L’Amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione per mancanza di un requisito specifico di ammissione

Lazzini Sonia 03/03/11
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Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione per mancanza (e comunque mancata dimostrazione) di un requisito specifico di ammissione.

Detta omissione comporta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 48 d. lgs. 163/06 s.m.i., del bando e del disciplinare di gara (art. 5.1.2. lettera e).

La rilevata fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti assorbiti gli altri motivi in esso contenuti.

Pertanto va annullata l’aggiudicazione impugnata con il ricorso in epigrafe,con conseguente inefficacia del disciplinare stipulato il 29/6/2010.

Va rigettata la domanda di risarcimenti dei danni formulata dal raggruppamento ricorrente atteso che avuto riguardo al fatto che a seguito della ordinanza cautelare in ottemperanza all’ordinanza CGA n. 704/2010, la Camera di commercio di Catania ha sospeso tempestivamente i lavori non emergono profili di danno patrimoniale in capo al raggruppamento ricorrente.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4675 del 7 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

 

N. 04675/2010  04675/2010   REG.SEN.

N. 01495/2010  01495/2010   REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1495 del 2010, proposto da: ***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

– del provvedimento del 2 aprile 2010 n. 41 con il quale è stata aggiudicata in via definitiva in favore del CONTROINTERESSATA s.r.l. di Perugia la gara bandita dalla Camera di Commercio di Catania per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all’intervento di Restauro conservativo, adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione degli ambienti della sede della Camera di Commercio di Catania;

– di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Catania e di Studio Tecnico Associato “Architetti + Ingegneri Associati”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con Deliberazione n. 37 del 25 giugno 2009 la Camera di Commercio di Catania ha indetto la gara – procedura aperta ed offerta economicamente più vantaggiosa – per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi all’intervento di “restauro conservativo, adeguamento alle vigenti norme di igiene e sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione degli ambienti della Camera di Commercio di Catania”, per un importo complessivo a base d’asta di € 162.061,55.

A seguito dei lavori della Commissione di gara, nella seduta del 26 gennaio 2010, l’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi capogruppo mandataria CONTROINTERESSATA s.r.l., con il punteggio complessivo di 91,376. Ricorrente è risultata seconda classificata con un punteggio di 91.

L’esito delle operazioni di gara è stato comunicato all’aggiudicataria provvisoria ed alla seconda classificata, rispettivamente con note prot. n. 10921 e n. 10924 entrambe del 18 febbraio 2010. La ricorrente ha inviato alla Camera di Commercio la nota prot. n. 085 dell’8 marzo 2010, con la quale si è doluta dello svolgimento della procedura di aggiudicazione, rilevandone taluni vizi.

In data 29 marzo 2010, perciò, la Commissione di gara si è riunita al fine di valutare le osservazione avanzate da Ricorrente s.r.l. Ancora in quella sede, la Commissione ha ritenuto corretta l’attribuzione dei punteggi effettuata in sede di valutazione delle offerte tecniche. Perciò, con nota prot. n. 22640 dell’1 aprile 2010, la Camera di Commercio di Catania ha comunicato alla ricorrente di non poter accogliere le richieste da questa formulate e di dover confermare quanto stabilito in ordine agli esiti della procedura di gara.

Lo stesso 1° aprile 2010, con determinazione n. 41, il Segretario Generale della CCIAA di Catania ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara in favore del Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi capogruppo mandataria CONTROINTERESSATA s.r.l., dandone comunicazione agli interessati.

Con ricorso notificato il 7 giugno 2010, iscritto innanzi al Tar Catania, Sezione III, al R.G. n. 1495/2010, la Ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale, al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della contro interessata e la dichiarazione che il raggruppamento ricorrente è aggiudicatario della gara (atteso che sussisterebbero tutti i presupposti avuto riguardo al fatto che il raggruppamento ricorrente è classificato al secondo posto in graduatoria ed avrebbe titolo all’aggiudicazione se questa non fosse stata disposta in favore del controintressato) con relativa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il raggruppamento controinteressato.

Con il quarto motivo di ricorso si censurava l’aggiudicazione per violazione sia del bando (punto III.2.3 n. 4), che del disciplinare di gara (art. 5.1.2 e) nella parte in cui richiedevano espressamente che i concorrenti avessero espletato negli ultimi 5 anni un servizio di verifica della vulnerabilità sismica (OPCM 3274/03) relativo a edifici in muratura di cubatura complessiva non inferiore a quello oggetto dell’incarico.

Si costituivano sia la Camera di Commercio che la contro interessata aggiudicataria chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza.

All’esito della Camera di Consiglio del 16 giugno 2010, con ordinanza n. 768/2010, questa sezione ha rigettato la richiesta cautelare avanzata dal ricorrente, ritenendo che ad un primo esame il gravame non fosse sostenuto da un adeguato fumus.

Con ordinanza n. 704 del 14 luglio 2010 il CGA, adito in sede di appello, ha accolto l’istanza cautelare in argomento al solo fine di definire la vicenda nel merito ai sensi dell’art. 23-bis L. Tar, senza prendere posizione sul merito.

Intanto, a seguito dell’ordinanza n. 768/2010 di questa Sezione, il 29 giugno 2010, la Camera di commercio aveva firmato il disciplinare d’incarico con R.P.A. s.r.l., che ha iniziato i lavori relativi alle indagini di verifica di vulnerabilità sismica dello stabile camerale già il 19 luglio 2010, ossia prima della pubblicazione dell’ordinanza CGA n. 704/2010.

Intervenuta, quindi, l’ordinanza CGA n. 704/2010, la Camera di commercio di Catania ha sospeso i lavori.

Con memoria depositata in data 8/11/2010 la ricorrente ha chiesto, nel caso che questo Collegio non ritenesse di poter disporre l’aggiudicazione della gara in favore dei ricorrenti ha chiesto , in subordine la condanne dell’Amministrazione resistente al risacimento dei danni in favore di esso raggruppamento ricorrente.

Alla pubblica udienza del 24/11/2010 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il dedotto quarto motivo di gravame si appalesa fondato.

Invero, sia il bando (punto III.2.3 n. 4), che il disciplinare di gara (art. 5.1.2 e) richiedevano espressamente che i concorrenti avessero espletato negli ultimi 5 anni un servizio di verifica della vulnerabilità sismica (OPCM 3274/03) relativo a edifici in muratura di cubatura complessiva non inferiore a quello oggetto dell’incarico.

Però l’aggiudicataria in sede di verifica dei requisiti non ha espressamente e specificamente dichiarato di aver espletato negli ultimi 5 anni un servizio di verifica della vulnerabilità sismica (OPCM 3274/03) relativo a edifici in muratura di cubatura complessiva non inferiore a quello oggetto dell’incarico, né, soprattutto, ha prodotto specifica documentazione e/o certificazione che comprovasse con certezza il possesso del predetto requisito.

Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto disporne l’esclusione per mancanza (e comunque mancata dimostrazione) di un requisito specifico di ammissione.

Detta omissione comporta l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 48 d. lgs. 163/06 s.m.i., del bando e del disciplinare di gara (art. 5.1.2. lettera e).

La rilevata fondatezza della censura esaminata comporta l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti assorbiti gli altri motivi in esso contenuti.

Pertanto va annullata l’aggiudicazione impugnata con il ricorso in epigrafe,con conseguente inefficacia del disciplinare stipulato il 29/6/2010.

Va rigettata la domanda di risarcimenti dei danni formulata dal raggruppamento ricorrente atteso che avuto riguardo al fatto che a seguito della ordinanza cautelare in ottemperanza all’ordinanza CGA n. 704/2010, la Camera di commercio di Catania ha sospeso tempestivamente i lavori non emergono profili di danno patrimoniale in capo al raggruppamento ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe lo accoglie nei limiti specificati in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

****************, Presidente

******************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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