IVA: regime di non imponibilità in relazione alle spese inerenti i mezzi navali

Redazione 30/10/12
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Biancamaria Consales

Possono beneficiare del regime di non imponibilità solo le unità nautiche utilizzate per un servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

È quanto si legge nella risoluzione n. 97/E del 24 ottobre 2012 dell’Agenzia delle entrate, con cui l’Amministrazione finanziaria ha fornito risposta ad una istanza di interpello in merito al regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

L’istanza è stata presentata dal Corpo forestale dello Stato, il quale dispone di alcune motovedette e di altri mezzi minori per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne. Il Corpo Forestale dello Stato impiega le proprie unità nautiche in tutti i compiti di istituto, come le attività di pubblico soccorso e gli interventi di protezione civile. L’art. 1 della L. 36/2004 specifica che il Corpo Forestale dello Stato è una struttura operativa nazionale di protezione civile e, all’art. 2, ribadisce la competenza in materia di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale.

L’istante ha chiesto se, in seguito alla riformulazione dell’art. 8bis del D.P.R. 633/1972, da parte dalla L. 217/2011 (legge comunitaria per il 2010), sia venuta meno la possibilità di godere del regime di non imponibilità in relazione alle spese inerenti i propri mezzi navali, compresa la fornitura di carburanti e lubrificanti.

L’art. 8 della legge comunitaria 2010 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell’IVA, adeguando la normativa interna a quella comunitaria nonché ai principi interpretativi della Corte di giustizia.

In relazione alla norma in commento, il Dipartimento delle finanze ha osservato, in risposta alla richiesta di parere formulata dall’Agenzia delle Entrate, che la modifica normativa di cui sopra, si è resa necessaria per superare le incompatibilità con l’ordinamento comunitario della norma previgente, che esplicitamente accordava il regime di non imponibilità a tutte “le cessioni di navi (…) ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica” e che, pertanto, l’estensione del regime di non imponibilità a tutte le imbarcazioni utilizzate dallo Stato per fini istituzionali reintrodurrebbe nell’ordinamento interno una delle previsioni già contestate dagli organi comunitari.

L’Agenzia delle entrate ritiene, dunque, che le unità nautiche in dotazione del Corpo forestale dello Stato, impiegate prevalentemente “per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne”, non siano istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA, ai sensi del primo comma, lett. a), dell’art. 8bis del D.P.R. 633/1972.

Potranno beneficiare, invece, del suddetto regime di non imponibilità le unità nautiche del Corpo forestale dello Stato che siano utilizzate nell’espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.

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