L’arbitrato commerciale internazionale nella Repubblica di Malta: quadro normativo

Scarica PDF Stampa
1.      Introduzione
2.      La Part V dell’Arbitration Act 
3.      Le Arbitration Rules 
4.      Il Malta Arbitration Centre (MAC)
Introduzione
L’arbitrato domestico ed internazionale di diritto maltese è disciplinato dall’Arbitration Act del 1996 (e successive modificazioni), emanato allo scopo di promuoverne ed agevolarne l’utilizzo come strumento di risoluzione alternativa delle controversie[1].
All’arbitrato commerciale internazionale è specificamente dedicata la Part V dell’Arbitration Act (articoli da 55 a 68).
 
Il tratto distintivo della normativa è costituito dall’incorporazione, nell’ordinamento maltese, della Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration.
 
In tal modo, il legislatore ha sottoposto lo svolgimento del processo arbitrale ad un sistema normativo conosciuto, consolidato e adottato da molti Stati.
 
In aggiunta alla Model Law, l’Arbitration Act recepisce anche le seguenti convenzioni internazionali:
 
        The 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards;
        The 1923 Geneva Protocol on Arbitration Clauses;
        The 1927 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards;
        The 1965 Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States.
 
Peraltro, l’operatività della Convenzione di New York è limitata:
 
        agli accordi arbitrali conclusi ed ai lodi emessi dopo l’adesione di Malta alla Convenzione;
        al riconoscimento ed esecuzione dei lodi emessi nel territorio di un altro Stato Contraente.
 
Fatta questa breve premessa, si possono esaminare le norme ed i principi contenuti nella predetta Part V dell’Arbitration Act.
 
La Part V dell’Arbitration Act
 
L’art. 55 statuisce l’incorporazione della Model Law nel diritto maltese.
 
Sul punto, si osserva che l’applicazione della Model Law è condizionata dalle disposizioni della medesima Part V, le quali fissano i necessari collegamenti e adattamenti, regolando i rapporti di prevalenza, integrazione ed autonomia tra le due normative (Model Law ed Arbitration Act).[2]
 
L’art. 56 affronta il tema dell’interpretazione, prevedendo, al 1° comma, che la Model Law possa essere interpretata in base ai suoi documenti preparatori ed ai lavori della Commissione Uncitral.
 
Ciò sembra ammettere l’utilizzo residuale di altri criteri, come le norme ed i principi ricavabili dal diritto maltese, purché l’interpretazione conduca a risultati coerenti con le esigenze del commercio internazionale.
 
Il 2° comma, si occupa dell’interpretazione dell’Arbitration Act, stabilendo che sia compiuta tramite l’applicazione del maltese Interpretation Act del 1975.
 
Qui traspare la volontà di far prevalere la normativa e la cultura giuridica nazionale.
 
Infatti, appare esclusa la possibilità che l’Arbitration Act, nella parte relativa all’arbitrato commerciale internazionale, sia interpretato in base alle norme ed ai principi ricavabili dalla Model Law, col rischio di risultati contrastanti con le esigenze del commercio internazionale.
 
L’art. 57 assegna, tramite il collegamento con l’art. 6 della Model Law:
 
1.      al Chairman del MAC (Ente di cui si dirà più avanti):
        le nomine arbitrali (o provvedimenti a ciò finalizzati), qualora le parti, gli arbitri o terzi non vi abbiano provveduto;
        la decisione delle istanze di ricusazione, non risolte dal tribunale arbitrale o tramite la procedura concordata dalle parti;
        la decisione delle controversie sulla cessazione del mandato arbitrale per impossibilità di eseguirlo o mancato compimento di atti.
 
2.      alla Court of Appeal:
        la decisione dei ricorsi contro le pronunce affermative degli arbitri circa la loro giurisdizione;
        la decisione dei ricorsi per l’annullamento dei lodi;
        la decisione delle istanze per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi.
 
L’art. 58 definisce, in collegamento con gli artt. 34(2)(b) (ii) e 36(1)(b) (ii) della Model Law, le ipotesi di conflitto fra lodo ed ordine pubblico (internazionale) di Malta, le quali costituiscono motivi di annullamento del lodo e di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione dello stesso.
 
A tal fine, il legislatore maltese precisa che il lodo è contrario all’ordine pubblico (internazionale) se:
 
(a)    prodotto o viziato da frode o corruzione;
(b)   prodotto o viziato da violazione delle rules of natural justice, verificatasi in relazione all’emissione del lodo.
 
Ovviamente, il motivo di cui alla lett. (b) deve essere indagato alla luce della giurisprudenza maltese, al fine di ricavare i contenuti delle rules of natural justice ed individuare con esattezza la fase procedurale in cui la loro incidenza sia rilevante (breach…… occurred in connection with the making of the award).
 
A tal proposito, si ritiene che le rules of natural justice includano i seguenti diritti di natura procedimentale[3]:
 
        di ricevere una citazione corretta e adeguata;
        di avere la ragionevole possibilità di svolgere la propria difesa;
        di ricevere un trattamento eguale a quello riservato all’altra parte;
        di avere un’equa udienza presso un tribunale imparziale.
 
D’altra parte, la norma può essere considerata ragionevole se rende rilevanti le violazioni commesse in qualunque fase processuale ed incidenti sul processo decisionale finale della controversia (cioè sul contenuto del lodo).
 
L’art. 59 tratta del riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri[4], affidandone la disciplina alla Part VII dell’Arbitration Act (Recognition and enforcement of foreign awards) ed escludendo l’applicazione del Chapter VIII della Model Law (Recognition and enforcement of awards).
 
Tuttavia, ciò non preclude che alcune norme del Chapter VIII siano comunque applicabili alle predette questioni, nei casi di lacune (col filtro della compatibilità) o in base ad altre disposizioni dell’Arbitration Act, specie tenuto conto del generale rinvio alla Model Law voluto dall’art. 55.
 
Dalla lettura della Part VII emerge il principio che i lodi stranieri, soggetti al campo di applicazione delle convenzioni internazionali siglate da Malta (riportate nel Second Schedule dell’Arbitration Act), possono essere riconosciuti ed eseguiti come se fossero stati emessi in base alla Part IV (Domestic Arbitration), purché siano registrati presso il MAC.
 
L’art. 60 lascia libere le parti di escludere l’applicazione della Model Law e di scegliere le regole che governano l’arbitrato.
 
La loro volontà, che può riguardare una controversia attuale o futura, deve essere espressa nella convenzione arbitrale o in altro documento scritto.
 
Esclusa la Model Law ed in mancanza di altre regole scelte dalle parti, si applicano le norme della Part IV dell’Arbitration Act (Domestic Arbitration).
 
L’art. 61 si occupa della registrazione (facoltativa) dei lodi internazionali e contiene 9 commi.
 
Il 1° comma afferma che la registrazione presso il MAC non è necessaria ai fini della validità del lodo.
 
Il 2° comma, con riferimento all’ipotesi in cui il procedimento arbitrale sia regolato dalle disposizioni della Part IV dell’Arbitration Act[5], esonera l’attore dall’obbligo di inoltrare, ai sensi dell’art. 17(1), la domanda di arbitrato tramite il cancelliere del MAC e rinvia alle corrispondenti previsioni della Model Law.
 
Pertanto, il mancato inoltro della domanda al MAC non determina la nullità del procedimento e del lodo, altrimenti prevista dall’art. 17(1).
 
Il 3° comma prevede, per l’appunto, la facoltà di registrare il lodo internazionale presso il MAC, su domanda di parte e dietro pagamento della tassa prescritta, come previsto dall’art. 72, del quale non operano i commi 4(a) e 6, applicandosi in loro vece i commi 4° e 5° dello stesso art. 61.
 
Dal combinato disposto di tutte le norme richiamate dal 3° comma dell’art. 61, emerge la seguente disciplina:
 
        la registrazione del lodo e degli atti avviene tramite loro deposito in copia autentica;
        il cancelliere può rifiutarsi di procedere alla registrazione dei documenti non conformi alle disposizioni dell’Arbitration Act o alle norme emanate dallo stesso MAC;
        nell’arbitrato internazionale regolato dalle parti con espressa esclusione della Model Law e scelta delle norme della Part IV (Domestic Arbitration)[6], gli articoli 38 (2), (3), (4) e (5) – 70 – 70A – 70B – 71 e 71° si applicano ed il procedimento arbitrale è valido soltanto se, prima della comunicazione del lodo conforme all’art. 44 (4), la domanda di arbitrato viene registrata presso il MAC ai sensi dell’art. 17 (tutte le norme elencate sono dell’Arbitration Act);
        la registrazione di un lodo internazionale non può essere effettuata prima che siano decorsi tre mesi dalla data del lodo, tranne che le parti confermino per iscritto che non intendono impugnarlo ai sensi della legge applicabile;
        allo scadere dei tre mesi, la registrazione non può in ogni caso avvenire se il cancelliere sia informato dell’esistenza di un ricorso contro il lodo proposto da una parte e fino a quando non gli sia comunicato l’esito del ricorso;
        ciascuna parte legittimata ad impugnare il lodo ha l’obbligo di informare per iscritto il MAC circa la pendenza di un ricorso, a Malta o all’estero, entro 15 gg. dalla proposizione del gravame;
        al momento della registrazione presso il MAC, il lodo deve essere definitivo, vincolante ed inoppugnabile.
 
Il 6° comma dell’art. 61, tramite il rinvio all’art. 34, 3° comma, della Model Law, stabilisce che l’impugnazione del lodo internazionale per motivi di diritto, ad opera delle parti che si siano espressamente riservate tale facoltà, deve essere proposta entro tre mesi dalla data in cui la parte impugnante abbia ricevuto il lodo o dalla data in cui gli arbitri abbiano deciso la richiesta di correzione, interpretazione o integrazione del lodo.
 
Il 7° comma attribuisce al lodo internazionale, emesso in conformità alle disposizioni della Part V e registrato presso il MAC ai sensi dell’art. 61, la qualifica di titolo esecutivo ai fini del Title VII of Part I of Book Second of the Code of Organization and Civil Procedure.
 
L’8° comma attribuisce a ciascuna parte, che faccia affidamento su di un lodo internazionale non registrato presso il MAC in base all’art. 61, il diritto di richiederne, in ogni tempo ed alla Court of Appeal, il riconoscimento o l’esecuzione in base alle disposizioni del Chapter VIII della Model Law (Recognition and enforcement of awards), le quali si applicano anche ad ogni ricorso, per motivi di diritto, che le parti si siano espressamente riservate.
 
Infine, il 9° comma stabilisce che la Court of Appeal può disporre, su domanda di parte, la provvisoria esecuzione, totale o parziale, del lodo internazionale ed ogni opportuna misura collegata o strumentale, nonostante quanto previsto dalla Model Law o dal Code of Organization and Civil Procedure.
 
L’art. 62 prevede, derogando all’art. 59, che il riconoscimento e l’esecuzione degli ordini di un tribunale arbitrale straniero, emessi in base all’art. 17 della Model Law e rivolti ad una parte affinché adotti una misura cautelare provvisoria o fornisca adeguata garanzia, siano regolati dal Chapter VIII della Model Law (Recognition and enforcement of awards) e non dalla Part VII dell’Arbitration Act(Recognition and enforcement of foreign awards).
 
L’art. 63 attribuisce agli arbitri, salva contraria volontà delle parti e con le eccezioni previste nel 2° comma, il potere di applicare un interesse a tasso ragionevole su tutta o parte della somma dovuta e per tutto o parte del tempo compreso fra la data del fatto che ha causato l’azione giudiziale e quella del lodo.
 
L’art. 64 affida agli arbitri, salva contraria volontà delle parti, anche il potere di applicare un interesse a tasso ragionevole sulla somma di denaro indicata nel lodo, decorrente dalla data del lodo o da altra data posteriore decisa dagli arbitri.
 
In questo caso, si tratta di un interesse da applicare all’importo già fissato nel lodo (il quale, a sua volta, può essere stato determinato includendovi l’interesse ex art. 63) e destinato a maturare in seguito a tale fissazione.
 
L’art. 65 si occupa delle tariffe, spese e costi dell’arbitrato, dando agli arbitri il potere di determinarli nel lodo, alle condizioni previste nello stesso articolo, ed alle parti il diritto di chiedere che gli arbitri diano istruzioni in merito, integrando il lodo già emesso, qualora questi manchi di tale determinazione.
 
L’art. 66 afferma che gli arbitri sono responsabili dei danni causati da una loro azione od omissione compiuta per dolo o frode, ma non di quelli provocati per negligenza.
 
L’art. 67 rende applicabile l’art. 18 sulla rappresentanza ed assistenza nel procedimento, il cui 2° comma concede la possibilità di essere assistiti da un difensore non qualificato secondo le leggi maltesi sulla professione forense.
 
L’art. 68, infine,stabilisce che la Part V si applica alle convenzioni arbitrali concluse dopo la sua entrata in vigore (1998), salvo diverso accordo delle parti.
 
Terminata la rassegna degli articoli della Part V, occorre completare la ricostruzione del quadro normativo con l’esame delle Arbitration Rules del 2004 (e successive modificazioni), dal carattere sussidiario (subsidiary legislation) nei confronti dell’Arbitration Act.
 
Le Arbitration Rules
 
Il tema della loro applicabilità all’arbitrato commerciale internazionale è piuttosto articolato, tanto che potrebbe essere concettualmente distinto in “applicabilità residuale delle Arbitration Rules ” ed “Arbitration Rules specificamente applicabili”.
 
Di applicabilità residuale delle Arbitration Rules può parlarsi con riferimento alle disposizioni diverse dalle Rules da 65 a 70.
 
Infatti, il comma 2° della Rule 4 delle Preliminary Provisions stabilisce che:
 
        le Rules (con l’eccezione della Rule 13 sulla domanda di arbitrato) possono regolare l’arbitrato internazionale se espressamente scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o quando lo stesso sia governato[7] dalla Part IV dell’Arbitration Act (Domestic Arbitration);
        in ogni altro caso di arbitrato internazionale, si applica la Rule 65 (tra poco vedremo l’importanza di questa norma, in tema di applicabilità specifica).
 
Per il comma 4°, comunque, le parti possono escludere l’applicazione delle Arbitration Rules, tranne che si colleghino a procedure obbligatorie ai sensi del Fourth Schedule dell’Arbitration Act.
 
Viceversa, di Arbitration Rules specificamente applicabili può parlarsi con riferimento alle Rules da 65 a 70 della Part X, considerato che queste sono, per l’appunto, propriamente dedicate all’arbitrato internazionale.
 
Ciò è confermato dalla predetta Rule 65, la quale stabilisce che le disposizioni della Part X si applicano, ope legis o per accordo tra le parti, agli arbitrati governati dalla Part V dell’Arbitration Act (International Commercial Arbitration).
 
La specifica applicabilità delle Rules da 65 a 70 è, inoltre, rafforzata dalla Rule 66, secondo cui quando l’Arbitration Act o una qualsiasi Rule si riferiscono all’arbitrato internazionale, le Rules della Part X operano escludendo altre Rules su analogo oggetto.
 
La Rule67 riafferma il principio cardine dell’arbitrato commerciale internazionale di diritto maltese: la Model Law ne regola lo svolgimento, salvo diverso accordo delle parti.
 
La Rule68 individua il momento d’inizio dell’arbitrato, facendo decorrere ogni conseguente effetto di legge:
 
        dalla ricezione, da parte del convenuto, della domanda scritta proposta dall’attore;
        dalla data di firma di una dichiarazione congiunta delle parti di voler sottoporre la lite ad arbitrato.
 
La Rule 69 sancisce l’obbligo di inoltrare copia della domanda (con le prove della ricezione) o della dichiarazione congiunta al MAC, nel caso di arbitrato da questo Ente amministrato.
 
La Rule70, infine, conferma che la registrazione di un lodo internazionale è disciplinata dall’art. 61 dell’Arbitration Act.
 
Esposto il quadro normativo, si può concludere trattando del Malta Arbitration Centre (MAC), Ente introdotto, costituito ed operante secondo le previsioni dell’Arbitration Act.
 
Il Malta Arbitration Centre (MAC)
 
Il MAC ha personalità giuridica ed è amministrato da un Board, che esercita le funzioni stabilite dalla legge (gli atti del Board sono pubblicati sulla Gazette).
I membri del Board, nominati dal President of Malta su indicazione del Minister for Justice and Home Affairs (che designa il Chairman ed il Deputy Chairman), sono scelti tra qualificati esperti in materia di: arbitrato nazionale ed internazionale, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, commercio internazionale, industria, commercio, investimenti e trasporto marittimo.
A prima vista, tale meccanismo di nomina sembrerebbe creare uno stretto collegamento con le massime autorità politiche maltesi, tale da mettere in dubbio l’indipendenza del Board.
Tuttavia, è la stessa legge a stabilire che i membri del Board devono esercitare i loro compiti con autonomia individuale di giudizio e senza essere soggetti a direzione o controllo da parte di altre autorità o persone, fatto salvo il potere del Minister for Justice and Home Affairs di revocare, in qualunque momento e su indicazione conforme della Commission for the Administration of Justice, la nomina di un membro ritenuto inidoneo all’ufficio assegnato o nei cui confronti siano stati riscontrati i presupposti legali di incapacità alla nomina (disqualification for appointment).
Al MAC spetta il perseguimento di vari scopi, tra i quali si evidenziano i seguenti:
        promuovere Malta (e lo stesso MAC) come centro di amministrazione, organizzazione e gestione di arbitrati commerciali internazionali (all’interno del MAC opera l’International Arbitral Advisory Committee, con funzioni consultive in materia, ivi inclusa la proposta di nomina di arbitri);
        emanare norme giuridiche secondarie sulle procedure di arbitrato domestico ed internazionale;
        espletare conciliazioni, con l’accordo delle parti;
        predisporre linee guida e modelli per la redazione di clausole e convenzioni arbitrali;
        svolgere un ruolo consultivo in favore del Governo maltese (nelle materie stabilite dalla legge).
 


[1] Questo articolo costituisce una sintetica ricognizione, con brevi commenti, delle informazioni e norme disponibili in http://www.mac.com.mt/ e http://docs.justice.gov.mt/.
 
[2] L’art. 55 esordisce recitando: “Subject to this Part, the Model Law shall form part of the Laws of Malta…..”.
 
[3] Vedi: INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, NEW DELHI CONFERENCE (2002), COMMITTEE ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, su http://www.ila-hq.org/.
 
[4] Il lodo straniero (foreign award) è emesso in uno Stato diverso da Malta; il lodo internazionale (international award) è emesso a Malta ed in base alle norme della Part V dell’Arbitration Act (International Commercial Arbitration).
 
[5] Sono le disposizioni sull’arbitrato domestico (Part IV), rese applicabili per volontà delle parti di escludere la Model Law e loro mancata scelta di altre regole norme sullo svolgimento dell’arbitrato.
 
[6] Questa ipotesi diverge da quella di cui alla precedente nota 5, poiché le parti escludono la Model Law e scelgono espressamente le norme sull’arbitrato domestico (Part IV).
 
[7] In base al già visto meccanismo dell’art. 60 dell’Arbitration Act, secondo cui le disposizioni sull’arbitrato domestico (Part IV) si applicano per volontà delle parti di escludere la Model Law e loro mancata scelta di altre regole.
 
 

Cannata Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento