattava della sicurezza negli impianti sportivi era il Decreto Ministeriale del 25/08/89 che all’art. 1 cita:

“Gli impianti soggetti alle presenti norme, nel seguito indicati <<impianti>>, sono gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti, in un numero complessivo superiore a 100; per gli impianti ove è prevista la presenza non superiore a 100 persone valgono norme specifiche di cui al successivo art. 19. “

E’ chiaro che, ne caso di un palasport ad esempio, gli spettatori sono sempre in numero molto superiore ai praticanti ed agli addetti, così come è il caso di uno stadio per il calcio. Il problema si comincia a porre quando il numero di queste categorie si avvicina, come nel caso delle piscine, dove, considerando i praticanti e gli addetti alla stregua di spettatori, sicuramente la stragrande maggioranza degli impianti natatori ricadeva nella norma, e in effetti praticamente tutte le piscine nuove e quelle ristrutturate venivano sottoposte al parere della commissione.

Nel 1996 venne pubblicato il DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 “NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”.

Tale decreto costituisce attualmente l’ultimo, in ordine temporale, riferimento legislativo attualmente vigente.

Nel preambolo, tale decreto nomina tra gli altri regolamenti il suo predecessore, il DM 25/08/89 prima citato, dichiarando: “Rilevata la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive; Ravvisata l’opportunità di emanare un testo coordinato dalle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi…”

Sembra quindi chiaramente espressa dal legislatore la volontà di apportare modifiche alla norma precedente. Riportiamo per intero il primo articolo:

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti , già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1 978, n° 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.l. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.l., riportate nell’allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100, o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

Nelle successive specifiche, ed in tutta la norma, vengono sempre definiti gli spettatori nell’accezione comune del termine, e cioè persone che assistono ad uno spettacolo, sportivo o ludico che sia, senza mai riprendere l’accezione estesa a fruitori ed addetti del precedente decreto. Se il termine non fosse da intendersi con questa accezione sembrerebbe infatti inutile la specifica di impianti privi di spettatori; sarebbero infatti impianti privi anche di praticanti ed addetti, cioè miseramente vuoti.

Ciò, come spesso accade, ha portato più confusione che chiarezza, in quanto stando alla norma attuale pare chiaro si debba intendere che impianti sportivi senza tribune e senza la minima previsione di organizzare mai gare sportive che portino pubblico in numero superiore ai 100 spettatori non possano essere collocate nell’ambito del sopralluogo della commissione, mentre spesso le stesse Prefetture sono di opposto parere. Le Prefetture da noi interpellate hanno dato risposte tra loro discordanti; poste davanti al preciso quesito: “Nel caso di una piscina senza tribune, è necessario il parere della Commissione?” hanno risposto di sì tre Prefetture su cinque, le restanti due hanno risposto di no. Nessuno degli interpellati però, che per questo motivo non vengono resi riconoscibili, si è mostrato assolutamente certo una volta posto di fronte al dubbio; la nostra precisa sensazione è che il dubbio resta, eccome.

Ma, tant’è, il mondo dello sport (e delle piscine in modo particolare) è abituato alle norme confuse e ormai ci convive quasi bene.

Il problema si pone, più che nella costruzione di impianti nuovi, nella ristrutturazione di quelli esistenti; spesso adeguare completamente l’impianto alle norme che prevedono la presenza di un numero di spettatori superiore a 100 comporta modifiche anche strutturali piuttosto pesanti ed onerose, a volte praticamente impossibili. Ridurre il numero di spettatori, o non prevederli, può invece non essere altrettanto penalizzante.

Il problema si manifesta in misura maggiore nelle piscine, poiché i frequentanti, soprattutto negli impianti scoperti, possono essere molti, anche in totale assenza di spettatori. Ciò induce a molti dubbi sull’applicazione della norma, il cui intento è comunque quello di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone, utenti o spettatori che siano. Restano invece in forte dubbio i casi delle piscine coperte, dove il numero massimo di utenti ammissibili resta poco al di sopra delle cento unità.

Alcuni aspetti relativi alle autorizzazioni richieste per i locali adibiti a pubblico spettacolo sono stati modificati recentemente, attraverso il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311 (in G.U. n. 178 del 2 agosto 2001) – Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999). All’art.4 vengono apportate alcune modifiche, fissando a 200 il numero di persone determinanti la capienza dell’impianto sotto il quale alcune verifiche, tra le quali quella della Commissione Provinciale di Vigilanza, possono essere sostituite dalle dichiarazioni di un tecnico. La Polizia Amministrativa di Trento considera attualmente questo il limite al di sotto del quale non è più necessario il parere della CPV.

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