Istituzione del patrocinio a spese dello stato. Equiparazione dello straniero all’apolide

Redazione 19/12/19
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Di seguito una sintetica disamina della disciplina del patrocinio a spese dello stato con riferimento allo straniero e all’apolide.

Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna.

Equiparazione dello straniero all’apolide

Venendo alle specifiche disposizioni che, in materia di patrocinio a spese dello stato, riguardano la materia penale la prima di esse è l’art. 90 DPR che afferma che il trattamento previsto per il cittadino italiano è garantito anche allo straniero e all’apolide residenti nello stato.

La norma assicura alle due categorie soggettive appena citate il medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano, conformemente alla natura fondamentale della posizione soggettiva di cui si discute, rientrante nella più generale garanzia del diritto di difesa” (v. Corte cost., sentenza n. 219 del 1995).

In altri termini, la norma costituisce diretta applicazione del dettato costituzionale, atteso che la garanzia del diritto difesa (art. 24 cost.) rientra nel catalogo dei diritti inviolabili dell’uomo che la repubblica garantisce (art. 2 cost.) a prescindere dal possesso o meno della cittadinanza italiana.

L’equiparazione di cui si parla non esclude, peraltro, che la disciplina della materia rechi talune previsioni differenziate in correlazione alla particolare posizione dello straniero, segnatamente per quanto attiene alla documentazione da allegare all’istanza di ammissione al beneficio.

Tuttavia, perché sia riconosciuta la possibilità di accedere al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello stato, è necessario che lo straniero e l’apolide abbiano un “legame” con l’ordinamento al quale chiedono assistenza e tale relazione viene individuata nella “residenza” in italia.

La mancanza di residenza in italia determina il rigetto del ricorso (cfr. Cass. pen. sez. iV, ud. 20 febbraio 2003, n. 20582; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale s. remo, 29 gennaio 2002, in Giur. merito, 2002; tribunale minorenni l’aquila, 26 aprile 1995, in Giur. merito, 1996, 88).

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Le persone giuridiche, in sede di procedimento penale, possono accedere al patrocinio a spese dello Stato?

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello stato, salvo nei casi in cui l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale (cfr. Cass. pen. sez. iV, 14 gennaio 2005, n. 11165[1]; conf. Cass. pen. sez. ii, 25 maggio 2007, n. 20681).

Tale orientamento risulta suffragato dall’art. 120 dpr che, nel prevedere che la parte ammessa e rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, ha fatto salvo il caso dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Proprio facendo leva sul valore sistematico dell’art. 120 dpr è stata ritenuta ammissibile, nel processo penale, la costituzione di parte civile dell’amministrazione del fallimento con patrocinio a spese dello stato (Cass. sez. i, sentenza n. 41248 del 14 luglio 2004, rv. 230093).

Tuttavia, il dato letterale sembra militare in senso contrario.

Infatti, l’art. 144 dpr – che afferma che “nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l’ammissione di ufficio” – è contenuto nel titolo V del dpr – che prevede la “estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello stato prevista nel titolo 4” – e quest’ultimo titolo, a sua volta, si riferisce alle “disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario”, senza fare alcuna menzione del processo penale.

L’argomento letterale non è insuperabile e la ragione che induce a ritenere che il fallimento possa costituirsi parte civile con patrocinio a spese dello stato è duplice ed è riconducibile, sia al fatto che, con la costituzione di parte civile nel processo penale, il fallimento esercita comunque un’azione civile, sia perché, proprio nel titolo 4, cui fa riferimento il citato art. 144, è compresa la disposizione di cui all’art. 120, la quale, come anticipato, prevede che “la parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale”.

Ciò dimostra che perfino in caso di soccombenza nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, i soggetti ammessi (e quindi anche il fallimento per il richiamo fatto dall’art. 144 al titolo 4) possono comunque esercitare l’azione risarcitoria nel processo penale godendo dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dell’erario.

 Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna.

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[1] Nel caso di specie la suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’ordinanza con la quale il tribunale, in sede di reclamo, aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto del g.i.p. di inammissibilità dell’istanza di ammissione della persona giuridica al gratuito patrocinio, presentata durante le indagini preliminari al fine di esercitare la facoltà di intervento prevista dagli artt. 91 e 93 c.p.p. nel decreto di inammissibilità il g.i.p. aveva evidenziato che, non essendo in tale fase possibile la costituzione di parte civile, doveva parimenti escludersi la possibilità di accedere al gratuito patrocinio.

 

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