Con ricorso spedito il 28.12.2007 ad Equitalia Etr spa e a questa Commissione Tributaria Provinciale il 17.01.2008, il sig. *****, rappresentato e difeso dall’Avv. ***, presso il cui studio, sito al *****, eleggeva anche domicilio, impugnava l’iscrizione ipotecaria comunicatagli il 30.10.2007.
Esponeva parte ricorrente:
a) che alla suddetta comunicazione era allegata una diversa e precedente comunicazione, datata 24.10.2006, composta di due pagine, restituita al mittente per impossibilità della consegna accertata dall’agente postale;
b) che l’impugnata comunicazione ed iscrizione ipotecaria erano illegittime per:
1) la violazione dell’art. 60 del DPR 600/73 e dell’art 6 della legge 212/2000, essendo stata l’iscrizione ipotecaria tardivamente notificata;
2) La mancata indicazione del responsabile del procedimento;
3) La violazione dell’art 76 del DPR 602/73, essendo la pretesa tributaria inferiore agli €.8.000,00;
4) La violazione dell’art.50, secondo comma del DLGS 602/73.
Concludeva, pertanto, parte ricorrente chiedendo, previa trattazione in pubblica udienza della causa, l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria impugnata, con la condanna dell’Etr Equitalia alla cancellazione della stessa e la declaratoria che la somma pretesa dall’Agente della riscossione non era dovuta: il tutto, con vittoria di spese, onorari e competenze.
Si costituiva Equitalia Etr spa con memoria del 16.05.2008, a firma del difensore Avv. ***, eccependo:
1) la piena legittimità della procedura relativa alla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria;
2) la rituale notifica dei tutte le cartelle di pagamento presupposto dell’operata iscrizione ipotecaria;
3) l’inapplicabilità della norma di cui al II comma dell’art. 50 del DLGS 602/73.
Concludeva, dunque, parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All’esito della pubblica udienza del 14.01. 2009, sentito il relatore, la causa veniva trattenuta per la decisione.