L’Agenzia delle Entrate “rilancia” l’accertamento sintetico con la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007.

Buscema Angelo 20/09/07
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E’ noto che l’accertamento sintetico, disciplinato dall’art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, assurge a determinazione presuntiva del reddito delle persone fisiche fondata su di un calcolo scaturente dall’applicazione di coefficienti ad importi base variabili (indici), rilevati con decreto ministeriale. I coefficienti e gli importi corrispondenti, periodicamente aggiornati, sono calcolati con riferimento a beni e a servizi utilizzati dal contribuente (quali immobili, autoveicoli, motocicli, imbarcazioni e navi, aerei, collaboratori familiari, eccetera) e sono elaborati in ragione della capacità di spesa sottesa alla loro gestione e mantenimento; sono esclusi i beni e i servizi utilizzati nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Orbene, con lacircolare 49/E del 9 agosto 2007, l’Agenzia delle Entrate fornisce precise direttive agli uffici locali affinché sia assicurata un’intensa azione di controllo nei confronti di quei soggetti la cui “effettiva capacità contributiva collegata a rilevanti manifestazioni di spesa è in stridente contrasto con i redditi dichiarati”.

La predetta circolare, ai fini della selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo sulla base delle segnalazioni elaborate a livello centrale, denota i seguenti capisaldi:

  •  La selezione dei soggetti costituisce il momento finale di un percorso investigativo più ampio, che vede al centro la raccolta puntuale di tutti gli elementi di innesco del controllo, la verifica di attendibilità dei dati e la valutazione di merito ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche, determinazione che dovrà assumere valenza il più possibile certa e concreta sia in fase di contraddittorio con il contribuente sia nell’eventuale fase contenziosa.
  •  Sussiste la necessità per gli uffici di porre particolare attenzione sul nucleo familiare del soggetto indagato al fine di individuare nell’ambito delle cosiddette “famiglie fiscali”, quali sono i componenti che non dichiarano redditi o che dichiarano redditi irrisori rispetto alla manifestazione di ricchezza loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai fini del contrasto all’evasione. Essendo il tenore di vita di un contribuente largamente influenzabile dal suo nucleo familiare dovrà essere valutata anche la posizione fiscale complessiva di tutti i componenti del nucleo, facendo riferimento anche ai precedenti periodi di imposta, esaminando con particolare attenzione i dati contenuti in atti registrati quali atti di vendite immobiliari, successioni ereditarie o donazioni in denaro o di beni immobili, che possano giustificare, in tutto o in parte, le spese assunte a indice di capacità contributiva.
  •   Sussiste l’opportunità di estendere il controllo ai componenti del nucleo familiare del contribuente originariamente individuato nei casi in cui l’attività istruttoria evidenzi una loro consistente partecipazione alle spese di acquisto e di gestione dei beni e dei servizi.    Qualora siano acquisiti indizi concreti a carico di altri soggetti correlati al contribuente inizialmente segnalato, i quali si siano fatti carico di esborsi e/o di spese di gestione e di manutenzione inizialmente imputate al primo contribuente, l’ufficio competente inserirà i nuovi soggetti nel piano dei controlli. In tal modo l’accertamento sarà diretto al componente della “famiglia fiscale” del contribuente inizialmente segnalato che, eventualmente, abbia dichiarato un reddito incompatibile con i beni e i servizi di cui beneficia il suo familiare; evidentemente, non si procederà ad accertamento se il reddito dichiarato dal familiare che ha sostenuto le spese risulterà congruo con gli indici di capacità contributiva presi in esame.
  •  Nell’ambito dell’attività istruttorie correlate al cosiddetto accertamento sintetico, le indagini finanziarie costituiscono uno strumento di indubbia rilevanza per trasformare gli indizi di tipo “patrimoniale” e “gestionale” in prove che evidenzino l’effettiva capacità contributiva del soggetto controllato.
  •  Gli uffici devono tener presente ogni argomentazione ed elemento di valutazione forniti dal contribuente al fine di pervenire a determinazioni reddituali pienamente convincenti; in particolare, quando la determinazione sintetica del reddito si fonda unicamente sul contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
  •  Per le persone fisiche titolari di attività agricole produttive di reddito agrario, tassato secondo le rendite catastali dei terreni posseduti, occorre valutare l’eventuale volume d’affari dichiarato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quale indice del reddito potenziale scaturente dall’attività agricola.
  •   E’ applicabile l’accertamento analitico allorché siano individuati elementi che conducano direttamente alla determinazione di redditi non dichiarati, laddove sarà preferibile procedere alla determinazione sintetica, quando risulti accertabile un reddito complessivo commisurato alla reale capacità contributiva del contribuente, in assenza di informazioni che consentano una rettifica delle singole categorie di reddito. Nell’ipotesi in cui l’ufficio proceda ad accertamento analitico, la maggiore capacità contributiva risultante dai beni e dai servizi individuati nel corso dell’attività istruttoria avvalorerà la rettifica perfezionata.
  •  Il contribuente, oltre a poter dimostrare di aver conseguito nel biennio esaminato redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ha facoltà di giustificare il suo tenore di vita provando di aver riscosso somme a titolo di disinvestimenti patrimoniali, di aver ottenuto finanziamenti, di essere stato beneficiario di eredità, donazioni, vincite e risarcimenti patrimoniali o dichiarando e documentando di essere stato titolare di reddito agrario, che risulta imponibile solo in minima parte, in base all’applicazione delle rendite catastali; gli uffici devono tener conto di ogni altra motivazione addotta dal contribuente, purché documentata, anche in relazione a componenti del suo nucleo familiare.

In definitiva, gli uffici locali devono:

a) Privilegiare la selezione di posizioni soggettive in ordine alle quali sono già disponibili informazioni relative a specifiche manifestazioni di capacità contributiva attinte dalle liste selettive elaborate a livello centrale, dalle banche dati del sistema informativo e dalle segnalazioni scaturenti dall’attività di intelligence;

b) selezionare, in via prioritaria, le posizioni soggettive riguardo cui sono state individuate anche “manifestazioni di ricchezza” assunte da atti registrati;

 c) ricercare eventuali atti di disinvestimento patrimoniale o altri atti inseriti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria che giustifichino la disponibilità di somme di denaro non indicate nella dichiarazione dei redditi;

       d) valutare anche la situazione fiscale ed economica dei componenti il nucleo familiare del contribuente selezionabile.

  • qui la circolare

Buscema Angelo

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