Istanza accesso al fascicolo telematico: non è un processo né un incidente del processo

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L’istanza, formulata da un terzo, di accesso al fascicolo telematico, non è un processo né un incidente del processo, per l’effetto il provvedimento col quale si pronuncia su tale istanza non risulta soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a. Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, Decreto 08 giugno 2022, n. 164.

L’appello del terzo

A fronte dell’appello proposto avverso un’ordinanza collegiale del Tar Sicilia del 30 maggio 2022, che aveva negato l’accesso telematico a un fascicolo processuale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha osservato che nessuna norma del c.p.a. prevede un rimedio impugnatorio contro tale tipo di provvedimento, poichè il medesimo codice prevede rimedi impugnatori unicamente in relazione a decisioni rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo.

L’istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico

Secondo il C.G.A. non è un processo né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non risulta soggetto ai rimedi impugnatori previsti dal c.p.a.

I “rimedi” giustiziali

Presuppongono la sussistenza di una situazione soggettiva meritevole di tutela, nella specie inesistente, poiché nessuna norma giuridica prevede l’esistenza di un diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios.

L’accesso al fascicolo processuale

Non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi in quanto gli atti processuali non sono atti amministrativi, pertanto, l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), mentre l’appellante non era stato parte del giudizio cui chiedeva l’accesso, e neppure poteva diventare parte perché il fascicolo risultava definito. Per lo stesso collegio la circostanza che nessun rimedio giuridico risulta previsto contro il provvedimento che nega l’accesso al fascicolo processuale non reca alcun vulnus all’istante in quanto:

  • eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l’Amministrazione depositaria;
  • gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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