L’assenza di un compenso diretto al broker, non significa affatto gratuità del servizio, essendo incontestabile il diritto alla provvigione del medesimo, in forma differita ed indiretta attraverso la concreta realizzazione delle singole stipulazioni previ

Lazzini Sonia 29/12/05

Il Tar Abruzzo, sezione staccata di Pescara con la sentenza numero 406? del 16 giugno 2005 ci insegna ?che:

< Non ?, infatti, possibile sfuggire a tale esigenza, opponendo che la deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio dell?Azienda, perch? l?assenza di un compenso diretto al broker, non significa affatto gratuit? del servizio, essendo incontestabile il diritto alla provvigione del medesimo, in forma differita ed indiretta (C.S., V, n. 1019/24.2.2000), attraverso la concreta realizzazione delle singole stipulazioni previste dal disciplinare d?incarico (2.11.1999 e 15.9.2000), dove all?art. 4 ?compensi professionali? si stabilisce che ?tutte le prestazioni fornite dalla societ? di brokeraggio vengono retribuite, mediante conferimento da parte della societ? assicuratrice di una percentuale della provvigione relativa al premio di cui al contratto concluso?; anche se tale provvigione non dovr? rappresentare un ?costo aggiuntivo? per l?Ente, ?rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo?, ? ben evidente che il giudizio di ?convenienza? si sposta sullo stesso ?premio di polizza?, comprensivo della provvigione>

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Sulla base di questo principio l?adito giudice non ha giustificato un rinnovo espresso del contratto di brokeraggio

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Ricordiamo che attualmente tale problema ? stato superato da

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Legge 18/04/2005, n.62 ? comunitaria 2004 in vigore dal 12 maggio 2005 ? art 24

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1. L?ultimo periodo dell?articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ? soppresso.

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2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gi? scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Il? relatore del disegno di Legge, il Ministro per le politiche comunitarie ? BUTTIGLIONE per comprendere il perch? di tale necessaria novit?:

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<La Commissione europea ha ritenuto che tali disposizioni consentirebbero alle amministrazioni pubbliche di attribuire, in modo diretto e senza ricorrere ad alcuna procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture, che verrebbero cos? affidati mediante procedure non coerenti con il diritto comunitario. Si verificherebbe un contrasto con i princ?pi recati dalle direttive 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, rispettivamente, in materia di appalti pubblici di servizi e di forniture. Inoltre, tale normativa si collocherebbe in contrasto con i princ?pi di non discriminazione e di trasparenza, preordinati ad assicurare le libert? di stabilimento e di prestazione dei servizi contemplate dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE.>

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c? ? gi? una sentenza su questo argomento:

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Il Tar Puglia, Seconda Sezione di Lecce, con la sentenza numero 3929 del 3 agosto 2005 si occupa della problematica relativa al divieto di rinnovo, tacito ed espresso, dei contratti pubblici

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A seguito dell?entrata in vigore della Legge 62/2005, non esiste pi? la facolt? per la pa di rinnovare i contratti pubblici, potendosi far ricorso solo alla proroga ? di durata massima semestrale ? del contratto, nelle more dell?indizione della nuova gara

Durata della proroga di un contratto: sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla fase di esecuzione di un contratto di appalto e non relativa alle fasi di affidamento ed aggiudicazione

a cura di Sonia Lazzini

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Lazzini Sonia

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