L’urgenza, che può giustificare l’omissione dei giusti procedimenti di evidenza pubblica (senza con ciò violare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento fissati dall’articolo 97 della Costituzione), deve avere le caratteristiche della assolut

Lazzini Sonia 16/02/06
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L? asserita mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare all?appalto costituisce un mero fatto che non ? idoneo a paralizzare l?interesse della? societ? a dolersi della mancata indizione di una gara pubblica per l?appalto di lavori , cui avrebbe potuto partecipare eventualmente in forma associata.

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Anche per il Supremo giudice amministrativo, l?affidamento per i lavori per la realizzazione della viabilit? di accesso al Nuovo Polo della Fiera di Milano doveva essere predisposto con apposita procedura ad evidenza pubblica e non direttamente ?concesso? da un organismo di diritto pubblico ad un?impresa privata.

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Il Consiglio di Stato, nella lunghissima decisione emarginata, numero 27 ?del gennaio 2006 fa piena applicazione della norma, a volte contestata dalla dottrina, secondo la quale, per quanto concerne le cd ?grandi opere? di cui alla Legge obiettivo n, 443/2001, l?annullamento di un affidamento di lavori, avvenuto direttamente e quindi senza l?obbligatoria procedura ad evidenza pubblica, non comporta ?la risoluzione del contratto eventualmente gi? stipulato dai? soggetti aggiudicatori

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Sottolineano infatti i giudici come:

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<Occorre tuttavia precisare che, proprio per effetto della disposizione contenuta nell?articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), secondo cui ?la sospensione o l?annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente gi? stipulato dai? soggetti aggiudicatori; in tal caso il risarcimento degli interessi o diritti lesi avvine per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica?, l?annullamento della predetta serie procedimentale relativa sia all?affidamento dei lavori in questione alla societ? Milabo Mare ? Milano Tangenziali S.p.A (in quanto rientranti nella convenzione originaria, come successivamente integrata), sia all?ulteriore affidamento diretto degli stessi dalla predetta societ? Milano Mare ? Milano Tangenziali S.p.A. alla Costruzioni *** S.r.l. non determina la risoluzione n? della citata convenzione, cos? come successivamente integrata, n? del contratto d?appalto intercorso tra la societ? Milano Mare ? Milano Tangenziali S.p.A. e Costruzioni *** S.r.l>

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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