Iride Pagano (a cura di), Edilizia- Silenzio su richiesta di permesso a costruire in sanatoria-Obbligo della P.A. di concludere il procedimento –Inconfigurabilità di ipotesi di silenzio rigetto.

sentenza 10/04/08
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Con la decisione che segue,la Seconda Sezione del TAR Campania-Salerno,accogliendo il ricorso proposto da un privato, che aveva presentato istanza di sanatoria,relativa a un immobile,di sua proprietà, sito sul territorio comunale,ha ordinato all’Amministrazione , pena la designazione, in caso di ulteriore inerzia, di Commissario ad acta, di concludere il procedimento  con un provvedimento formale, espresso e motivato, ritenendo superata la qualificazione dell’inadempimento dell’Amministrazione come silenzio con valore di rigetto[****************].
 
 Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione di Salerno-Sezione Seconda
Dr. **********************        – Presidente
Dr. **************                               – Consigliere
Dr. ***************                                – Consigliere rel.
 
SENTENZA n°166/2008
sul ricorso proposto da ***, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 143
contro
il Comune di Conca dei Marini, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio serbato sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria dell’immobile di proprietà del ricorrente sito alla via Smeraldo, n. 41;
* * *
Visto  il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visti  gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 il dott. ******** ****** e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto che con il ricorso epigrafato parte ricorrente ha denunziato l’inerzia della resistente Amministrazione in ordine alla definizione della istanza di sanatoria relativa ad immobile di sua proprietà sito in territorio comunale, all’uopo allegando l’intervenuto rilascio di autorizzazione ambientale e l’effettuato versamento (in conformità alla stessa richiesta dell’Amministrazione) degli oneri di legge;
Considerato che il ricorso si appalesa senz’altro fondato, avuto riguardo all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento formale, espresso e motivato di cui all’art. 2 l. n. 241/90 (da ritenersi operante anche in fattispecie quale quella di cui all’art. 36 T.U. n. 380/2001, a dispetto della qualificazione – da ritenersi superata – in termini di silenzio con valore tipico di rigetto);
Ritenuto che le spese di lite possano essere dichiarate irripetibili, sussistendone giustificate ragioni;
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da ***, come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione – pena la designazione, in caso di ulteriore inerzia, di Commissario ad acta – di concludere il procedimento per cui è causa con un provvedimento formale, espresso e motivato.
Dichiara irripetibili le spese di lite.   
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2008, con l’intervento dei Magistrati
Dr. ************* ********                      Presidente
Dr. Giovanni ******                                  Primo Referendario Est.

sentenza

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