L’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico

Scarica PDF Stampa

E’ questo il principio con cui il TAR Catania, con l’ordinanza n. 1221 del 1.10.2010, ha accolto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto da un candidato escluso dalla prova orale dell’esame per avvocato.

In particolare, per il Tar siciliano, dovendo il voto numerico essere accompagnato da apposita motivazione, che dia contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri di valutazione preventivamente costituiti, va accolta la domanda cautelare avanzata in seno ad un ricorso avverso il giudizio di non ammissione alle prove orali previste per l’abilitazione alla professione di Avvocato, privo di apposita motivazione e va, conseguentemente, ordinato all’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti; per evidenti ragioni di imparzialità dell’azione amministrativa; la rivalutazione delle tre prove, rese nuovamente anonime, dovrà svolgersi dinanzi ad una commissione formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato alla valutazione impugnata.

 

Avv. ****************

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2303 del 2010, proposto da:

***, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso Tar Catania Segreteria in Catania, via Milano 42a;

contro

Ministero della Giustizia; Commissione Centrale per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2009 presso il Ministero della Giustizia; Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Ancona; Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Messina;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale 21 giugno 2010, con il quale la Commissione costituita presso la Corte l’appello di Messina ha dichiarato la ricorrente inidonea a sostenere le prove orali;

– del verbale 21 maggio 2010 n. 11, con il quale la Commissione costituita presso la Corte di appello di Ancona ha valutato con esito negativo gli elaborati scritti redatti dalla ricorrente;

ove occorra, del verbale 9 dicembre 2009, con il quale la Commissione centrale costituita presso il Ministero intimato ha predeterminato i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e del verbale 30 gennaio 2010 n. 1, con il quale la Commissione costituita presso la Corte d’appello di Ancona ha indicato i criteri di massima per la correzione degli elaborati scritti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Commissione Centrale per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato nominata per la sessione 2009 presso il Ministero della Giustizia; Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Ancona; Commissione per gli esami di abilitazione alla professione forense c/o la Corte d’Appello di Messina;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamati i precedenti di questa Sezione (cfr. ex multis sentenza 09.12.2009, n. 2029);

Ritenuto che l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non possa essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, dovendo il voto numerico essere accompagnato da apposita motivazione, che dia contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri di valutazione preventivamente costituiti;

Ritenuto che nel caso di specie l’attribuzione del solo voto numerico a ciascuno degli elaborati scritti della ricorrente determina l’illegittimità della valutazione e dell’impugnato verbale 21 maggio 2010 n. 11, redatto dai componenti la III Sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2009, istituita presso la Corte di Appello di Ancona, nei limiti dell’interesse, nonché del conseguenziale provvedimento di non idoneità alla prova orale;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare può essere accolta ai fini del riesame della posizione della ricorrente, con l’obbligo per l’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti della stessa;

Ritenuto che per evidenti ragioni di imparzialità dell’azione amministrativa, la rivalutazione delle tre prove, rese nuovamente anonime, dovrà svolgersi dinanzi ad una Commissione formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato alla valutazione impugnata ( cfr. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998, n. 6250; Tar Veneto, Sezione I, 15 gennaio 2004, n. 62; Cons. Stato, V, 29 agosto 2005 n. 4407; Tar Napoli, Sezione II, 20 gennaio 2006 n. 764);

Ritenuto che entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriormente avvenuta, gli elaborati della ricorrente dovranno essere resi nuovamente anonimi e assegnati per la correzione ad altra Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello di Ancona per la sessione Esami di Avvocato 2009;

che a tal fine il Presidente della Commissione per gli esami di avvocato di Messina dovrà trasmettere le fotocopie autenticate degli elaborati scritti della ricorrente, dalle quali dovranno essere stati cancellati i voti precedentemente attribuiti ed il precedente numero identificativo del candidato, alla Commissione per gli esami di avvocato di Ancona; all’atto della trasmissione, le predette fotocopie dovranno essere collocate in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all’interno della quale sarà collocata una busta più piccola contenente le generalità del candidato; la lettera di trasmissione dovrà inoltre indicare la Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Ancona che ha effettuato la prima valutazione, per evitare che questa sia utilizzata per la seconda valutazione;

Ritenuto che la nuova sottocommissione dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del plico sopraindicato, a rinnovare il giudizio, motivando le espressioni di voto numerico che saranno da essa attribuite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie l’istanza cautelare proposta e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di valutare ex novo gli elaborati scritti della ricorrente con le modalità ed i termini indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

***************, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento