L’obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne

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L’obbligo dei genitori di mantenere i figli deriva dall’art. 147 cod.civ., ai sensi del quale «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».
La Corte di Cassazione ha puntualizzato che l’obbligo di mantenere la prole può sussistere, per i genitori, anche quando i figli sono maggiorenni. Dall’analisi, qui proposta, di due recenti pronunzie della Cassazione ciò si evince chiaramente.
Nel caso ricostruito dalla sentenza n. 951/2005 della Cassazione, è stato chiesto, al Tribunale di Perugia, di dichiarare cessato l’obbligo di un padre separato di corrispondere alla figlia l’assegno di mantenimento, ancorché costei non fosse autosufficiente economicamente.
Egli adduceva che sua figlia, benché avesse da tempo raggiunto la maggiore età, non aveva terminato gli studi ed aveva rifiutato un posto di lavoro in banca a Milano; posto di lavoro che il padre si era offerto di procurarle.
La figlia e sua madre, a loro volta, sostenevano che il ritardo negli studi fosse la conseguenza delle difficoltà che la prima aveva dovuto fronteggiare, vale a dire delle difficoltà causate dalla necessità di assistere la nonna ultraottantenne e la madre malata. Esse pertanto affermavano che, a causa dell’assistenza prestata alle due donne, la ragazza non aveva trovato il tempo e la concentrazione mentale necessari per continuare gli studi. 
Inoltre, riguardo al rifiuto di trasferirsi a Milano, la ragazza puntualizzava che questo era stato indotto dai pessimi rapporti con il padre, il quale, fra l’altro, si era formato una nuova famiglia.
Dopo che la Corte d’appello, a differenza del Tribunale di Perugia, il quale aveva respinto la domanda attrice, ha dichiarato cessato l’obbligo di mantenimento, la ragazza e sua madre hanno proposto ricorso per cassazione.
La Corte Suprema ha precisato quanto segue: «Invero risponde a verità che l’obbligo di mantenere i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma nella specie tale principio è stato rispettato dalla Corte territoriale che ha ritenuto che il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica andava attribuito a colpa della ragazza che fin da data anteriore al sorgere della malattia della madre avrebbe potuto conseguire il diploma di laurea o comunque sostenere un maggior numero di esami ed inoltre che la signora P. per sei anni dopo l’intervento ha condotto una vita regolare sicché ininfluente doveva ritenersi la malattia della madre nel mancato completamento degli studi da parte della ragazza.
In ordine poi alla non accettazione del posto di lavoro offertole dal padre va osservato che la Corte di appello ha precisato che nella specie si trattava di una banca di rilevanza nazionale sicché la signora C., dopo un iniziale periodo di lavoro in Milano avrebbe potuto cercare di rientrare in Perugia ove esistono sedi della banca stessa» [Cass. sent. n. 951/2005; corsivi miei].
E’ agevole delineare il principio che ha ispirato la sentenza testé citata: l’obbligo di mantenere il figlio sussiste anche dopo il raggiungimento della maggiore età, sempreché, in relazione al mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia ravvisabile la colpa del figlio. Nel caso di specie, poiché la colpa della figlia è stata riscontrata dalla Corte d’appello, il ricorso è stato respinto.
In un’altra sentenza della Cassazione si legge: «[…] va ricordato, in via generale, che i genitori restano obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall’articolo 148 Cc, nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo e che, pertanto, detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente […]È, peraltro, evidente, in relazione alla prospettata esistenza di un comportamento colposo od inerte del figlio, di per sé idoneo a determinare la cessazione dell’obbligo dei genitori – sul quale la difesa del ricorrente si è in particolare soffermata durante la discussione orale – che il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, alla capacità, al percorso scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari. È altrettanto evidente che nessuna influenza ai fini dell’indagine in discorso può spiegare la circostanza che tra i genitori sia intervenuta una separazione, atteso che i figli di genitori separati non hanno diritti e doveri diversi da quelli di genitori non separati.
Sulla base dei parametri di riferimento suindicati deve escludersi in via generale che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia» [Cass. sent. n. 4765/2002; corsivi miei].
Dalle due pronunzie qui menzionate, si può inferire che, secondo la Cassazione, l’obbligo dei genitori di mantenere il figlio permane anche dopo che costui è divenuto maggiorenne, purché, in relazione al mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica, non sia individuabile la colpa del figlio.
Si deve escludere, peraltro, che profili di colpa siano individuabili allorquando egli rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e a condizione che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
Per evitare malintesi, è opportuno mettere in rilievo che un conto è l’obbligo di mantenimento derivante, come si è visto, dall’art. 147 cod.civ., un altro è l’obbligo degli alimenti di cui all’art. 433 cod.civ.
“Dal punto di vista del contenuto, pur partecipando della medesima funzione di sostentamento […], è necessario distinguere gli alimenti, da un lato, dal mantenimento, dall’altro. Quest’ultimo, infatti, mira a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, anche quelle non strettamente necessarie alla sopravvivenza ed anche a prescindere da uno stato di bisogno, mentre con l’obbligo alimentare si viene incontro all’esigenze più elementari di vita come il vitto, il vestiario, le cure mediche, l’abitazione nonché, in caso di figli minori, le spese per l’educazione e per l’istruzione (art. 439 co.2) [C. 80/3033]” [Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2004, p. 317].
Lo stato di bisogno, quale necessario presupposto per ottenere gli alimenti, è previsto dall’art. 438 cod.civ. co. 1: «Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento»
 
 
dott. Angelo Ippoliti
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Ippoliti Angelo

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