L’impresa aveva presentato una offerta contenente il ribasso del 18,91% (identica a quella proposta dall’impresa poi risultata aggiudicataria), ma era stata esclusa dalla procedura per asserito difetto di qualificazione nella categoria OG 11. Avverso l’at

Lazzini Sonia 16/07/09
Scarica PDF Stampa

Con l’odierno ricorso – mirante esclusivamente ad ottenere una tutela risarcitoria per perdita di chance – la ricorrente evidenzia: a) di aver offerto il medesimo ribasso (18,91%) della impresa esecutrice dei lavori; b) che – conseguentemente – la compresenza in gara di due imprese portatrici della medesima offerta avrebbe dovuto dar luogo all’applicazione del meccanismo del sorteggio ai fini della individuazione dell’aggiudicataria.. Tanto premesso, viene chiesta la condanna dell’******** al risarcimento (comprensivo anche della rivalutazione monetaria e degli interessi) della perdita di chance subìta a causa della mancata attivazione del sorteggio, a cui andrebbe aggiunta una percentuale dell’importo dei lavori pari al 3% per remunerare la perdita del Know how e di migliori chance lavorative future.: qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

 

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui infra. In particolare, si ritengono sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano denunciato da parte ricorrente. Né può avere pregio, in senso contrario, l’eccezione sollevata dalla difesa dell’ente, a tenore della quale la ricorrente non avrebbe dato prova di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere l’aggiudicazione. In proposito il Collegio osserva che: a) l’esclusione dalla gara era stata decretata (a quanto pare, solo ed esclusivamente) per la mancanza del prescritto requisito di qualificazione (argomento poi definitivamente stroncato nella sentenza d’appello); b) la stazione appaltante avrebbe potuto introdurre in giudizio in via di eccezione – ma non risulta averlo fatto – l’esistenza di ulteriori cause che impedirebbero alla ricorrente di ambire all’aggiudicazione virtuale. Per quanto esposto, si deve riconoscere alla ditta ricorrente l’interesse processuale necessario a coltivare utilmente un’azione risarcitoria per perdita di chance._ In primo luogo, la condotta lesiva risiede nella adozione ed esecuzione dell’illegittimo provvedimento di esclusione dalla gara. A tal proposito, va precisato che la sussistenza dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. va misurata con riguardo alla condotta tenuta dalla PA in un dato momento storico, che – nella fattispecie – va commisurato appunto al momento in cui è stata decretata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara. Non assumono, invece, alcun rilievo esimente o attenuante le circostanze successivamente accadute (appunto, in quanto successive al “fatto”) e, segnatamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale da parte del Tar, ed il consequenziale quasi totale completamento dei lavori da parte dell’aggiudicataria al momento della comunicazione della decisione d’appello. Come detto, si tratta di eventi successivi che in nulla incidono sulla consistenza strutturale dell’illecito extracontrattuale (cfr. Cons. Stato, VI, 1114/07). Non si è in presenza allora di una illegittima condotta riconducibile alla errata interpretazione di complesse normative, od alla presenza di un panorama giurisprudenziale non univoco, ma della mera lettura superficiale degli atti di gara._Il nesso di causalità tra condotta ed evento è evidente per quanto affermato sopra in relazione alla sussistenza di una concreta chance di ottenere l’aggiudicazione, a seguito di sorteggio tra i due pari offerenti.

Il danno da risarcire a favore della Ricorrente consiste nella perdita di una concreta chance di aggiudicazione dell’appalto e va quantificato secondo i criteri che seguono. Preliminarmente, il Collegio ritiene di potersi avvalere della disposizione di cui all’art. 35, co. 2, del D. Lgs. 80/98 a norma della quale “Nei casi di cui al comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine”. A tal fine, si assegna all’******** di Messina il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza per procedere alla formulazione di una offerta di risarcimento danni, redatta ai sensi del citato art. 35 D. Lgs. 80/1998, secondo i seguenti criteri:1) il lamentato lucro cessante va stimato – secondo i consueti criteri di liquidazione ormai largamente condivisi in giurisprudenza – nel 10 % (utile presuntivo) della base d’asta relativa ai lavori che la ricorrente ha dichiarato di voler svolgere in prima persona (con esclusione, quindi, dei lavori scorporati da affidare in subappalto), quale risulta dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta;_2) ad esso va aggiunta una percentuale del 3%, applicata al medesimo importo, quale liquidazione forfetaria della perdita di Know how e di migliori chance lavorative future (C.G.A. 224/2007); 3) la somma delle predette voci va poi decurtata del 50%, in applicazione della regola che vuole il risarcimento per perdita di chance commisurato alle concrete possibilità di ottenere l’aggiudicazione; possibilità che, nel caso di specie, va stimata in uno a due, in ragione del fatto che vi erano in gara due imprese latrici di identica migliore offerta; 4) infine, in applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di risarcimento della perdita di chance (Cons. Stato, VI, 1114/07, e 1514/07, 4634/06;) la cifra ut supra determinata dovrà essere ulteriormente decurtata del 50%, in dipendenza del fatto che la ricorrente non ha documentato con idonee prove, di aver tenuto ferma la propria organizzazione imprenditoriale o, comunque, di aver subito una rilevante contrazione dei propri bilanci, ovvero, di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi; 5) venendo in rilievo una valutazione equitativa, forfettaria e probabilistica del danno subito, il Collegio ritiene che non possa farsi luogo all’applicazione delle voci accessorie del credito risarcitorio richieste dalla ricorrente, individuate in “interessi e rivalutazione monetaria” (cfr. in termini C.G.A. 224/2007, Tar Napoli 6820/08). Pertanto, la somma come sopra determinata coprirà nella sua interezza, in via equitativa, tutto il danno lamentato da parte ricorrente.  6) rimane comunque fermo il principio per cui – dal momento della liquidazione effettuata ad opera dell’******** in esecuzione della presente sentenza – il debito di valuta così determinato comincerà a produrre interessi legali, che dovranno essere corrisposti dall’ente resistente in caso di ritardo nel pagamento.

 

 

Si legga anche

 Il requisito del controllo analogo per l’affidamento in house: riconosciuto il risarcimento del danno per la perdita di chance agli “eventuali” partecipanti

 L’assenza della partecipazione pubblica totalitaria esclude, in radice, la possibilità di configurare il requisito del controllo analogo, richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per gli affidamenti in house: l’espressione in house providing identifica il fenomeno di “autoproduzione” da parte della pubblica amministrazione, che acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a “terzi” tramite gara (c.d. esternalizzazione) e dunque al mercato ma la su applicazione  non costituisce un principio generale, prevalente sulla normativa interna, ma è un principio derogatorio di carattere eccezionale che consente, e non obbliga, i legislatori nazionali a prevedere tale forma di affidamento

 In tema di legittimità al ricorso agli affidamenti in house, appare importante conoscere l’opinione espressa dal Consiglio di Stato nella decisione numero 1514 del 3 aprile 2007:

< E’ noto che per un legittimo affidamento in house è necessario che concorrano i seguenti due elementi:

      a) l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

      b) il soggetto affidatario deve svolgere la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza.

      In ragione del “controllo analogo” e della “destinazione prevalente dell’attività”, l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa (principi affermati dalla Corte di giustizia a partire dalla sentenza Teckal del 18 novembre 1999, C-107/98).

      La Corte di Giustizia ha anche escluso che possa sussistere il controllo analogo in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato (Corte di giustizia, 11 gennaio 2005, C-26/03, ***********; 11 maggio 2006, C-340/04).>

 Ma non solo

 Con i richiamati precedenti, i giudici comunitari hanno ritenuto necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile:

      – il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;

      – l’impresa non deve aver «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell’ente pubblico e che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutta il territorio nazionale e all’estero (Corte di giustizia, 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen.; 10 novembre 2005, C-29/04, Mödling; anche Cons. Stato, V, 30 agosto 2006 n. 5072, ha escluso il controllo analogo in presenza della semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati);

     – le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante (in questo senso, anche Cons. Stato, V, 8 gennaio 2007 n. 5).>

 l’emarginata decisione appare inoltre fondamentale per la trattazione delle problematiche della responsabilità della pa e in particolare merita segnalare il seguente principio:

 < nell’ordinamento italiano la possibilità per il privato danneggiato di utilizzare presunzioni pone sostanzialmente a carico della p.a. l’onere di dimostrare l’esistenza di un errore scusabile, senza alcuna lesione, quindi, dei principi comunitari>

 ma anche i seguenti passaggi relativamente alla quantificazione del danno da riconoscere, sono importanti:

 < Dagli elementi forniti è in effetti emersa una contrazione del mercato dei lavori su beni culturali nel Comune di Roma, inevitabile conseguenza dell’affidamento diretto ad una società di parte di essi; contrazione del mercato che ha inciso anche sulle posizioni dei ricorrenti.

 A seguito dell’istruttoria svolta nel giudizio n. 2051/06, è emerso che nelle gare per l’affidamento dei lavori di restauro e di manutenzione partecipano di solito, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, un numero di concorrenti non inferiore a venti, con punte anche più alte e che tale numero si riduce notevolmente in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di procedure ristrette. In quel giudizio, è stata ritenuta una presenza media di 15 concorrenti ad ogni gara e, di conseguenza, la perdita della chance è stata quantificata in un quindicesimo dell’utile di impresa, presumendo che ogni concorrente avesse le stesse possibilità di aggiudicarsi la gara.>

 Quindi nella fattispecie sottoposta al Supremo Giudice amministrativo:

 < Il Comune dovrà verificare le tipologie e gli importi degli affidamenti di lavori, avvenuti nel periodo in questione in esecuzione della deliberazione in parte annullata e stabilire il numero medio dei partecipanti ad ipotetiche gare in ragione delle proprie documentate pregresse esperienze.>

 Ed ancora

 chi subisce un danno da perdita di chance può chiederne il ristoro; o mediante la ripetizione dell’occasione perduta o per equivalente monetario

 Rilascio di licenza commerciale da parte di un Comune oltre diciassette anni dopo la richiesta: la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione; così che la sua perdita, ossia la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto e attuale, e chi subisce un danno da perdita di chance può chiederne il ristoro; o mediante la ripetizione dell’occasione perduta o per equivalente monetario

 Merita di essere segnalata la decisione del Consiglio di Stato numero 4634 del 25 luglio 2006 per la fattispecie particolare di responsabilità della pa in essa discussa:

 <La sezione rileva che la licenza è stata rilasciata alla signora oltre diciassette anni dopo la richiesta, a causa dell’illegittimità del primo diniego accertata dal Tribunale amministrativo regionale. Così che il ritardo con cui la signora ha visto soddisfatto il proprio interesse pretensivo è stato accertato come imputabile al comportamento illegittimo del Comune di San Michele al Tagliamento.

      Se il Comune avesse rilasciato la licenza tempestivamente, ossia nel 1980 anziché nel 1997, la ricorrente avrebbe probabilmente conseguito la concessione demaniale da parte della competente Capitaneria e, quindi, potuto esercitare la conseguente attività commerciale. La titolarità della licenza costituisce uno dei due presupposti, insieme alla concessione demaniale, per potere svolgere l’attività commerciale di cui trattasi. Così che l’avere atteso per oltre diciasette anni il rilascio della licenza non l’ha agevolata nel procedimento finalizzato alla concessione demaniale>

 Relativamente alla quantificazione del danno..

< Con riguardo alla liquidazione del danno da perdita di chance esso, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del c.c.

 Il risarcimento per equivalente della perdita di chance può essere poi quantificato con la tecnica della determinazione dell’utile conseguibile, scontato percentualmente.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1053 del 5 giugno 2009, emessa dal Tar Sicilia, Catania

N. 01053/2009 REG.SEN.

N. 01334/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2007, proposto da:
Ricorrente Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ****************** e ******************, con domicilio eletto presso avv. *****************, in Catania, via Grasso Finocchiaro, 75;

contro

I.A.C.P. di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso la Segreteria;

PER LA CONDANNA

dell’******** di Messina al risarcimento dei danni, ai sensi degli art.33 e 35 del D.lgs. n.80/98, come modificati dalla legge n.205/2000, conseguenti alla illegittima esclusione dell’Impresa ricorrente dalla gara relativa all’appalto dei «lavori di costruzione di n.2 edifici per complessivi n. 45 alloggi, n. 8 botteghe ed un “Impianto Sportivo Speciale”» e dalla conseguente mancata possibilità di aggiudicazione della gara cui la ricorrente, ove ammessa, avrebbe avuto diritto sia pur in ex aequo con l’Impresa risultata aggiudicataria.

 Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.A.C.P. di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

L’odierna ricorrente Ricorrente Costruzioni s.r.l. aveva partecipato alla gara d’appalto indetta dall’******** di Messina avente ad oggetto la costruzione di 45 alloggi, 8 botteghe ed un impianto sportivo speciale, con importo a base d’asta di Euro 3.707.442,04. L’impresa aveva presentato una offerta contenente il ribasso del 18,91% (identica a quella proposta dall’impresa poi risultata aggiudicataria), ma era stata esclusa dalla procedura per asserito difetto di qualificazione nella categoria OG 11.

Avverso l’atto di esclusione la Ricorrente aveva proposto ricorso giurisdizionale al Tar, che era stato però dichiarato irricevibile con sentenza n. 582/04. La decisione di primo grado, tuttavia, è stata riformata in appello (sentenza C.G.A. n. 327/05), ed in quella sede è stata dichiarata l’illegittimità dell’atto di esclusione dalla gara in quanto la Ricorrente aveva legittimamente dichiarato di voler subappaltare ad imprese terze fornite della specifica qualificazione OG 11 i lavori scorporabili rientranti in quest’ultima categoria, sussistendone tutti i presupposti normativi ed anche una specifica previsione contenuta nella lex specialis di gara (punto 3.6-b).

Nonostante la tempestiva notifica della sentenza d’appello, la stazione appaltante ha lasciato completare i lavori alla ditta originariamente dichiarata aggiudicataria, senza procedere alla riapertura delle operazioni di gara mediante sorteggio tra le imprese latrici del medesimo ribasso.

Con l’odierno ricorso – mirante esclusivamente ad ottenere una tutela risarcitoria per perdita di chance – la ricorrente evidenzia: a) di aver offerto il medesimo ribasso (18,91%) della impresa esecutrice dei lavori; b) che – conseguentemente – la compresenza in gara di due imprese portatrici della medesima offerta avrebbe dovuto dar luogo all’applicazione del meccanismo del sorteggio ai fini della individuazione dell’aggiudicataria.

Tanto premesso, viene chiesta la condanna dell’******** al risarcimento (comprensivo anche della rivalutazione monetaria e degli interessi) della perdita di chance subìta a causa della mancata attivazione del sorteggio, a cui andrebbe aggiunta una percentuale dell’importo dei lavori pari al 3% per remunerare la perdita del Know how e di migliori chance lavorative future.

Costituitosi in giudizio, l’intimato ******** ha eccepito la mancanza di prova della certezza dell’aggiudicazione, ed ha evidenziato la circostanza che – alla data di emanazione della sentenza del C.G.A. – i lavori erano stati pressoché del tutto eseguiti dall’aggiudicataria, sicchè sarebbe risultato contrario all’interesse pubblico ipotizzare un eventuale subentro di altra ditta nella esecuzione. Infine, l’istituto resistente contesta i criteri di calcolo del preteso risarcimento del lucro cessante.

Alla pubblica udienza del 26 Febbraio 2009 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di cui infra.

In particolare, si ritengono sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano denunciato da parte ricorrente. Né può avere pregio, in senso contrario, l’eccezione sollevata dalla difesa dell’ente, a tenore della quale la ricorrente non avrebbe dato prova di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere l’aggiudicazione.

In proposito il Collegio osserva che: a) l’esclusione dalla gara era stata decretata (a quanto pare, solo ed esclusivamente) per la mancanza del prescritto requisito di qualificazione (argomento poi definitivamente stroncato nella sentenza d’appello); b) la stazione appaltante avrebbe potuto introdurre in giudizio in via di eccezione – ma non risulta averlo fatto – l’esistenza di ulteriori cause che impedirebbero alla ricorrente di ambire all’aggiudicazione virtuale.

Per quanto esposto, si deve riconoscere alla ditta Ricorrente l’interesse processuale necessario a coltivare utilmente un’azione risarcitoria per perdita di chance.

Tornando alla denunciata responsabilità aquiliana dell’********, va precisato quanto segue.

In primo luogo, la condotta lesiva risiede nella adozione ed esecuzione dell’illegittimo provvedimento di esclusione dalla gara. A tal proposito, va precisato che la sussistenza dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. va misurata con riguardo alla condotta tenuta dalla PA in un dato momento storico, che – nella fattispecie – va commisurato appunto al momento in cui è stata decretata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara. Non assumono, invece, alcun rilievo esimente o attenuante le circostanze successivamente accadute (appunto, in quanto successive al “fatto”) e, segnatamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso giurisdizionale da parte del Tar, ed il consequenziale quasi totale completamento dei lavori da parte dell’aggiudicataria al momento della comunicazione della decisione d’appello. Come detto, si tratta di eventi successivi che in nulla incidono sulla consistenza strutturale dell’illecito extracontrattuale (cfr. Cons. Stato, VI, 1114/07).

L’elemento soggettivo è da rinvenire nella adozione di un illegittimo provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, senza che tale condotta possa essere considerata scriminata dall’esistenza di qualche circostanza scusabile (identificata, per lo più, dalla giurisprudenza, nelle ipotesi di particolare complessità della normativa, nei contrasti giurisprudenziali, o nella novità della legislazione). Appare necessario, in proposito, evidenziare che la condotta a suo tempo tenuta dalla stazione appaltante nel procedere alla illegittima esclusione della ditta Ricorrente è da qualificare colposa in quanto frutto di una incompleta o superficiale lettura della domanda della ditta concorrente e degli atti di gara. Risulta infatti ex actis che: a) la ricorrente dichiarò (pag. 5 della dichiarazione contenente l’offerta) “di voler subappaltare i lavori rientranti nelle categorie OG 11, OS 6, OS 7 ad imprese debitamente qualificate, ed eventualmente i lavori rientranti nella categoria prevalente nei limiti del 30% consentiti dalla normativa vigente”; b) il punto 3.6-b del bando di gara enuncia le categorie di lavori scorporabili comprendendovi “categoria OG 11, classifica II, a classificazione obbligatoria, importo dei lavori Euro 356.487,51”; c) il punto 3-p del disciplinare di gara prevede a corredo della domanda l’eventuale indicazione dei lavori che l’impresa intende subappaltare o concedere a cottimo.

Non si è in presenza allora di una illegittima condotta riconducibile alla errata interpretazione di complesse normative, od alla presenza di un panorama giurisprudenziale non univoco, ma della mera lettura superficiale degli atti di gara.

Il nesso di causalità tra condotta ed evento è evidente per quanto affermato sopra in relazione alla sussistenza di una concreta chance di ottenere l’aggiudicazione, a seguito di sorteggio tra i due pari offerenti.

Il danno da risarcire a favore della Ricorrente consiste nella perdita di una concreta chance di aggiudicazione dell’appalto e va quantificato secondo i criteri che seguono.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di potersi avvalere della disposizione di cui all’art. 35, co. 2, del D. Lgs. 80/98 a norma della quale “Nei casi di cui al comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine”.

A tal fine, si assegna all’******** di Messina il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza per procedere alla formulazione di una offerta di risarcimento danni, redatta ai sensi del citato art. 35 D. Lgs. 80/1998, secondo i seguenti criteri:

1) il lamentato lucro cessante va stimato – secondo i consueti criteri di liquidazione ormai largamente condivisi in giurisprudenza – nel 10 % (utile presuntivo) della base d’asta relativa ai lavori che la ricorrente ha dichiarato di voler svolgere in prima persona (con esclusione, quindi, dei lavori scorporati da affidare in subappalto), quale risulta dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta;

2) ad esso va aggiunta una percentuale del 3%, applicata al medesimo importo, quale liquidazione forfetaria della perdita di Know how e di migliori chance lavorative future (C.G.A. 224/2007);

3) la somma delle predette voci va poi decurtata del 50%, in applicazione della regola che vuole il risarcimento per perdita di chance commisurato alle concrete possibilità di ottenere l’aggiudicazione; possibilità che, nel caso di specie, va stimata in uno a due, in ragione del fatto che vi erano in gara due imprese latrici di identica migliore offerta;

4) infine, in applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia di risarcimento della perdita di chance (Cons. Stato, VI, 1114/07, e 1514/07, 4634/06;) la cifra ut supra determinata dovrà essere ulteriormente decurtata del 50%, in dipendenza del fatto che la ricorrente non ha documentato con idonee prove, di aver tenuto ferma la propria organizzazione imprenditoriale o, comunque, di aver subito una rilevante contrazione dei propri bilanci, ovvero, di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi;

5) venendo in rilievo una valutazione equitativa, forfettaria e probabilistica del danno subito, il Collegio ritiene che non possa farsi luogo all’applicazione delle voci accessorie del credito risarcitorio richieste dalla ricorrente, individuate in “interessi e rivalutazione monetaria” (cfr. in termini C.G.A. 224/2007, Tar Napoli 6820/08). Pertanto, la somma come sopra determinata coprirà nella sua interezza, in via equitativa, tutto il danno lamentato da parte ricorrente.

6) rimane comunque fermo il principio per cui – dal momento della liquidazione effettuata ad opera dell’******** in esecuzione della presente sentenza – il debito di valuta così determinato comincerà a produrre interessi legali, che dovranno essere corrisposti dall’ente resistente in caso di ritardo nel pagamento.

Per il principio di soccombenza, l’istituto resistente sopporterà altresì le spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (sez. I) – accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’******** di Messina a formulare una proposta risarcitoria ex art 35 D. Lgs. 80/1998, secondo i principi supra indicati, a favore della ricorrente Ricorrente Costruzioni s.r.l., entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Spese a carico dell’******** di Messina nella misura di Euro 2.000, oltre IVA, CPA e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l’intervento dei Magistrati:

*******************, Presidente

***************, Primo Referendario, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento