L’attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c’è da sapere?

Redazione 12/04/16
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I pc, internet, gli smartphone ci permettono di velocizzare tutti i processi, anche di  natura “civile – telematico”.

Questa nuova teoria di digitalizzazione a norma di documenti, infatti, consente di smaltire e al contempo sveltire le varie metodologie processuali.

Dunque, seppur è vero che un documento di natura informatica sia trasmesso tramite PEC con un semplice “clic” al domicilio digitale dichiarato dal destinatario, “art. 45 co 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”, non risulta altrettante semplice da parte di soggetti interessati, adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento delle normative vigenti.

Questa osservazione irragionevole viene alla ribalta a seguito dell’ord. del 29.02.2016 emessa dal Tribunale di Napoli, in quanto il Giudice adito ha così definito <<valido il decreto ingiuntivo telematico anche se manca la firma dell’avvocato sull’attestazione di conformità>>.

Altresì ritiene che la notifica telematica, infatti, raggiunge il proprio scopo – e pertanto non può essere considerata nulla – quando contiene non solo i dati che ne attestano la provenienza (in particolare, la firma digitale del giudice emittente e del cancelliere) ma presenta in allegato anche il ricorso, la procura ad litem e l’attestazione di conformità effettuata dall’avvocato che ne ha estratto copia dal fascicolo telematico. Pertanto, la firma sulla suddetta attestazione di conformità risulta non necessaria ai fini della validità della notifica e, quindi, del decreto ingiuntivo stesso.

L’orientamento giurisprudenziale preposto non permette una equa e giusta interpretazione dei dettami di seguito riportati.

Il giudice di primi cure, infatti, avrebbe dovuto considerare che:

– Il documento informatico, secondo il codice dell’amministrazione digitale, è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

– Ai sensi dell’art.22. catalogato “Copie informatiche di documenti analogici” co. 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell’originale

– Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. b del DPCM del 13 novembre del 2014 <l’acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico>;

– Nel caso di documento informatico formato ai sensi del comma 1, lettera b) , le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate dall’operazione di memorizzazione in un sistema di gestione informatica dei documenti che garantisca l’inalterabilità del documento o in un sistema di conservazione;

– Ai sensi dell’art. 4 co 3 <L’attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato>;

Ai sensi del decreto del 28 dicembre del 2015 , avente efficacia dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione nell’area pubblica  del  portale  dei  servizi telematici, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. (15A09812) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2016), l‘attestazione e’ inserita  in un documento informatico in formato  PDF  e  contiene  una  sintetica descrizione del documento di cui si  sta  attestando  la  conformità nonché’  il  relativo  nome  del  file.  Il   documento   informatico contenente l’attestazione e’ sottoscritto  dal  soggetto  che  compie l’attestazione con firma digitale  o  firma  elettronica  qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.

Risulta quanto mai evidente l’imprecisione e l’inesattezza adottata dal giudice, in quanto il legislatore meticoloso e chiaro ha giustamente determinato che, in caso di attestazione di conformità la stessa deve per legge essere sottoscritta dal soggetto interessato e inviata unitamente e congiuntamente al ricorso per D.I.

Parallelamente, quindi, alle norme del processo civile, anche nel processo civile telematico è necessario che l’attestazione di conformità sia sottoscritta dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata, in modo da garantire la paternità, l’autenticità e l’immodificabilità del documento.

Rossella Ragosta, Digital Legal Consultant Seen Solution Srl.

Redazione

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