Notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario extra districtum, mera irregolarità

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Di Maurizio Villani e Lucia Morciano

Cass. S.U., n. 17533 del 04.07.2018

Il principio di diritto

In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n.1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non può essere configurata come causa di nullità della notificazione.

Precisamente, la predetta nullità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, semmai, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.

Il caso

La decisione in esame trae origine dalla vicenda di seguito riportata.

Il Tribunale di Grosseto, su istanza di Caia, ha emesso decreto ingiuntivo n.000 nei confronti della Società di Costruzioni X di Tizio per l’importo di € 40.000,00, come penale prevista dal contratto di appalto stipulato tra le parti per il ritardo nella consegna delle opere di ristrutturazione di un fabbricato, oggetto del predetto contratto.

L’atto di opposizione al decreto ingiuntivo della Società di Costruzioni X  è stato notificato dall’ufficiale giudiziario assegnato all’UNEP presso il Tribunale di Grosseto, nel cui circondario risiedeva la destinataria della notifica.

Nella contumacia di quest’ultima, originaria ricorrente, il Tribunale di Grosseto  ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo per ragioni attinenti al merito della controversia.

Caia ha impugnato la sentenza e la Corte d’Appello di Firenze  ha rigettato il gravame. Il giudice di secondo grado, con riferimento al motivo di appello con il quale si prospettava la nullità  della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, poiché  eseguita da un ufficiale giudiziario diverso da quello territorialmente competente ex lege, ha sottolineato quanto di seguito esposto:

1) la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia affetta da nullità relativa, pertanto sanabile con la costituzione in giudizio del destinatario, la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario extra districtum;

2) dall’altra parte, la giurisprudenza amministrativa  ha configurato l’ipotesi in esame come una mera irregolarità della notificazione;

3) se si va in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre rilevare che:

  • le cause di nullità processuali sono solo quelle previste dalla legge, ex art. 156 c.p.c.;
  • l’art. 160 c.p.c. non annovera tra le cause di nullità quella in oggetto;
  • gli artt.106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, che disciplinano il riparto territoriale dell’attività degli ufficiali giudiziari, non prevedono la nullità della notificazione;
  • le succitate disposizioni, infatti, disciplinano l’organizzazione degli uffici, sicchè la loro violazione potrebbe, al più, causare conseguenze disciplinari o di responsabilità civile per il notificante, ma non conseguenze processuali;
  • nel caso de quo, ad ogni modo, essendosi la notificazione realizzata a mezzo posta, è stato l’agente postale a certificare l’avvenuta consegna del plico, con atto che può essere considerato valido, a prescindere dall’atto meramente preparatorio dell’ufficiale giudiziario territorialmente incompetente che ne ha solo richiesto l’invio;
  • in ultimo, qualora si volesse ritenere l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, della nullità di notificazione, la sanatoria per raggiungere tale scopo si dovrebbe ritenere avvenuta  per effetto della consegna e non per effetto della costituzione in giudizio.

Avverso predetta pronuncia, Caia ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.

Per quanto qui è oggetto di disamina e d’interesse, la ricorrente Caia, con il primo motivo di doglianza, ha denunciato, in relazione  all’art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.156, commi 1 e 3, e 159 c.p.c., nonché degli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, contestando la pronuncia della Corte d’appello la quale, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha respinto il proprio motivo di gravame volto a ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, per essere stata la notificazione dell’atto di citazione in opposizione effettuata  davanti all’ufficiale giudiziario “incompetente” a eseguirla, ossia dall’ufficiale  giudiziario assegnato all’UNEP presso il Tribunale di Grosseto nel cui circondario risiedeva la parte destinataria, senza che tale nullità sia stata nella specie sanata, poiché Tizia  nel giudizio di primo grado non si è costituita e neppure il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notifica stessa.

Per tale motivo, secondo la ricorrente, la corretta applicazione delle norme invocate dovrebbe portare alla nullità della sentenza d’appello, per omesso rilievo del suddetto vizio della notifica, con invalidità derivata dell’intero giudizio di opposizione.

La motivazione della sentenza

La Suprema Corte con la sentenza in esame (n. 17533/2018) ha ritenuto il primo motivo non fondato e ha rigettato il ricorso.

Sul punto controverso, il Supremo Consesso ha precisato che la Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 179 dell’8 gennaio 2018, ha trasmesso il procedimento al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, al fine di un coordinamento circa gli effetti e la validità nell’ambito del processo civile della notifica effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente.

Precisamente,le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sul fatto se l’esercizio ultra vires di attività dell’ufficiale giudiziario debba far ritenere la notifica inesistente, nulla o semplicemente irregolare.

In particolare, la Seconda Sezione ha chiesto di stabilire, tenendo conto della recente sentenza delle Sezioni Unite, la n. 14916 del 20 luglio 2016:

  1. se una simile notifica possa dare luogo a una semplice irregolarità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa;
  2. se, comunque, anche a voler considerare l’incompetenza dell’ufficiale giudiziario produttiva, per derivazione, di nullità della notificazione, la sanatoria per raggiungimento dello scopo si possa considerare avvenuta per effetto della consegna dell’atto (cui segua indifferentemente la costituzione in giudizio o la contumacia) e non per effetto della sola costituzione in giudizio.

Le Sezioni Unite, prima di dare risoluzione al quesito sottoposto nella predetta ordinanza interlocutoria, hanno effettuato una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, che viene riassunto di seguito nei tratti salienti.

Per il Quadro normativo e giurisprudenziale Clicca qui 

In conclusione, il Supremo Consesso, con la suddetta sentenza pronunciata a Sezioni Unite, ha concluso rilevando che la giurisprudenza di legittimità esaminata nella parte motiva si è sviluppata in modo conforme alla sentenza a Sezioni Unite n.14916 del 20 luglio 2016, il cui principio è stato poc’anzi esposto.

Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14495/2013), “la notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario senza rispettare le norme che definiscono, anche con riferimento alle notifiche a mezzo posta, i criteri di ripartizione territoriale per l’esecuzione delle notifiche tra i vari uffici cui sono addetti gli ufficiali giudiziari in genere è stata considerata nulla perché eseguita in violazione delle norme relative alla “competenza territoriale” o “funzionale” dell’organo notificante, rientranti tra le tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, visto che in casi minori si è parlato al riguardo di “carenza di potere” ma sempre in termini di nullità e non di inesistenza della notifica” (Cass. n. 14495 del 7 giugno 2013).

Da tale argomentazione, secondo le Sezioni Unite, ne discende la diversa posizione della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 marzo 1982, n. 4 e giurisprudenza successiva conforme), secondo la quale gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 “…non regolano la competenza territoriale degli ufficiali giudiziari, ma la ripartizione delle relative attribuzioni, in ragione, tra l’altro, della circostanza che, all’epoca, gli ufficiali giudiziari erano retribuiti in funzione del numero degli atti compiuti”.

Secondo i giudici di legittimità, è improprio il riferimento al concetto di competenza e alla sanzione di nullità nel caso di specie per molteplici ragioni:

  • nel codice di rito si disciplinano le modalità con le quali la notifica va eseguita ma non si dice nulla in merito alla “competenza” degli ufficiali giudiziari; per di più, oggi gli ufficiali giudiziari non sono più “addetti” agli uffici giudiziari ma appositi e autonomi UNEP;
  • i predetti artt. 106 e 107 non prevedono nessuna nullità in caso di loro violazione e, inoltre, non delineano una competenza inderogabile degli ufficiali giudiziari, la cui violazione determini la nullità;
  • le norme che disciplinano la materia e anche le succitate disposizioni, utilizzano il termine “competenza” per indicare l’oggetto di cognizione del giudice (art. 107, comma 2 cit.);
  • neanche le norme processuali prevedono una tale nullità e, inoltre, non si può affermare che la “competenza” sia un requisito necessario affinchè la notificazione raggiunga il suo scopo, atteso che la relativa violazione non incide sulla garanzia della consegna al destinatario dell’atto, tant’è che, nella notifica a mezzo posta, l’ufficiale giudiziario è solo mittente del plico raccomandato mentre la notifica viene completata dall’ufficiale postale del luogo di residenza dell’intimato.

Alla luce dell’iter logico e della ricostruzione dell’excursus della giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha ritenuto che l’indirizzo giurisprudenziale che considera affetta da nullità la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni territoriali vada superato, tenendo conto dei recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità, la quale dà “…ampia applicazione ai principi di strumentalità delle forme degli atti  processuali e del giusto processo, a partire da Cass. S.U., 20 luglio 2016, n. 14916)”.

Tutte le considerazioni alle quali la Suprema Corte è giunta  conducono  “…all’accoglimento  della soluzione secondo cui la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante (eventualmente sanzionabile disciplinarmente o ad altro titolo, se ne ricorrono i presupposti) la quale non è solo del tutto ininfluente  sulla validità del procedimento notificatorio (visto che per la ripartizione  delle attribuzioni tra gli ufficiali giudiziari la relativa disciplina non fa riferimento alla nozione di “competenza” territoriale) ma non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione”.

La Corte di Cassazione, in conclusione, ha sostenuto che tale soluzione giuridica è conforme non solo al principio  di tassatività  delle nullità processuali (art. 156 c.p.c.), ma anche ai principi del giusto processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. che, in coerenza con l’art. 6 CEDU, “…comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo -costituito alla tendente finalizzazione a uno scopo di merito – che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate a un eccessivo formalismo…”.

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