INTERESSI LEGALI IN CALO DAL 2014

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Dal 1°gennaio 2014 gli interessi legali saranno ridotti dal 2,5% annuo all’1 per cento.

La modifica è stata stabilita dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre. La disposizione stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice civile è fissata all’1% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1°gennaio 2014.  

Giova ricordare che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo, con decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno (articolo 2, comma 185, legge 662/1996). Qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Il saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica a:

•  rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),

•  contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.

Di conseguenza, in ambito fiscale più leggeri i costi del ravvedimento operoso, che prevede, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione. Per sanare gli omessi versamenti del 2013, regolarizzati con il ravvedimento operoso nel 2014, si dovranno perciò applicare due misure: il 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e l’1% dal 1°gennaio 2014.

Orbene, con il ravvedimento “sprint” da fare entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo giorno. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo, si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento breve o mensile.

I contribuenti che, ad esempio, hanno saltato l’appuntamento con i versamenti in scadenza il 2 dicembre 2013, ma che non hanno eseguito il pagamento nemmeno entro 14 giorni, hanno avuto tempo 30 giorni per il ravvedimento breve o mensile. Gli interessi legali da corrispondere saranno del 2,5% fino al 31 dicembre.

Per chi si avvale invece del ravvedimento lungo o annuale, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 3,75% più gli interessi dell’2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013 e del 1% dal 1° gennaio 2014, per i giorni successivi alla scadenza, fino al giorno di pagamento compreso.

 

dalla data

alla data

norma regolatrice

tasso

21.04.1942

15.12.1990

Codice Civile art. 1284

5,00 %

16.12.1990

31.12.1996

Legge 26/11/90 n. 353 e Legge 29/12/90 n. 408 (art.13)

10,00 %

01.01.1997

31.12.1998

Legge 23/12/96 n. 662 (art. 2 comma 185 e art. 3 comma 164)

5,00 %

01.01.1999

31.12.2000

Decreto del Ministero del Tesoro 10/12/98

2,50 %

01.01.2001

31.12.2001

Decreto del Ministero del Tesoro 11/12/00

3,50 %

01.01.2002

31.12.2003

Decreto del Ministero dell’Economia 11/12/01

3,00 %

01.01.2004

31.12.2007

Decreto del Ministero dell’Economia 01/12/03

2,50 %

01.01.2008

31.12.2009

Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/07

3,00 %

01.01.2010

31.12.2010

Decreto del Ministero dell’Economia 04/12/09

1,00 %

01.01.2011

31.12.2011

Decreto del Ministero dell’Economia 07/12/10

1,50 %

01.01.2012

31.12.2013

Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/11

2,50 %

01.01.2014

in vigore

Decreto del Ministero dell’Economia 12/12/13

1,00 %

 

Avv. Villani Maurizio

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