L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, codificando consolidati principi giurisprudenziali, dispone che l’annullamento d’ufficio, sussistendone ragioni d’interesse pubblico, deve essere adottato “tenendo conto degli interessi dei destinatari” del provve

Lazzini Sonia 25/11/10
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L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, codificando consolidati principi giurisprudenziali, dispone che l’annullamento d’ufficio, sussistendone ragioni d’interesse pubblico, deve essere adottato “tenendo conto degli interessi dei destinatari” del provvedimento annullato.

Ed in proposito la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha riaffermato il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione, per un verso, deve individuare un interesse pubblico specifico all’autoannullamento diverso da quello del mero ripristino della legalità violata e, per altro verso, deve valutare il contrapposto interesse del privato alla conservazione dell’atto a lui favorevole ponderando esaustivamente gli interessi in conflitto anche alla luce degli affidamenti ingenerati, ed ha ulteriormente precisato che la determinazione di ritiro deve essere l’unico sbocco decisionale possibile a seguito del riscontro dell’illegittimità verificata. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 21/12/2009 n. 8529; id. – Sez. VI – 19/3/2009 n. 1670; id. TAR Molise – Sez. I – 13/9/2009 n. 644; id. TAR Lombardia – MI – Sez. II – 11/11/2008 n. 5303)

In materia, infatti, deve tenersi conto del carattere tipicamente discrezionale degli atti di ritiro e del principio della strumentalità delle forme che si evince dall’art. 21 octies della menzionata legge n. 241/1990.

Nel caso in esame, invece, il provvedimento di autotutela impugnato, pur indicando articolate ragioni d’illegittimità della procedura sottesa all’atto autoannullato delle quali si avrà modo di accennare in prosieguo, pone a suo fondamento unicamente il pregiudizio recato ai principi dell’evidenza pubblica, della trasparenza, del buon andamento dell’azione amministrativa e della par condicio, e ciò nell’assoluta assenza di ogni riferimento valutativo delle posizioni giuridiche conseguite dagli assegnatari dei lotti che, del tutto estranei alle rilevate illegittimità, hanno consistente affidamento nella conservazione del bene ottenuto.

Peraltro, l’autoannullamento è adottato in assenza di contestazione da parte degli aspiranti all’assegnazione dei lotti ammessi alla procedura selettiva e non risultati assegnatari, ad eccezione di una di essi che non ha contestato la graduatoria provvisoria e non ha impugnato quella definitiva, ma è autrice di esposto con richiesta di annullamento del bando e non della procedura esperita.

Il motivo di ricorso, pertanto, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali innanzi richiamati, è fondato.

E’ fondato anche il secondo motivo di gravame, col quale vengono contestate le singole ragioni d’illegittimità rilevate dal Comune.

Il provvedimento impugnato poggia sui seguenti rilievi: a) carenza di verbalizzazione delle operazioni di apertura dei plichi e di verifica dei requisiti di ammissione alla procedura; b) mancata attestazione dell’apertura delle offerte economiche contenute nelle buste B; c) il punteggio connesso alla valutazione delle posizioni dei concorrenti è avvenuto prima della fase di ammissione alla gara; d) mancata adozione delle necessarie cautele relative alla custodia delle domande di partecipazione e delle offerte; e) mancanza di pubblicità delle sedute della Commissione.

Deve premettersi che il bando di gara, ai fini della partecipazione alla procedura, prevede l’inoltro di un plico sigillato contenente: a) l’autodichiarazione relativa alla domanda di partecipazione ed agli altri dati connessi all’attribuzione di parte del punteggio che è predeterminata e riferita all’età del richiedente, al luogo e durata della residenza in Scafati ed al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo il modulo-allegato A); b) la busta relativa all’offerta economica, anch’essa, a sua volta, sigillata e riportante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura “offerta economica” (secondo il modulo offerta economica-allegato B).

Ciò precisato, si rileva che la Commissione giudicatrice, nel verbale n. 1 relativo alla seduta del 18/12/2007, attesta le effettuate operazioni di verifica della regolarità dei plichi (quanto alla sigillatura, alla firma sui lembi di chiusura ed alla presenza della dicitura richiesta), di apertura delle “buste” per la verifica degli ulteriori motivi di esclusione (quelli inerenti al merito della documentazione, oltre quelli già considerati per intempestività d’arrivo dei plichi) e di compilazione delle schede esponenti il punteggio attribuito per ciascuna voce e complessivo ad ogni concorrente sulla base delle autodichiarazioni del modulo-allegato A (contenute nel plico) e dell’offerta economica contenuta nell’apposita busta con l’allegato B. A quest’ultimo riguardo non sembra inconferente, attesa la natura delle ragioni dell’autoannullamento e dei vizi dedotti avverso quest’ultimo, ripetere la formula verbalizzata che è “compilando apposita scheda per ciascun concorrente, allegate al presente verbale”.

La Commissione poi, nel verbale n. 3 del 4/3/2008, dà atto della verifica della veridicità delle autodichiarazioni sulla scorta degli espletati accertamenti d’ufficio, conferma il punteggio assegnato a ciascun concorrente e formula la graduatoria provvisoria degli assegnatari dei lotti.

Ciò posto si deve osservare che, per quanto si è precisato, la verbalizzazione non appare carente; e si deve considerare che i verbali delle Commissioni giudicatrici fanno fede, fino a querela di falso, in ordine alle operazioni ed ai fatti che vengono attestati essere compiuti ed avvenuti (Cfr., tra le altre, Cons. di Stato – Sez. IV – 14/12/2004 n. 8070; TAR Campania – SA – Sez. I – 18/4/2006 n. 507; TAR Lazio – LT – Sez. I – 10/4/2008 n. 355; TAR Sicilia – Sez. CT – IV – 6/12/2008 n. 2284), per cui, in assenza di siffatto mezzo giuridico di contestazione della veridicità delle attività compiute, non è dato trarre convincimento contrario a quanto attestato.

Nel caso in esame, in particolare, il fatto che le schede risultino non congiunte direttamente ai verbali, stante la richiamata fede privilegiata che connota le attività della Commissione che ha dato precipuamente atto dell’avvenuta compilazione delle schede esponenti il punteggio incorporandone il contenuto alla sua attività, non appare sufficiente a dedurne l’illegittimità delle operazioni effettuate, per cui non sembra potersi dare rilevanza all’atto del 12/1/2009 del responsabile comunale del settore appalti che la detta mancata allegazione ai verbali attesta.

Inoltre, quanto alla ragione di autoannullamento della procedura consistente nell’esperita gara in seduta non pubblica, si osserva che, come si afferma da parte ricorrente e come risulta dalla documentazione depositata in giudizio (atto dell’ufficio legale del 14/10/2008), la prima seduta di gara si è tenuta in seduta pubblica, e si soggiunge che è questa seduta che rileva ai fini per cui è controversia, essendosi in tale riunione proceduto, in conseguente trasparenza, all’apertura delle buste previa verifica dell’integrità delle relative sigillature ed alla conseguente attribuzione sulla base dei documenti contenuti nelle buste medesime all’assegnazione del punteggio, mentre nelle sedute successive si è provveduto alla verifica d’ufficio della veridicità delle autodichiarazioni ed alla formulazione della graduatoria provvisoria, attività queste vincolate nei risultati al contenuto della documentazione esaminata nella prima riunione.

Non appare di sostanziale consistenza neanche la ragione di autoannullamento riferita all’adozione delle cautele di conservazione della documentazione di gara, e ciò perché tale ragione può rilevare, diversamente dal caso in esame, allorchè si adduca un qualche elemento concreto e specifico atto a far ritenere che possa essersi verificata sottrazione o sostituzione di atti, manomissione delle offerte o altra evenienza idonea a pregiudicare la regolarità della procedura.(Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 5/10/2005 nn. 5360; TAR Sicilia – CT – Sez. IV – 19/1/2009 n. 106; TAR Campania – NA – Sez. I – 4/5/2007 n. 4735)

E, dunque, anche il secondo motivo di ricorso con cui vengono avversate le specifiche ragioni poste a base dell’atto impugnato è fondato.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11941 del 27 ottobre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

 

N. 11941/2010 REG.SEN.

N. 00016/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2009 proposto da Ricorrente Domenico, Ricorrente due *******, Ricorrente tre ******* e Ricorrente quattro ********, rappresentati e difesi dall’avv. ****************** con domicilio eletto presso lo stesso in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58 nello studio dell’avv. *****************,

contro

il Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio eletto presso lo stesso in Salerno al Corso Garibaldi n. 103,

nei confronti di

Controinteressata *****, Controinteressata due *******, Controinteressata tre *******, Controinteressata quattro ***** – non costituiti in giudizio –

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della determinazione dirigenziale n. 148 del 22/10/2008, con la quale il Comune di Scafati ha annullato in autotutela la procedura di gara relativa all’assegnazione di suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle e delle note comunali n. 23489 del 28/10/2008 e n. 19005 del 15/9/2008; 2) dei pareri dell’Ufficio legale del Comune del 4/9/2008 e del 14/10/2008 e della disposizione del segretario comunale apposta in calce a quest’ultimo parere; 3) della determinazione dirigenziale n. 19005 del 15/9/2008 e della nota del responsabile del settore appalti-contenzioso del 7/10/2008; 4) del parere n. 18273 del 8/9/2008; 5) della nota del responsabile del settore appalti-contenzioso con la quale è stata chiesta la verifica della sussistenza o meno degli elementi per l’autoannullamento della procedura; 6) del parere 1265 del 11/12/2007 dell’ufficio legale del Comune e della relativa richiesta del dirigente del settore S/9 del 28/11/2007; 7) se emessi, degli atti d’indizione di una nuova gara;

per il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2010 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato il 23 dicembre 2008, depositato il 3 gennaio successivo, i signori Ricorrente ********, Ricorrente due *******, Ricorrente tre ******* e Ricorrente quattro ******** hanno impugnato il provvedimento del 28/102008 col quale il Comune di Scafati ha annullato in autotutela la procedura di gara per l’assegnazione di suoli cimiteriali per la realizzazione di cappelle nella quale essi sono risultati assegnatari.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1 ed 1 bis) violazione degli artt. 1, 3, 6 e 21 nonies della legge 7/8/1990 n. 241, degli artt. 1336, 1337 e 1338 c.c., dell’art. 2 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, del giusto procedimento ed eccesso di potere, assumendosi il difetto di motivazione a riguardo dell’esplicitazione dell’interesse pubblico perseguito ed alla comparazione di questo con quello privato coinvolto ed invocandosi, stante l’avvenuta assegnazione dei lotti ai ricorrenti, il principio dell’affidamento;

2) violazione degli artt. 3, 6 e 21 nonies della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, contestandosi le ragioni poste a fondamento del provvedimento di autoannullamento;

3, 4 e 5) violazione degli artt. 1, 3, 6, 10 e 21 nonies della legge 7/8/1990 n. 241, degli artt. 1336, 1337 e 1338 c.c., dell’art. 2 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. II-101 della Costituzione Europea, del giusto procedimento ed eccesso di potere, contestandosi le ragioni in base alle quali non si è provveduto all’annullamento parziale della procedura e sostenendosi la sussistente formazione dell’accordo (contrattuale) che si sarebbe formato con la scelta e l’individuazione da parte degli utilmente collocati in graduatoria dei lotti da assegnare;

6 e 7) violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. II-101 della Costituzione Europea, dell’art. 97 Cost., degli art. 1, 3, 6, 7, 8, 10 e 21 nonies della legge 7/8/1990 n. 241, dell’art. 31 dello Statuto del Comune, degli artt. 1336, 1337 e 1338 c.c., dell’art. 2 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, del giusto procedimento ed eccesso di potere, affermandosi lo sviamento dell’azione amministrativa e l’omessa valutazione delle osservazioni e memorie presentate dai ricorrenti;

8) violazione degli artt. 1, 21 octies e 21 nonies della legge 7/8/1990 n. 241, degli artt. 1 e 107 del D.Lgs. 12/8/2000 n. 267 ed incompetenza, assumendosi che il provvedimento impugnato non è stato emesso dal medesimo funzionario comunale che ha adottato l’atto annullato.

Il Comune di Scafati, costituitosi in giudizio in data 8 gennaio 2009, ha depositato documenti e memorie il 14 gennaio 2009 ed il 24 aprile 2010 con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Parte ricorrente ha depositato documenti il 14 gennaio 2009 ed ha insistito per l’accoglimento dell’impugnativa con la memoria depositata il 21 aprile 2010.

Nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009 è stata respinta la domanda cautelare.

Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione di merito.

DIRITTO

I ricorrenti sono risultati assegnatari di lotti cimiteriali nel Comune di Scafati destinati all’edificazione di cappelle a conclusione del procedimento instauratosi a seguito del bando del 12/11/2007.

Essi impugnano il provvedimento di autoannullamento della procedura di assegnazione con riserva d’indirne una nuova, adottato dal Comune con la determinazione dirigenziale n.148 del 22/10//2008.

Con l’ultimo motivo di gravame, i ricorrenti deducono l’incompetenza del funzionario che ha emesso il provvedimento di autotutela, rilevandosi che l’atto annullato è stato adottato dal dirigente di altro e diverso servizio.

La censura è infondata.

Al riguardo rileva la precisazione del Comune, non contraddetta ex adverso, secondo cui, a seguito del regolamento concernente il funzionamento degli uffici adottato dalla G.M. in data 1/8/2008, il settore S/9 (Servizio Necroscopico e cimiteriale) il cui responsabile ha adottato l’assegnazione dei lotti è confluito nel settore Affari legali-SUAP- Servizi esterni il cui responsabile ha adottato l’autoannullamento in questione.

Si osserva, allora, che l’indicazione di “organo che ha emanato l’atto annullato” menzionato come competente per l’autoannullamento dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 non può non essere intesa, in ragione del rispetto della distribuzione delle competenze nell’ambito dell’organizzazione degli uffici, con riferimento al funzionario preposto al momento di adozione degli atti al settore a cui è attribuita la materia oggetto dell’attività amministrativa trattata e, quindi, al responsabile della stessa e non al soggetto-entità-personale ovvero all’organo non più competente per sopravvenuto mutamento della pianificazione organizzatoria dell’Ente pubblico.

La censura è, conseguentemente, infondata.

E’ fondato, invece, la censura svolta col primo motivo di gravame, con la quale si deduce la mancata valutazione della comparazione tra l’interesse pubblico all’autoannullamento e l’interesse dei destinatari dei provvedimenti di assegnazione dei lotti e dell’affidamento di cui quest’ultimi sono portatori.

L’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, codificando consolidati principi giurisprudenziali, dispone che l’annullamento d’ufficio, sussistendone ragioni d’interesse pubblico, deve essere adottato “tenendo conto degli interessi dei destinatari” del provvedimento annullato.

Ed in proposito la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha riaffermato il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione, per un verso, deve individuare un interesse pubblico specifico all’autoannullamento diverso da quello del mero ripristino della legalità violata e, per altro verso, deve valutare il contrapposto interesse del privato alla conservazione dell’atto a lui favorevole ponderando esaustivamente gli interessi in conflitto anche alla luce degli affidamenti ingenerati, ed ha ulteriormente precisato che la determinazione di ritiro deve essere l’unico sbocco decisionale possibile a seguito del riscontro dell’illegittimità verificata. (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 21/12/2009 n. 8529; id. – Sez. VI – 19/3/2009 n. 1670; id. TAR Molise – Sez. I – 13/9/2009 n. 644; id. TAR Lombardia – MI – Sez. II – 11/11/2008 n. 5303) In materia, infatti, deve tenersi conto del carattere tipicamente discrezionale degli atti di ritiro e del principio della strumentalità delle forme che si evince dall’art. 21 octies della menzionata legge n. 241/1990.

Nel caso in esame, invece, il provvedimento di autotutela impugnato, pur indicando articolate ragioni d’illegittimità della procedura sottesa all’atto autoannullato delle quali si avrà modo di accennare in prosieguo, pone a suo fondamento unicamente il pregiudizio recato ai principi dell’evidenza pubblica, della trasparenza, del buon andamento dell’azione amministrativa e della par condicio, e ciò nell’assoluta assenza di ogni riferimento valutativo delle posizioni giuridiche conseguite dagli assegnatari dei lotti che, del tutto estranei alle rilevate illegittimità, hanno consistente affidamento nella conservazione del bene ottenuto.

Peraltro, l’autoannullamento è adottato in assenza di contestazione da parte degli aspiranti all’assegnazione dei lotti ammessi alla procedura selettiva e non risultati assegnatari, ad eccezione di una di essi che non ha contestato la graduatoria provvisoria e non ha impugnato quella definitiva, ma è autrice di esposto con richiesta di annullamento del bando e non della procedura esperita.

Il motivo di ricorso, pertanto, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali innanzi richiamati,

è fondato.

E’ fondato anche il secondo motivo di gravame, col quale vengono contestate le singole ragioni d’illegittimità rilevate dal Comune.

Il provvedimento impugnato poggia sui seguenti rilievi: a) carenza di verbalizzazione delle operazioni di apertura dei plichi e di verifica dei requisiti di ammissione alla procedura; b) mancata attestazione dell’apertura delle offerte economiche contenute nelle buste B; c) il punteggio connesso alla valutazione delle posizioni dei concorrenti è avvenuto prima della fase di ammissione alla gara; d) mancata adozione delle necessarie cautele relative alla custodia delle domande di partecipazione e delle offerte; e) mancanza di pubblicità delle sedute della Commissione.

Deve premettersi che il bando di gara, ai fini della partecipazione alla procedura, prevede l’inoltro di un plico sigillato contenente: a) l’autodichiarazione relativa alla domanda di partecipazione ed agli altri dati connessi all’attribuzione di parte del punteggio che è predeterminata e riferita all’età del richiedente, al luogo e durata della residenza in Scafati ed al numero dei componenti del nucleo familiare (secondo il modulo-allegato A); b) la busta relativa all’offerta economica, anch’essa, a sua volta, sigillata e riportante all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura “offerta economica” (secondo il modulo offerta economica-allegato B).

Ciò precisato, si rileva che la Commissione giudicatrice, nel verbale n. 1 relativo alla seduta del 18/12/2007, attesta le effettuate operazioni di verifica della regolarità dei plichi (quanto alla sigillatura, alla firma sui lembi di chiusura ed alla presenza della dicitura richiesta), di apertura delle “buste” per la verifica degli ulteriori motivi di esclusione (quelli inerenti al merito della documentazione, oltre quelli già considerati per intempestività d’arrivo dei plichi) e di compilazione delle schede esponenti il punteggio attribuito per ciascuna voce e complessivo ad ogni concorrente sulla base delle autodichiarazioni del modulo-allegato A (contenute nel plico) e dell’offerta economica contenuta nell’apposita busta con l’allegato B. A quest’ultimo riguardo non sembra inconferente, attesa la natura delle ragioni dell’autoannullamento e dei vizi dedotti avverso quest’ultimo, ripetere la formula verbalizzata che è “compilando apposita scheda per ciascun concorrente, allegate al presente verbale”.

La Commissione poi, nel verbale n. 3 del 4/3/2008, dà atto della verifica della veridicità delle autodichiarazioni sulla scorta degli espletati accertamenti d’ufficio, conferma il punteggio assegnato a ciascun concorrente e formula la graduatoria provvisoria degli assegnatari dei lotti.

Ciò posto si deve osservare che, per quanto si è precisato, la verbalizzazione non appare carente; e si deve considerare che i verbali delle Commissioni giudicatrici fanno fede, fino a querela di falso, in ordine alle operazioni ed ai fatti che vengono attestati essere compiuti ed avvenuti (Cfr., tra le altre, Cons. di Stato – Sez. IV – 14/12/2004 n. 8070; TAR Campania – SA – Sez. I – 18/4/2006 n. 507; TAR Lazio – LT – Sez. I – 10/4/2008 n. 355; TAR Sicilia – Sez. CT – IV – 6/12/2008 n. 2284), per cui, in assenza di siffatto mezzo giuridico di contestazione della veridicità delle attività compiute, non è dato trarre convincimento contrario a quanto attestato.

Nel caso in esame, in particolare, il fatto che le schede risultino non congiunte direttamente ai verbali, stante la richiamata fede privilegiata che connota le attività della Commissione che ha dato precipuamente atto dell’avvenuta compilazione delle schede esponenti il punteggio incorporandone il contenuto alla sua attività, non appare sufficiente a dedurne l’illegittimità delle operazioni effettuate, per cui non sembra potersi dare rilevanza all’atto del 12/1/2009 del responsabile comunale del settore appalti che la detta mancata allegazione ai verbali attesta.

Inoltre, quanto alla ragione di autoannullamento della procedura consistente nell’esperita gara in seduta non pubblica, si osserva che, come si afferma da parte ricorrente e come risulta dalla documentazione depositata in giudizio (atto dell’ufficio legale del 14/10/2008), la prima seduta di gara si è tenuta in seduta pubblica, e si soggiunge che è questa seduta che rileva ai fini per cui è controversia, essendosi in tale riunione proceduto, in conseguente trasparenza, all’apertura delle buste previa verifica dell’integrità delle relative sigillature ed alla conseguente attribuzione sulla base dei documenti contenuti nelle buste medesime all’assegnazione del punteggio, mentre nelle sedute successive si è provveduto alla verifica d’ufficio della veridicità delle autodichiarazioni ed alla formulazione della graduatoria provvisoria, attività queste vincolate nei risultati al contenuto della documentazione esaminata nella prima riunione.

Non appare di sostanziale consistenza neanche la ragione di autoannullamento riferita all’adozione delle cautele di conservazione della documentazione di gara, e ciò perché tale ragione può rilevare, diversamente dal caso in esame, allorchè si adduca un qualche elemento concreto e specifico atto a far ritenere che possa essersi verificata sottrazione o sostituzione di atti, manomissione delle offerte o altra evenienza idonea a pregiudicare la regolarità della procedura.(Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 5/10/2005 nn. 5360; TAR Sicilia – CT – Sez. IV – 19/1/2009 n. 106; TAR Campania – NA – Sez. I – 4/5/2007 n. 4735)

E, dunque, anche il secondo motivo di ricorso con cui vengono avversate le specifiche ragioni poste a base dell’atto impugnato è fondato.

Ne deriva che, alla stregua considerazioni svolte e delle censure ritenute fondate, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, restando assorbiti i residui motivi di gravame e conseguendone l’annullamento del provvedimento di autotutela impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – 1° Sezione di Salerno – accoglie il ricorso indicato in epigrafe proposto da Ricorrente Domenico ed altri e, per l’effetto, annulla il provvedimento di autotutela impugnato.

Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano, per diritti, onorari e spese di lite, nella somma di € 1.800,00 (milleottocento), oltre i.v.a., c.a.p. e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

***************, Presidente

********************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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