Iscrizione a ruolo esecuzioni: obbligo d’ufficio anche senza contributo

Iscrizione a ruolo delle procedure esecutive su deposito dell’Ufficiale giudiziario: il Ministero chiarisce obblighi e limiti.

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La Direzione generale degli Affari interni del Ministero della Giustizia con una Circolare interviene in ambito di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, chiarendo che, nelle ipotesi ove il deposito provenga dall’Ufficiale giudiziario, la cancelleria deve procedere d’ufficio pure in assenza del pagamento del contributo unificato. La precisazione integra la precedente Circolare del 24 marzo 2025 e risolve dubbi operativi diffusi tra uffici giudiziari e UNEP. Il Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

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Indice

1. Le perplessità sollevate dagli uffici giudiziari


Negli ultimi mesi alcuni tribunali hanno segnalato incertezze operative circa la possibilità di rifiutare l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive quando il deposito del verbale proviene dall’Ufficiale giudiziario e non sia stato corrisposto il contributo unificato minimo previsto dall’art. 14, comma 3.1, d.P.R. n. 115/2002. Le questioni riguardavano in dettaglio:

  • le procedure esecutive per consegna o rilascio;
  • l’iscrizione d’ufficio ex art. 159-ter disp. att. c.p.c.;
  • la consegna in cancelleria dei beni mobili pignorati ai sensi dell’art. 520 c.p.c.

In tali ipotesi l’Ufficiale giudiziario non agisce quale parte processuale e non è soggetto agli obblighi di pagamento del contributo unificato, né svolge attività di riscossione del tributo. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

2. Tra contributo unificato e iscrizione d’ufficio


La Circolare richiama l’interpretazione già fornita con la DAG 60633.U del 24 marzo 2025, secondo cui l’art. 14, comma 3.1, d.P.R. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, comprese le procedure esecutive. Ma tale principio deve essere coordinato con l’art. 159-ter disp. att. c.p.c., che disciplina l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione, statuendo che: “Quando l’istanza proviene dall’Ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all’art. 520, primo comma, c.p.c., all’iscrizione a ruolo provvede d’ufficio il cancelliere”. La norma, dunque, attribuisce alla cancelleria un obbligo automatico di iscrizione, autonomo da qualsiasi adempimento economico da parte dell’Ufficiale giudiziario.

3. Iscrizione obbligatoria anche senza contributo


La circolare del 22 gennaio 2026 chiarisce i dubbi: la cancelleria deve procedere all’iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva pure in assenza del pagamento del contributo unificato, quando il deposito proviene dall’Ufficiale giudiziario. Ciò vale per:

  • verbali di consegna o rilascio;
  • verbali di pignoramento;
  • consegna dei beni mobili pignorati ex art. 520 c.p.c.

Una volta aperto il fascicolo, sarà la cancelleria a dover attivare gli iter di riscossione del contributo nei confronti del soggetto obbligato, quindi la parte processuale e non l’Ufficiale giudiziario.

4. Implicazioni operative per UNEP e cancellerie


La precisazione ministeriale presenta effetti istantanei sull’organizzazione degli uffici:

  • gli UNEP possono depositare i verbali senza dover verificare il pagamento del contributo unificato;
  • le cancellerie non possono rifiutare l’iscrizione a ruolo per mancanza del pagamento;
  • gli avvocati devono essere consapevoli che il contributo resta dovuto e sarà richiesto in seguito.

La circolare conferma la piena vigenza delle ulteriori disposizioni contenute nel paragrafo 3 della DAG 60633.U/2025.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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