L’autonomia economico-finanziaria degli enti locali – Analisi del nuovo dettato dell’art. 119 Cost.

Di Bari Matteo 24/10/13
Scarica PDF Stampa

1. Premessa

L’ordinamento amministrativo costituzionale dello Stato è stato recentemente più volte rivisitato e modificato per disegnare un’autonomia economico finanziaria degli enti locali sempre più accentuata. Il processo normativo intrapreso nel lontano 1997 (Bassanini bis) ha condotto – in ultimo – alla formulazione dell’ultimo art. 119 Costituzione: “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrate e di spesa. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.

Questo articolo – dunque – attribuisce formalmente l’autonomia finanziaria ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni.

Rispetto alla precedente formulazione, in cui l’autonomia finanziaria era concessa alle sole Regioni, oggi l’art. 119 Cost. l’attribuisce anche a Comuni, Province e Città metropolitane.

2. L’espansione della spesa pubblica ed il vincolo del pareggio di bilancio

Alcune osservazioni di carattere economico-politico. La concessione suddetta, di allargare l’autonomia economico – finanziaria degli enti locali, naturalmente condurrebbe ad un allargamento delle voci di spesa pubbliche perché alla spesa dello Stato e delle Regioni si aggiunge adesso anche quella di Comuni, Province e città metropolitane.

Per porre un freno a tale eventualità è stata approvata la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 che ha modificato l’art. 81 della Cost. introducendo per tali enti locali il vincolo del pareggio di bilancio. Tale obbligo discende come noto dall’appartenenza dell’Italia all’U.E.

Si legge di frequente dalla stampa specializzata e non che tali organi istituzionali sovranazionali sono visti come i controllori – vessatori della finanza nazionale.

Tale vincolo si estende oggi come visto per legge anche agli enti periferici.

3. L’autonomia di entrate

Un’altra novità rilevante che emerge dal tessuto normativo è l’affermazione, accanto alla autonomia di spesa, già precedentemente riconosciuta, della autonomia di entrate.

Questo significa che, se prima le risorse erano assicurate soprattutto dai trasferimenti di soldi dallo Stato alle Regioni, oggi le Regioni, ma anche gli altri enti citati, godono anche di una autonomia di entrate.

In realtà, se tale è il principio costituzionale, il quadro normativo particolare, ancora non consente di vedere tradotto in realtà il predetto principio.

Ricordiamo ancora una volta il testo dell’art. 119 Costituzione: “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrate e di spesa. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”.

Occorre che venga adeguata al principio costituzionale la legislazione di specie che prevede le singole tasse ed imposte perché la stessa è ancora tarata sul vecchio principio dei trasferimenti o almeno della compartecipazione come vedremo quando parleremo delle singole imposte.

La Corte costituzionale con la Sent. 296/2003 ha dovuto precisare che non è un tributo proprio quello in cui la regolamentazione rimane anche in parte in capo allo Stato.

Quindi parecchia strada si deve ancora percorrere per giungere all’attuazione piena dell’autonomia economico – finanziaria degli enti locali.

Ma conviene – comunque – fare una fotografia dell’esistente, che è lo scopo che il presente contributo si propone.

4. Il principio di territorialità dell’imposta

Un principio anch’esso enunciato nell’art. 119 Cost. riguarda la territorialità delle imposte ovverosia l’obbligo sancito per Costituzione che il tributo riscosso ritorni – almeno in parte – alla comunità territoriale che lo ha prodotto. Questo principio è il risultato di istanze politiche federaliste che hanno visto riconosciute almeno in parte la volontà politica di istanze politiche del nord Italia a radicare sul territorio che le produce le risorse amministrate dallo Stato centrale. La Legge 5 maggio 2009, n. 42 ha – infatti – conferito al Governo la delega per l’attuazione del c.d. federalismo fiscale.

A compensare detto principio – però – è stato previsto, al comma terzo dell’art. 119, il c.d. fondo perequativo, che dovrebbe invece assicurare pari livello di fruizione dei servizi sociali anche alle istanze locali del centro e del sud e ciò sul presupposto che queste ultime siano meno capaci di produrre ricchezza tassabile rispetto a quelle del nord.1

5. Le risorse aggiuntive e gli interventi speciali.

Con finalità diremmo analoghe al fondo, perequativo sono gli interventi di cui all’art. 119 Cost, comma 5. Lo Stato cioè è libero di intervenire, al di là degli strumenti di finanza ordinaria, in via straordinaria, laddove ritenuto necessario, secondo le istanza politiche momentanee.

Resta quindi in capo allo Stato un ruolo di riequilibrio delle risorse che però non è più ordinario, cioè in sede di riparto dei trasferimenti, bensì è straordinario, cioè di intervento che si renda necessario a posteriori.

Tale potere finanziario dello Stato è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la Sent. n. 16 del 2004 che ha precisato che lo Stato lo può utilizzare soltanto nelle materie di sua esclusiva competenza.

6. Il principio del parallelismo tra risorse economiche e compiti istituzionali.

L’art. 119 Cost, comma 4, giunge a sancire un principio violato in passato dallo Stato per cui alal devoluzione di compiti agli enti locali deve corrispondere l’attribuzione dei mezzi e delle risorse per farvi fronte. E’ il principio del parallelismo tra funzioni e risorse economiche.

Tale principio, essendo sancito dalla Costituzione, potrebbe oggi comportare un intervento della Corte costituzionale in occasione di eventuali violazioni.

7. Il patrimonio degli enti locali

L’ultimo comma dell’art. 119 Cost. sancisce l’esistenza di un patrimonio proprio degli enti locali. Quindi le Regioni, come già precedentemente sancito, ma – oggi – anche i Comuni, le Province e le Città metropolitane godono di un patrimonio proprio ed autonomo da quello dello Stato.

Sull’argomento è intervenuta la legge 28 maggio 2010 n. 85 di ‘Attribuzione ai Comuni, Province, città metropolitane di un proprio patrimonio’.

8. Conclusione

Come analizzato sommariamente il processo di rendere l’autonomia economia finanziaria agli enti locali secondo i principi costituzionali, come precisato dalla Corte Costituzionale, è ancora in corso ed i nodi da sciogliere sono ancora molti. Tuttavia sono state gettate le basi per rendere i singoli territori sempre più autonomi nello loro istanze economiche dallo Stato centrale.

1Questo principio sembra in un certo senso ‘costituzionalizzare’ sia la moderna ‘questione settentrionale’ e cioè la questione politica della sottrazione di risorse economiche alle Regioni del nord a vantaggio delle Regioni del sud sia la vetusta ‘questione meridionale’ e cioè la questione politica del sottosviluppo del sud Italia dalla fondazione dell’unità d’Italia ad oggi.

Di Bari Matteo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento