L’invio della convocazione alla ricorrente, non andata a buon fine, a causa dell’erronea digitazione del numero di fax, ha di fatto precluso il perfezionamento, in modo compiuto, della pubblicità della seduta

Lazzini Sonia 25/11/10
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L’invio della convocazione alla ricorrente, non andata a buon fine, a causa dell’erronea digitazione del numero di fax, ha di fatto precluso il perfezionamento, in modo compiuto, della pubblicità della seduta.

pubblicità e verbalizzazione delle sedute di gara sono adempimenti procedurali distinti, che rispondono a finalità diverse e come tali non sono fungibili, ma complementari

La pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio, mentre la verbalizzazione opera su un piano eminentemente probatorio, derivandone l’irrilevanza di quest’ultima in tutte le ipotesi in cui, come nella specie, sia stato violato il principio di pubblicità.

il principio di pubblicità delle gare pubbliche, comune ai vari metodi di aggiudicazione, è posto a presidio non solo della parità di trattamento tra i concorrenti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità, che devono guidare l’attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell’evidenza pubblica, in modo tale da assicurare la visibilità, la conoscibilità e la controllabilità della legalità delle relative procedure.

Tale principio impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica; ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell’azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall’art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell’integrità dei plichi e all’individuazione del loro contenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354, Tar Lombardia, Brescia, 5 dicembre 2006, n. 1541), operazione che garantisce serietà della gara, impedendo sostituzioni od alterazioni dei relativi atti.

La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica, peraltro, necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).

Nel caso di specie, l’Amministrazione, con la lettera d’invito prot. 0003440/2008/OSP_CN del 25 gennaio 2008 (vedi Modalità di espletamento della gara – 3° Fase – Apertura offerte economiche), s’era, peraltro, espressamente impegnata a svolgere in seduta pubblica le operazioni di cui trattasi e ad inviare alle ditte ammesse alla gara formale invito a presenziarvi.

E’ palese, dunque, che l’invio della convocazione alla ricorrente, non andata a buon fine, a causa dell’erronea digitazione del numero di fax, ha di fatto precluso il perfezionamento, in modo compiuto, della pubblicità della seduta.

Non può al riguardo convenirsi con l’Amministrazione resistente e con la società controinteressata, le quali sostengono:

– in primo luogo, che la pubblicità della seduta nella fattispecie sarebbe stata assolutamente garantita, essendo stata riscontrata a verbale, con attestazione che fa fede fino a querela di falso, ed essendo risultato presente alla medesima un rappresentante di un altro concorrente, conseguendone l’assoluta irrilevanza dell’invio ad un numero di fax errato dell’invito alla ricorrente e la sua mancata presenza alla seduta;

– in secondo luogo, che il seggio di gara avrebbe svolto, nella fattispecie, un’attività assolutamente vincolata, essendosi limitato a leggere il punteggio in precedenza assegnato dalla commissione per il profilo tecnico dell’offerta e ad aprire la busta con l’offerta economica, e che, comunque, la presenza o meno del rappresentante della società ricorrente alla seduta in argomento non avrebbe potuto modificare in alcun modo l’esito della vicenda, conseguendone che il vizio dedotto sarebbe comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i..

Tali prospettazioni non possono essere assolutamente condivise.

Innanzitutto, la rilevante finalità delle disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni di gara rischierebbe di restare compromessa qualora si consentisse alle Amministrazioni di aggirare, eludere o, comunque, svuotare di significato ed applicazione l’obbligo (necessario per il perfezionamento della pubblicità) di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti data, ora e luogo di svolgimento delle sedute pubbliche, mediante l’invio o la trasmissione di avvisi ad indirizzi o numeri di telefax inesistenti o errati.

Non è sufficiente, infatti, che l’Amministrazione invii o trasmetta gli avvisi, ma è necessario che l’invio o la trasmissione siano andati a buon fine, rimanendo a carico della medesima Amministrazione di adottare tutte le cautele e di esperire tutti gli accertamenti e le verifiche preventivi, utili al corretto recapito degli stessi.

Senza tralasciare, peraltro, di considerare la circostanza che la corretta convocazione alla seduta pubblica della sola controinteressata, alla quale poi è stato aggiudicato l’appalto, può essere foriera di legittimi sospetti in ordine all’effettiva regolarità delle operazioni svolte (peraltro manifestati dalla ricorrente nei propri scritti difensivi), viepiù quando, come nel caso di specie, solamente due risultavano essere i partecipanti alla gara e, dunque, i soggetti potenzialmente interessati a seguire passo, passo il suo svolgimento.

Ne deriva che la violazione del principio di pubblicità indotta dall’omesso o, come in questo caso, erroneo invio ad uno o più concorrenti della comunicazione della data di svolgimento delle operazioni di lettura dei punteggi tecnici qualitativi assegnati dalla commissione giudicatrice e di apertura delle buste contenti le offerte economiche costituisce vizio insanabile della procedura, il quale si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti o manipolazione della documentazione prodotta, trattandosi, come si è detto, di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato o comunque di una verifica attuabile unicamente attraverso il rispetto della formalità sostanziale (ossia, nel caso di specie, l’apertura delle buste in una seduta pubblica, alla quale sono stati effettivamente invitati a presenziare i concorrenti) in concreto omessa (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo-22 aprile 2008, n. 1856; Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445; Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 72; Tar Lombardia Brescia, sez. I, 16 ottobre 2008, n. 1329).

La riscontrata fondatezza di tale motivo di gravame comporta, quindi, assorbite le ulteriori censure dedotte, l’accoglimento del ricorso, nella sua parte impugnatoria, con conseguente annullamento di tutti gli atti di gara posti in essere successivamente al verificarsi di tale vizio, compreso il provvedimento terminale di aggiudicazione dell’appalto, in quanto viziati per illegittimità in via derivata.

La domanda risarcitoria deve essere, invece, respinta, non avendo la società ricorrente fornito un pur minimo principio di prova in ordine ai danni asseritamente subiti.

La particolarità della questione controversa e la qualità delle argomentazioni difensive svolte costituiscono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3937 del 29 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

 

N. 03937/2010 REG.SEN.

N. 01423/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1423 del 2008, proposto da:
Ricorrente Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ***************************************, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via Pietro Palmieri, 13;

contro

Azienda Ospedaliera S.Croce e ***** di Cuneo, rappresentata e difesa dall’avv. prof. ********************, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

nei confronti di

Controinteressata Laboratory s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. *************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ****************, in Torino, via San Pio V, 20;

per l’annullamento

della deliberazione n. 682 dell’8 agosto 2008, comunicata successivamente alla ricorrente, con la quale l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle ha assegnato alla ditta Controinteressata Laboratory la gara – procedura ristretta – avente ad oggetto la “Fornitura di servizio di un sistema diagnostico per analisi di citofluometria occorrente per trentasei mesi alla S.C. di anatomia patologia”, nonché di ogni atto a tale provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, con particolare riguardo alla delibera n. 259 del 31 marzo 2008 di nomina della Commissione Giudicatrice ed a tutte le operazioni di gara di cui ai verbali prodotti

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e ***** di Cuneo e della Controinteressata Laboratory s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 la dott.ssa *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2008 e depositato il successivo 20 novembre, la società Ricorrente Ricorrente Italia s.p.a. ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la deliberazione n. 682 dell’8 agosto 2008, con la quale il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, all’esito di una procedura ristretta, esperita a norma degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha aggiudicato alla ditta Controinteressata Laboratory la fornitura di un sistema diagnostico per analisi di citofluorimetria, occorrente, per trentasei mesi, alla S.C. Anatomia Patologica, nonché ogni atto a tale provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, con particolare riguardo alla delibera n. 259 del 31 marzo 2008 di nomina della commissione giudicatrice e a tutte le operazioni di gara di cui ai verbali prodotti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche in via interinale e provvisoria ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. 1034/1971.

 

1.1 La ricorrente con il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione di norme di legge sulla composizione della commissione di gara (art. 84, comma 4, D.Lgs. 163/2006), ha censurato la composizione della commissione giudicatrice, con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione di legge e della lex specialis di gara relativamente alla partecipazione dei concorrenti alla seduta fissata per l’apertura delle offerte economiche (art. 89 R.D. 23 maggio 1924, n. 827; lettera d’invito, pag. 4) – Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa) il mancato invito alla seduta pubblica, ove – tra l’altro – sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche, e con il terzo (Violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’anomalia delle offerte (artt. 86 e 87 D.Lgs. 163/06) – Eccesso di potere per manifesta illogicità e difetto di motivazione) l’omessa valutazione dell’anomalia dell’offerta (della società aggiudicataria).

2. Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso e chiederne il rigetto l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e la controinteressata **************************** s.p.a..

3. Le parti hanno presentato memorie e documenti.

4. Il Presidente di questa Sezione, con decreto n. 962/2008 in data 24 novembre 2008, ha rigettato l’istanza della società ricorrente volta ad ottenere la sospensione in via interinale e provvisoria dei provvedimenti impugnati.

5. All’udienza camerale del 3 dicembre 2008 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare all’istanza di sospensione cautelare contenuta nel ricorso.

6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 23 giugno 2010 e, quivi, rinviata per la trattazione a quella del giorno 13 ottobre 2010, all’esito della quale è stata trattenuta per la decisione, assunta nella camera di consiglio tenutasi il giorno medesimo e in quella successiva del 27 ottobre 2010.

7. Il ricorso merita accoglimento.

8. Con il secondo e fondamentale motivo di gravame la ricorrente si duole della circostanza che la stazione appaltante abbia spedito ad un numero di telefax non corrispondente al proprio l’invito alla seduta pubblica del 26 giugno 2008, prevista – tra l’altro – per la lettura dei punteggi tecnici qualitativi assegnati dalla commissione giudicatrice all’offerta tecnica e per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

8.1 Invero, l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle ha inviato l’avviso di convocazione al numero di telefax 02/48202817 (il cui intestatario è sconosciuto), anziché a quello corretto della Ricorrente che è lo 02/48204817, peraltro noto all’amministrazione resistente e da questa correttamente utilizzato in altre occasioni.

8.2 Ad avviso della ricorrente, tale erroneo invio, che le ha impedito di partecipare alla seduta di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ha compromesso in maniera insanabile la pubblicità delle operazioni di gara e pregiudicato irrimediabilmente la loro correttezza, ripercuotendosi sul provvedimento finale di aggiudicazione ed invalidandolo, a prescindere dalla verifica in ordine all’effettivo pregiudizio sofferto.

9. L’assunto difensivo della società ricorrente merita condivisione.

9.1 Osserva, infatti, il Collegio che il principio di pubblicità delle gare pubbliche, comune ai vari metodi di aggiudicazione, è posto a presidio non solo della parità di trattamento tra i concorrenti, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità, che devono guidare l’attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell’evidenza pubblica, in modo tale da assicurare la visibilità, la conoscibilità e la controllabilità della legalità delle relative procedure.

9.2 Tale principio impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica; ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell’azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall’art. 89, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell’integrità dei plichi e all’individuazione del loro contenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 7578, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354, Tar Lombardia, Brescia, 5 dicembre 2006, n. 1541), operazione che garantisce serietà della gara, impedendo sostituzioni od alterazioni dei relativi atti.

9.3 La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica, peraltro, necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).

10. Nel caso di specie, l’Amministrazione, con la lettera d’invito prot. 0003440/2008/OSP_CN del 25 gennaio 2008 (vedi Modalità di espletamento della gara – 3° Fase – Apertura offerte economiche), s’era, peraltro, espressamente impegnata a svolgere in seduta pubblica le operazioni di cui trattasi e ad inviare alle ditte ammesse alla gara formale invito a presenziarvi.

10.1 E’ palese, dunque, che l’invio della convocazione alla ricorrente, non andata a buon fine, a causa dell’erronea digitazione del numero di fax, ha di fatto precluso il perfezionamento, in modo compiuto, della pubblicità della seduta.

11. Non può al riguardo convenirsi con l’Amministrazione resistente e con la società controinteressata, le quali sostengono:

– in primo luogo, che la pubblicità della seduta nella fattispecie sarebbe stata assolutamente garantita, essendo stata riscontrata a verbale, con attestazione che fa fede fino a querela di falso, ed essendo risultato presente alla medesima un rappresentante di un altro concorrente, conseguendone l’assoluta irrilevanza dell’invio ad un numero di fax errato dell’invito alla ricorrente e la sua mancata presenza alla seduta;

– in secondo luogo, che il seggio di gara avrebbe svolto, nella fattispecie, un’attività assolutamente vincolata, essendosi limitato a leggere il punteggio in precedenza assegnato dalla commissione per il profilo tecnico dell’offerta e ad aprire la busta con l’offerta economica, e che, comunque, la presenza o meno del rappresentante della società ricorrente alla seduta in argomento non avrebbe potuto modificare in alcun modo l’esito della vicenda, conseguendone che il vizio dedotto sarebbe comunque non invalidante ai sensi dell’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i..

11.1 Tali prospettazioni non possono essere assolutamente condivise.

11.1.1 Innanzitutto, la rilevante finalità delle disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni di gara rischierebbe di restare compromessa qualora si consentisse alle Amministrazioni di aggirare, eludere o, comunque, svuotare di significato ed applicazione l’obbligo (necessario per il perfezionamento della pubblicità) di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti data, ora e luogo di svolgimento delle sedute pubbliche, mediante l’invio o la trasmissione di avvisi ad indirizzi o numeri di telefax inesistenti o errati.

Non è sufficiente, infatti, che l’Amministrazione invii o trasmetta gli avvisi, ma è necessario che l’invio o la trasmissione siano andati a buon fine, rimanendo a carico della medesima Amministrazione di adottare tutte le cautele e di esperire tutti gli accertamenti e le verifiche preventivi, utili al corretto recapito degli stessi.

Senza tralasciare, peraltro, di considerare la circostanza che la corretta convocazione alla seduta pubblica della sola controinteressata, alla quale poi è stato aggiudicato l’appalto, può essere foriera di legittimi sospetti in ordine all’effettiva regolarità delle operazioni svolte (peraltro manifestati dalla ricorrente nei propri scritti difensivi), viepiù quando, come nel caso di specie, solamente due risultavano essere i partecipanti alla gara e, dunque, i soggetti potenzialmente interessati a seguire passo, passo il suo svolgimento.

11.1.2 Inoltre, secondo un persuasivo orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio si allinea, pubblicità e verbalizzazione delle sedute di gara sono adempimenti procedurali distinti, che rispondono a finalità diverse e come tali non sono fungibili, ma complementari (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3166/05; Tar Sicilia, Palermo, n. 741/06; Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 72; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 16 ottobre 2008, n. 1329).

La pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio, mentre la verbalizzazione opera su un piano eminentemente probatorio, derivandone l’irrilevanza di quest’ultima in tutte le ipotesi in cui, come nella specie, sia stato violato il principio di pubblicità.

11.1.3 Infine, osserva il Collegio che al caso di specie non è applicabile il principio consacrato nell’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/90 e s.m.i., secondo il quale il vizio dedotto sarebbe comunque non invalidante, non solo perché non si è in presenza di attività vincolata dell’amministrazione, ma anche in quanto il mancato compiuto perfezionamento della pubblicità della seduta di gara ha natura sostanziale e non meramente formale o procedurale.

12. Ne deriva che la violazione del principio di pubblicità indotta dall’omesso o, come in questo caso, erroneo invio ad uno o più concorrenti della comunicazione della data di svolgimento delle operazioni di lettura dei punteggi tecnici qualitativi assegnati dalla commissione giudicatrice e di apertura delle buste contenti le offerte economiche costituisce vizio insanabile della procedura, il quale si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, anche ove non sia comprovata l’effettiva lesione sofferta dai concorrenti o manipolazione della documentazione prodotta, trattandosi, come si è detto, di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato o comunque di una verifica attuabile unicamente attraverso il rispetto della formalità sostanziale (ossia, nel caso di specie, l’apertura delle buste in una seduta pubblica, alla quale sono stati effettivamente invitati a presenziare i concorrenti) in concreto omessa (cfr. in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 4 marzo-22 aprile 2008, n. 1856; Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2006, n. 1445; Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 28 marzo 2008, n. 72; Tar Lombardia Brescia, sez. I, 16 ottobre 2008, n. 1329).

13. La riscontrata fondatezza di tale motivo di gravame comporta, quindi, assorbite le ulteriori censure dedotte, l’accoglimento del ricorso, nella sua parte impugnatoria, con conseguente annullamento di tutti gli atti di gara posti in essere successivamente al verificarsi di tale vizio, compreso il provvedimento terminale di aggiudicazione dell’appalto, in quanto viziati per illegittimità in via derivata.

14. La domanda risarcitoria deve essere, invece, respinta, non avendo la società ricorrente fornito un pur minimo principio di prova in ordine ai danni asseritamente subiti.

15. La particolarità della questione controversa e la qualità delle argomentazioni difensive svolte costituiscono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo n. 682 dell’8 agosto 2008.

Respinge la domanda risarcitoria.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 e del 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

****************************, Consigliere

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi’_________________ copia conforme del presente provvedimento e’ trasmessa a:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IL FUNZIONARIO

 

Lazzini Sonia

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