L’autorizzazione allo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata

sentenza 25/11/10
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Le valutazioni effettuate dall’Amministrazione in ordine all’autorizzazione allo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata sono svolte nell’ambito di un margine di apprezzamento discrezionale avente natura mista, sia tecnica che amministrativa e, dunque, possono essere sindacate nella sede giudiziale solo per carenza di motivazione conclamata o per evidenti errori di fatto.

In ordine al diniego di autorizzazione allo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 25 luglio 1996, n. 311, riguardante l’art. 138, punto 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Con tale pronuncia la Corte ha distinto tra “condotte aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività volta per volta considerate” e “condotte riconducibili esclusivamente ad una dimensione privata o alla sfera della vita e della libertà individuale”, riconoscendo solo in relazione alle prime la valutabilità “ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche o comunque soggette a controllo pubblico”.

Ha altresì precisato che non possono essere considerate, né valutate condotte che, per la loro natura, per la loro occasionalità o per la loro distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui il requisito della condotta assume rilievo) sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività considerata.

In definitiva, il giudice delle leggi ha proceduto ad una accurata disamina delle condotte assumibili dai soggetti, limitando l’operatività dell’art. 138, comma 5, del T.U.L.P.S. essenzialmente a quelle “che possano avere concreta incidenza sulla … attitudine ed affidabilità” della persona “in vista della funzione di guardia particolare giurata”.

Inoltre, le valutazioni effettuate dall’Amministrazione in materia sono svolte nell’ambito di un margine di apprezzamento discrezionale avente natura mista, sia tecnica che amministrativa e, dunque, possono essere sindacate nella sede giudiziale solo per carenza di motivazione conclamata o per evidenti errori di fatto.

N. 33652/2010 REG.SEN.

N. 12279/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12279 del 2008, proposto da:
*****************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****************** e ****************, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Veronese & Partners, situato in Roma, via degli Scipioni n. 17;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto della Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa – Ministero dell’Interno, emesso il 25 settembre 2008 e notificato al ricorrente in data 29 settembre 2008, con il quale è respinta l’istanza di autorizzazione allo svolgimento di mansioni di guardia particolare giurata, presentata il 24 giugno 2008, prot. n. 295 del 3 luglio 2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 novembre 2008 e depositato il successivo 23 dicembre 2008, il ricorrente impugna il decreto con il quale in data 25 settembre 2008 il Ministero dell’Interno – Questura di Roma ha respinto l’istanza di l’autorizzazione allo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata dal predetto presentata.

Ai fini dell’annullamento deduce i seguenti motivi di impugnativa:

VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO in quanto le condotte richiamate hanno carattere episodico e rilevano unicamente sotto il profilo della vita privata, sicché – in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 311 del 25 luglio 1996 – non potevano essere oggetto di valutazione.

Con controricorso depositato in data 2 gennaio 2009 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha opposto – in primis – l’improcedibilità del ricorso “per il venir meno dell’interesse da parte dell’Istituto di vigilanza Sicursì all’assunzione del ricorrente”. Nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso” sulla base della “condotta negativa dell’interessato”, ritenuta “assolutamente incompatibile con le delicate mansioni di guardia particolare giurata”.

Con ordinanza in data 12 marzo 2009 il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.

In data 16 giugno 2010 il Ministero dell’Interno ha depositato documenti.

All’udienza pubblica del 14 ottobre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sull’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione, in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato essenzialmente sulla base di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25 luglio 1996, n. 311, riguardante l’art. 138, punto 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

In particolare, sostiene che le condotte riportate nel provvedimento non potevano essere “oggetto di valutazione ed apprezzamento” da parte dell’Amministrazione, in quanto attinenti alla vita privata o lavorativa e, comunque, occasionali.

Tale censura è infondata.

2.1. Al riguardo, è opportuno ricordare che la Corte Costituzionale, con la sopra richiamata pronuncia, ha distinto tra “condotte aventi rilievo e incidenza rispetto alla affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle funzioni o delle attività volta per volta considerate” e “condotte riconducibili esclusivamente ad una dimensione privata o alla sfera della vita e della libertà individuale”, riconoscendo solo in relazione alle prime la valutabilità “ai fini di un requisito di accesso a funzioni o ad attività pubbliche o comunque soggette a controllo pubblico”.

In aggiunta, ha precisato che “non potranno essere considerate né valutate condotte che, per la loro natura, per la loro occasionalità o per la loro distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui il requisito della condotta assume rilievo) sulla affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività considerata”.

In definitiva, il giudice delle leggi ha proceduto ad una accurata disamina delle condotte assumibili dai soggetti, limitando l’operatività dell’art. 138, comma 5, del T.U.L.P.S. essenzialmente a quelle “che possano avere concreta incidenza sulla … attitudine ed affidabilità” della persona “in vista della funzione di guardia particolare giurata”.

Ciò detto, il Collegio ritiene che le condotte del ricorrente – così come descritte nel provvedimento impugnato e non adeguatamente contestate e/o giustificate – siano riconducibili nell’ambito di quelle definibili “rilevanti”, ossia costituiscano condotte incidenti sulla affidabilità del soggetto in questione, tenuto conto che rivelano “frequentazioni” tra il predetto e persone di dubbia moralità.

Ritiene, altresì, che si tratti di condotte non “occasionali”, atteso che sono reiterate nel tempo.

In altri termini, il Collegio osserva che le diverse condotte valutate dall’Amministrazione non attengono esclusivamente alla “dimensione privata” del ricorrente ma inequivocabilmente investono l’affidabilità di quest’ultimo, ben supportando la convinzione dell’autorità amministrativa di trovarsi di fronte ad un soggetto privo delle garanzie necessarie per esercitare le delicate funzioni di guardia giurata.

Per completezza, non va poi dimenticato che le valutazioni effettuate dall’Amministrazione in materia “sono svolte nell’ambito di un margine di apprezzamento discrezionale avente natura mista, sia tecnica che amministrativa” e, dunque, possono essere sindacate “nella presente sede giudiziale solo per carenza di motivazione conclamata o per evidenti errori di fatto” (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 15.5.2000; TAR Piemonte, Sez. II, n. 9 del 2005).

In considerazione di tale precisazione, diviene doveroso affermare che il giudizio reso dall’Amministrazione in ordine alla carenza dei “presupposti per il rilascio dell’autorizzazione” in esame appare, oltre che adeguatamente motivato e logico, aderente a dati oggettivi di fatto di sicura rilevanza sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art. 138 in argomento.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’Amministrazione in € 2.000,00.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12279/2008, come in epigrafe proposto, lo respinge..

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, così come liquidate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

***************, Consigliere

Antonella Mangia, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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