L’ordinanza n.52 del 10 febbraio 2006 della Corte Costituzionale sul reclamo avverso i provvedimenti di liquidazione degli onorari (art. 170 T.U. n.115/02).

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Il testo dell’ordinanza nella biblioteca (giurisprudenza) del sito www.anvag.it
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Il Giudice delle leggi ha ancora una volta dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica.
L’argomento è di assoluta attualità in quanto investe decisioni non solo in sede penale ma anche in sede civile come ad esempio i giudizi di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni.
L’intervento della Corte Costituzionale è stato richiesto nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso un decreto di liquidazione di compensi professionali pronunciato dal giudice in composizione collegiale in processo penale.
Il Giudice remittente rileva che esso deve necessariamente applicare le disposizioni sopra richiamate e, segnatamente, quelle relative alla competenza che è specificamente individuata in capo al giudice in composizione monocratica in contrasto, quindi, con l’art. 3 della Costituzione, apparendo del tutto incongruo, sul piano della coerenza sistematica, prevedere quale giudice dell’impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, un giudice in composizione monocratica, tanto più trattandosi di contenzioso relativo a diritti soggettivi.
Lo stesso giudice rileva un contrasto della norma in oggetto (art. 170) con l’art. 24 della Costituzione, giacché le garanzie che compongono tale diritto subiscono un concreto e oggettivo affievolimento, essendo riconosciuto al giudice in composizione monocratica il potere di rimuovere o riformare un provvedimento del giudice collegiale e che vi sarebbe una chiara violazione dell’art. 25 della Costituzione, atteso che, secondo l’ordinamento, il giudice di appello competente a decidere dei provvedimenti emessi in composizione collegiale è sempre un giudice in composizione collegiale.
Infine sarebbe violato l’art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), che non menziona il criterio relativo al mutamento di composizione dell’organo giudiziario.
La Corte adita statuisce che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 3 della Costituzione, apparendo, al contrario, ragionevole il sistema di attribuzione del reclamo al giudice monocratico come già ammesso con propria sentenza n.52/2005 (che si può leggere sul sito dell’A.N.V.A.G. http://anvag.it/biblioteca/giurisprudenza.htm) in tema di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio ovvero avverso la revoca del decreto di ammissione già accordato), in rapporto ad esigenze di buona amministrazione, rapidità, economia delle risorse (come già deciso con ordinanze n.289 e 334 del 2005 che si trovano nella stessa pagina del sito dell’A.N.V.A.G. richiamato).
            La sentenza succitata ebbe ad osservare che il provvedimento sul quale si pronuncia il giudice dell’opposizione è un provvedimento amministrativo, anche se adottato da un organo giudiziario, con la conseguenza che nessuna irragionevolezza è ravvisabile nella scelta del legislatore di affidare la cognizione di un provvedimento amministrativo ad un giudice monocratico.
Limitando il proprio giudizio circa l’asserita violazione dell’art. 24 alla mera affermazione che “non è in alcun modo ravvisabile il lamentato vulnus” lo stesso Giudice conferma, in relazione al dedotto contrasto con l’art. 25 della Costituzione (la materia, concernendo la competenza del giudice, sarebbe coperta da riserva assoluta di legge), quanto già rilevato con la sentenza n. 53/2005 e le ordinanze sopra richiamate e cioè che la norma impugnata disciplina la composizione dell’organo giudicante e non certamente la competenza.
A detta della stessa Corte le pronunce per ultimo indicate conferiscono inalterata efficacia alle ragioni poste a fondamento della dichiarata infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, censurato in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
Nella richiamata sentenza n. 53 del 2005 la stessa Corte ebbe a precisare che se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale, come non ha mancato di sottolineare anche il Consiglio di Stato nel parere espresso nel corso della procedura di approvazione del testo unico.
Inoltre, se l’obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principî sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell’ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Entro questi limiti il testo unico poteva innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica e, come nel caso di specie, prevedere la composizione monocratica, anziché collegiale del giudice, applicando al processo in questione il principio generale affermato con la riforma del 1998, al fine di rendere la disciplina più coerente nel suo complesso e in sintonia con l’evolversi dell’ordinamento.
Né a diversa conclusione può indurre l’art. 50-bis cod. proc. civ. (inserito dall’art. 56 del decreto legislativo n. 51 del 1998), il quale, nell’elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-ter, le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama (secondo comma) i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del codice di rito, salvo che sia altrimenti disposto. Infatti, il procedimento camerale disciplinato dall’art. 29 della legge n. 794 del 1942, al quale rinvia la norma impugnata, non rientra tra quelli di cui agli articoli 737 e seguenti del codice. A tal fine è sufficiente considerare che il provvedimento non è impugnabile, mentre l’art. 739 cod. proc. civ. prevede espressamente il reclamo.

Ianniello Nicola

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