Intercettazioni e guarentigie parlamentari: la Consulta fissa i limiti

La Consulta esclude la lesione delle prerogative parlamentari nelle intercettazioni ambientali disposte nei locali usati dal convivente oggi.

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La Consulta interviene su un conflitto di attribuzione in materia di intercettazione: vediamo in che modo. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte costituzionale – sentenza n. 47 del 24-02-2026

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Indice

1. Il caso: intercettazioni ambientali nella segreteria politica del parlamentare


Un parlamentare esponeva alla propria Camera di appartenenza, ossia il Senato della Repubblica, di avere appreso che nell’immobile adibito a propria segreteria politica in Catania erano state effettuate intercettazioni ambientali, oltre a rilevare anche le altre seguenti circostanze: 1) di avere appreso la notizia che era stata aperta un’indagine penale aperta nei confronti del proprio compagno convivente, deputato presso un’Assemblea regionale; 2) le intercettazioni in questione erano state autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con due distinti provvedimenti; 3) in uno di questo provvedimento codesto organo giudicante aveva autorizzato una serie di operazioni di intercettazione audio-video in tali locali in uso al parlamentare di cui sopra; 3) in sede di esecuzione dell’altro provvedimento, la polizia giudiziaria era entrata in tali locali, «installando periferiche ambientali e svolgendo un vero e proprio controllo dei luoghi, alla stregua di una perquisizione domiciliare»; 4) la polizia giudiziaria aveva altresì installato telecamere di fronte al portone d’ingresso della segreteria politica del predetto parlamentare, i cui file video – nei quali quest’ultima era stata ripresa – erano parimenti riversati agli atti dell’indagine; 5) la conoscenza circa siffatta effettiva sua intercettazione discendeva dal fatto che sempre siffatta parlamentare aveva richiesto la copia integrale dei supporti contenenti le intercettazioni e il pubblico ministero, dal canto suo, aveva concesso l’autorizzazione, disponendo però che la copia fosse «debitamente omissata dei files in cui era presente» costui, così implicitamente confermando l’esistenza di tali intercettazioni. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il ricorso del Senato: il conflitto di attribuzione e le prerogative invocate


Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il Senato della Repubblica promuoveva conflitto di attribuzione mediante apposito ricorso in tal senso, lamentando anzitutto la violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost..
In particolare, secondo il ricorrente, sarebbe «pacifico che le intercettazioni di luoghi frequentati da un parlamentare debbano considerarsi dirette (quantomeno anche) nei suoi confronti e debbano perciò essere autorizzate dalla Camera cui lo stesso appartiene» (erano citate all’uopo le sentenze n. 227 del 2023, n. 114 del 2010 e n. 390 del 2007 della Consulta) il che avverrebbe, in particolare, quando le intercettazioni abbiano il «precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare» (ancora sentenza n. 227 del 2023), espressione che dovrebbe essere riferita, secondo il ricorrente, a «quei casi nei quali l’Autorità Giudiziaria conosca a priori che nell’ambito delle intercettazioni verrà captato anche il parlamentare (come interlocutore abituale o frequentatore usuale dei locali)».
Orbene, per il Senato, tale «precipuo scopo» non potrebbe d’altra parte essere escluso da un «semplice atto formale», come «l’iscrizione della notizia di reato nei confronti di un soggetto diverso dal parlamentare o, come nel caso di specie, la precisazione di sottoporre ad ascolto gli ambienti in cui siano stati trovati oggetti riconducibili» a un indagato non parlamentare, dato che l’«attività parlamentare» «non potrebbe dirsi al riparo da illegittime interferenze giudiziarie se si consentisse alla Procura della Repubblica di ascoltarne i dialoghi senza alcuna autorizzazione, sulla base di una “mera (auto)dichiarazione di intenti” dal momento che, se così non fosse, per assurdo si ammetterebbe la possibilità che venissero uditi i dialoghi privati di un parlamentare, in ipotesi, sulla base di indagini pretestuose nei confronti di persone a lui vicine, magari proprio per carpire informazioni prive di qualsiasi rilevanza penale, ma di chiara rilevanza politica (a volte ben più preziose di una semplice prova di reità), con il (malinteso) pretesto che tanto, poi, non verrebbero utilizzate nel procedimento penale».
Un simile scenario, del resto, sempre ad opinione del ricorrente, determinerebbe «una distorsione della guarentigia», giacché «l’autorizzazione dovrebbe essere richiesta non per l’ascolto di suoi dialoghi tout court, ma per la captazione delle sole interlocuzioni che lo possano compromettere penalmente come singolo individuo» in quanto, alla luce delle emergenze investigative, sarebbe innegabile che le captazioni in questione sarebbe potuto avvenire soltanto previa autorizzazione della Camera di appartenenza.
«[A] tutto voler concedere», e «volendo per assurdo assumere che la frequentazione da parte della Sen. S. fosse stata inizialmente esclusa in buona fede», un’autorizzazione «successiva» avrebbe dovuto essere richiesta al Senato non appena dalle captazioni fossero emersi anche colloqui coinvolgenti la stessa (erano citate la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, nonché Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza 29 novembre 2019-4 marzo 2020, n. 8795).
Ciò posto, il ricorrente lamentava, inoltre, che le attività poste in essere dalla polizia giudiziaria «volte all’inserimento dei dispositivi di captazione di conversazioni e comunicazioni tra presenti» avessero violato anche l’art. 68, secondo comma, Cost., essendosi tradotte nell’intrusione abusiva all’interno del domicilio di un parlamentare, poiché tale intrusione dovrebbe essere ricondotta al concetto di «perquisizione domiciliare» di cui alla norma costituzionale in parola, dato che non vi sarebbe dubbio «che un accesso nei locali altrui, che preveda l’accertamento dello stato dei luoghi e la verifica degli oggetti e dei documenti presenti nelle varie stanze costituisca attività tipicamente riconducibile a quella di una perquisizione domiciliare», tenuto conto altresì del fatto, come rilevato in sede di giustizia costituzionale, d’altra parte, «il concetto di domicilio, ai sensi dell’art. 68 Cost., si estende anche ai luoghi in cui viene svolta attività politica» (è citata la sentenza n. 58 del 2004).
Per il Senato, per giunta, andrebbe poi respinta una lettura limitativa del concetto di «perquisizione», come riferito esclusivamente all’attività funzionale alla ricerca del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, secondo quanto previsto dall’art. 247 del codice di procedura penale, visto che una tale lettura non sarebbe in linea con la ratio di tutela dell’art. 68 Cost., dovendosi comunque concludere che un’attività volta a installare dispositivi di captazione abbia «una natura assimilabile in tutto e per tutto a quella di una perquisizione», in particolare con riguardo alle «operazioni preliminari necessarie alla collocazione dello strumento di intercettazione», alla «ricerca accurata del luogo più idoneo per posizionarlo», alla «ricerca di oggetti o documenti che potessero ricondurre gli spazi all’indagato o alla Senatrice», e – infine – alla «redazione della relazione conclusiva da parte della polizia giudiziaria, in cui è stato descritto e documentato quanto osservato ed accertato», tanto più se si considera che tali attività sarebbero anzi ancor più invasive e lesive delle prerogative del parlamentare, avvenendo all’insaputa dello stesso e in assenza di qualsiasi garanzia.
La qualificazione di simili attività come «perquisizioni» corrisponderebbe del resto, come notato ancora una volta dal ricorrente, a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «rientrano nel significato di perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 68 cost. tutte quelle attività che comportano la violazione del domicilio di un parlamentare e che, con valutazione “ex ante”, possono indifferentemente portare al reperimento di cose o di tracce del reato, anche se in concreto non siano trovate e comunque non siano sequestrate cose pertinenti al reato» (si citava Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza 7 novembre 2008-13 marzo 2009, n. 11170), facendosene conseguire da ciò come non sarebbe dunque tanto il rinvenimento di elementi di prova a caratterizzare la perquisizione, quanto «l’attività di indagine che comporti la violazione del domicilio del parlamentare».
La protezione offerta dall’art. 68 Cost. contro le attività di perquisizione non potrebbe per altro verso non estendersi, a fortiori, «ad attività che, per loro stessa natura, risulterebbero intrinsecamente illecite in assenza di un’espressa previsione normativa che le autorizzi», come per l’appunto «l’ingresso clandestino in un’abitazione, in questo caso finalizzato all’installazione di strumenti di intercettazioni»; un’operazione, questa, che, «in mancanza dei presupposti giuridici idonei a legittimarla, sarebbe indiscutibilmente contraria al diritto», risolvendosi non solo nella violazione dell’art. 14 Cost. ma anche – in questo caso – della guarentigia di cui all’art. 68 Cost. giacché tali principi sarebbero già stati enunciati da questa Corte nella sentenza n. 58 del 2004, in cui si sarebbe affermato che una perquisizione disposta o eseguita nel domicilio di un parlamentare senza la necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza costituisce una «violazione oggettiva delle prerogative parlamentari, indipendentemente dalla consapevolezza soggettiva o dalle intenzioni di chi ha adottato il provvedimento», il che sarebbe imposto dalla «necessità di garantire una tutela oggettiva delle funzioni parlamentari, che non possono essere pregiudicate nemmeno indirettamente, attraverso provvedimenti che, pur non avendo intenzionalmente come destinatario il parlamentare, finiscono per coinvolgerlo», come avviene in conseguenza di «qualunque attività che implichi un’interferenza occulta e non autorizzata nel domicilio di un membro del Parlamento, a maggior ragione se finalizzata a predisporre strumenti di controllo invasivi come le intercettazioni».
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorrente chiedeva quindi che il Giudice delle leggi volesse «dichiarare la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per tramite degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in danno di quelle riferibili alla titolarità del Senato della Repubblica, conseguentemente dichiarando la nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni audio e video sopra indicati e comunque la inutilizzabilità delle captazioni così acquisite».

3. La decisione della Consulta: niente violazione dell’art. 68 Cost.


La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nel ricorso summenzionato e quelle della parte resistente, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in persona del Procuratore della Repubblica e le argomentazioni sostenute anche dalla Camera dei Deputati, anch’essa intervenuta nel giudizio in esame (la quale chiedeva l’accoglimento del ricorso proposto da parte dell’altro ramo del Parlamento), – stimava il ricorso suesposto ammissibile, ma non fondato.
In particolare, il Giudice delle leggi riteneva innanzitutto che, per trattare le questioni prospettate nel ricorso di cui sopra, fosse necessario affrontate tre distinti quesiti, e segnatamente i seguenti: (a) se le intercettazioni controverse costituissero intercettazioni “dirette” del parlamentare; (b) se, in caso di risposta negativa al primo quesito, esse fossero comunque qualificabili come intercettazioni “indirette” della stessa, sì da necessitare parimenti – secondo la costante giurisprudenza costituzionale – di un’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza; (c) se, comunque, l’accesso all’unità immobiliare da parte della polizia giudiziaria, così come effettuato nel caso di specie, abbia costituito una perquisizione domiciliare a danno del parlamentare in questione.
Premesso ciò, incominciando dal primo quesito, dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute dalle parti avverse su codesto quesito, la Consulta osservava prima di tutto come essa stessa si trovi,
per la prima volta, a declinare la guarentigia assicurata dall’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto all’ipotesi specifica (disciplinata in via ordinaria dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.) delle intercettazioni tra presenti disposte in un luogo protetto dall’art. 614 del codice penale, qual è certamente la segreteria politica del parlamentare, che integra un “domicilio” dello stesso (sentenza n. 58 del 2004, punto 3 del Considerato in diritto), denotandosi al contempo come la giurisprudenza sin qui formatasi in materia di intercettazioni abbia avuto a oggetto intercettazioni telefoniche e, in un solo caso (sentenza n. 157 del 2023), intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su un apparecchio telefonico, muovendo essa dall’assunto che l’ascolto delle conversazioni attraverso un’utenza telefonica intestata al parlamentare e da lui utilizzata integri una intercettazione “diretta” del parlamentare medesimo, come tale certamente vietata dall’art. 68, terzo comma, Cost. – nonché dall’art. 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.
Da ciò se ne faceva conseguire come fosse condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui l’intenzione soggettiva dell’autorità inquirente di indagare sulla possibile commissione di reati (anche) da parte del parlamentare non sia pertinente al fine di verificare la sussistenza di una intercettazione “diretta” a carico del parlamentare poiché, se un passaggio della sentenza n. 390 del 2007, alla quale si deve una delle prime analisi della legge n. 140 del 2003, avrebbe potuto ingenerare un simile dubbio, laddove si affermava che «la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell’operatività del regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dall’art. 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto d’indagine» (corsivi aggiunti), tuttavia, la precisazione immediatamente successiva – «[s]e quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi» – rimuove ogni equivoco, evidenziando che la preoccupazione della Corte costituzionale era, allora, essenzialmente quella di estendere la guarentigia a intercettazioni disposte su utenze diverse da quelle intestate al parlamentare, ma con lo scopo di indagare su possibili reati del parlamentare, trattandosi di un’ ipotesi, quest’ultima, che la medesima pronuncia qualificò come intercettazioni “indirette”, per le quali pure è necessaria l’autorizzazione preventiva.
Ciò posto, si notava inoltre come la giurisprudenza successiva abbia espressamente chiarito che l’intercettazione “diretta” resta qualificabile come tale semplicemente in ragione della titolarità e dell’uso effettivo dell’utenza intercettata (sentenza n. 38 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto), mentre il criterio della «direzione dell’atto d’indagine» viene in rilievo soltanto al fine di distinguere tra intercettazioni “indirette”, da un lato, e “casuali” od “occasionali”, dall’altro, tant’è vero che l’intercettazione resta diretta anche laddove le autorità inquirenti pongano sotto controllo il telefono del parlamentare al fine di acquisire informazioni su un reato attribuito (esclusivamente) a una terza persona: non a caso, la stessa sentenza n. 390 del 2007 aveva sottolineato che la garanzia di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003 si estende anche, «per diffuso convincimento», ai casi in cui il parlamentare si presenti alle autorità inquirenti come persona offesa, o comunque come persona informata sui fatti (punto 2 del Considerato in diritto).
Pur tuttavia, per il Giudice delle leggi, la trasposizione di questi principi alla tematica delle intercettazioni tra presenti disposte in un luogo indicato dall’art. 614 cod. pen. sconta però una evidente difficoltà: mentre il telefono – e in particolare il telefono cellulare – è utilizzato ordinariamente da una sola persona, un’unità immobiliare è frequentemente utilizzata da più persone,
il che pone, fisiologicamente, il problema dell’individuazione di ragionevoli limiti all’estensione della guarentigia del parlamentare rispetto alle intercettazioni tra presenti all’interno di un’unità immobiliare di cui egli sia titolare e che abbia in uso effettivo, e ciò al fine di evitare l’ovvio rischio che la contemporanea presenza di altrui titoli di godimento sulla stessa, ovvero il suo uso in comune con altre persone, possano porre anche il non parlamentare al riparo da atti di indagine esperibili nei confronti di qualunque consociato che non goda della guarentigia (sulla necessità di evitare «improprie letture estensive» delle guarentigie parlamentari, in quanto comportanti «una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione», sentenza n. 170 del 2023, punto 4.5. del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze n. 38 del 2019, punto 2.2. del Considerato in diritto, n. 74 del 2013, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 390 del 2007, punto 5.5. del Considerato in diritto).
Ora, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, si osservava che la guarentigia in parola mira non tanto a tutelare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato), quanto la «salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività» (sentenza n. 390 del 2007, punto 5.2. del Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 117 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 170 del 2023, punti 4.4. e 4.5. del Considerato in diritto, n. 38 del 2019, punto 2.4. del Considerato in diritto, nonché l’ordinanza n. 129 del 2020), facendosene conseguire da ciò che la guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., laddove declinata rispetto alle intercettazioni tra presenti all’interno dei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., non può che riferirsi ai luoghi in cui il parlamentare in concreto deve poter liberamente svolgere, in forma riservata, attività correlate all’esercizio del suo mandato parlamentare, anche indipendentemente dalla sua titolarità formale di diritti di godimento reali o personali sui luoghi medesimi, visto che simili attività sono sì certamente svolte dal parlamentare negli uffici messigli a disposizione dalla Camera di appartenenza, così come nei locali che egli abbia adibito a sua segreteria politica, ovunque situati, ma non vi è però dubbio – per riprendere un argomento sollevato con particolare enfasi nella discussione orale dalla difesa del Senato – che attività connesse all’esercizio della funzione parlamentare possono essere svolte, e sono normalmente svolte, dal parlamentare anche all’interno della sua abitazione, a prescindere dalla titolarità formale di uno specifico diritto di godimento della stessa, e a prescindere dalla circostanza che l’abitazione sia condivisa con, ovvero utilizzata assieme ad altre persone, dal momento che, all’interno di tali spazi, l’intercettazione delle conversazioni tra presenti non potrebbe ritenersi consentita senza l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.
Diversa è, però, per la Corte, la situazione allorché il parlamentare utilizzi una parte soltanto di un’unità immobiliare, che ospiti anche altre persone per lo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con l’esercizio della funzione parlamentare: come nel caso di uno studio professionale associato, o – come nella vicenda ora all’esame – di un’ampia unità immobiliare, diversa dall’abitazione e caratterizzata dalla presenza di spazi utilizzati separatamente dal parlamentare e da terze persone, perché l’eventuale titolarità di diritti di godimento sull’intera unità da parte del parlamentare non esclude, in simili ipotesi, che in concreto il parlamentare utilizzi soltanto una parte dei locali per le attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, e che altre persone utilizzino in via esclusiva – sulla base anch’esse di autonomi titoli di godimento o semplicemente in via di mero fatto – altri locali dello stesso immobile.
In simili ipotesi, in effetti, per il Giudice delle leggi, se l’intercettazione tra presenti dovrà ritenersi bensì vietata, in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, nei locali utilizzati in via esclusiva, o quanto meno anche dal parlamentare; ma non incontrerà ostacoli costituzionali rispetto ai locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti, sì da evitare improprie estensioni della guarentigia, non più coperte dalla ratio della stessa e contrastanti con il principio di eguaglianza di tutti i consociati di fronte alla legge (e più precisamente, alle norme del processo penale), spetterà comunque naturalmente all’autorità giudiziaria procedente adottare ogni necessaria cautela per individuare con precisione i locali utilizzati esclusivamente dalla persona indagata non coperta dalla guarentigia parlamentare, evitando così il rischio di installare microspie in locali nei quali anche il parlamentare svolga attività comunque riconducibili all’esercizio delle sue funzioni; restando fermo che, nell’ipotesi in cui l’individuazione effettuata ex ante si riveli ex post non corretta – in particolare, allorché le intercettazioni eseguite dimostrino che i locali in cui si trovano le microspie erano di fatto utilizzati anche dal parlamentare –, il pubblico ministero dovrà immediatamente sospendere le operazioni.
Ordunque, nel caso ora all’esame, la Consulta non riteneva che l’intercettazione tra presenti richiesta ed eseguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania fosse qualificabile come “diretta”, essendo si stata l’intercettazione in questione disposta in tre locali siti in una unità immobiliare oggetto, nella sua interezza, di contratto di comodato intestato al parlamentare, e utilizzata in parte dalla stessa senatrice, ma, tuttavia, l’intercettazione era stata richiesta e ottenuta dalla Procura, originariamente, nel solo locale utilizzato dal convivente quale segreteria politica, sulla base – peraltro – di un autonomo titolo di godimento, assicurato da un precedente contratto di comodato che non risultava essere mai stato risolto, fermo restando che l’autorizzazione era stata poi estesa, su richiesta della Procura, alla luce dell’esito dell’accesso operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un primo provvedimento del GIP, durante il quale gli operanti avevano accertato l’uso esclusivo, da parte dello stesso onorevole locale, di tre soli locali (rispetto ai dodici di cui si compone l’unità immobiliare in questione, per una superficie, come detto, di oltre 350 metri quadri), sulla base degli indici esteriori puntualmente descritti nella nota di servizio del 27 luglio 2019, consistenti in sostanza nella presenza di oggetti univocamente riferibili all’indagato, considerato oltre tutto come un tale accertamento avesse trovato conferma ex post nelle risultanze delle intercettazioni ivi attivate, che hanno registrato solo in otto occasioni, nell’arco di un anno e mezzo, la voce del parlamentare nazionale, a volte (secondo quanto riferito dalla Procura, e non contestato dal ricorrente) proveniente da locali attigui, a fronte di un elevatissimo numero di conversazioni che avevano impegnato l’indagato, essendo proprio ciò, per la Corte, che attesta l’adeguatezza delle cautele adottate dalla polizia giudiziaria, in fase di esecuzione della misura, per evitare che le intercettazioni fossero eseguite in locali abitualmente utilizzati anche dalla parlamentare, o addirittura in via esclusiva da quest’ultima.
Chiarito il primo quesito, venendo dunque a trattare il secondo, il Giudice delle leggi denotava innanzitutto che il fatto che le intercettazioni controverse non fossero qualificabili come “dirette” contro il parlamentare, non escludeva peraltro che esse potessero, in ipotesi, qualificarsi come indirettamente rivolte contro la stessa, e come tali rivelarsi comunque illegittime in assenza di un’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, sulla base della costante giurisprudenza costituzionale.
Invero, per i giudici di legittimità costituzionale, a tale possibilità – che costituiva per l’appunto oggetto del quesito sub (b) – alludeva chiaramente lo stesso ricorrente, allorché insiste sulla circostanza che la parlamentare era legata da relazione affettiva e di convivenza con l’indagato: circostanza, questa, ben nota alla Procura, e che rendeva prevedibile – in termini, anzi, di «altissima probabilità»– che le intercettazioni disposte a carico di quest’ultimo avrebbero interessato anche la parlamentare.
Invero, il requisito stabilito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui le intercettazioni “indirette” sarebbero quelle finalizzate al «precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare» (sentenza n. 227 del 2023, punto 7 del Considerato in diritto), non potrebbe essere escluso da un «semplice atto formale», come l’iscrizione della notizia di reato nei confronti di un soggetto diverso dal parlamentare, ogniqualvolta la «sicura abitualità» del rapporto di quest’ultimo con la persona indagata, sostenuto dal ricorrente, rendeva, appunto, altamente probabile la captazione e registrazione di conversazioni che coinvolgano anche il parlamentare.
D’altronde, si rammentava a tal proposito come la nozione di intercettazioni “indirette” sia stata elaborata dalla giurisprudenza costituzionale al fine di evitare elusioni della guarentigia costituzionale, sì da estendere il regime autorizzativo previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost. e dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 anche a intercettazioni che, pur non essendo disposte su un’utenza telefonica intestata al parlamentare o comunque nella sua piena disponibilità, siano in effetti mirate ad acquisire informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di un’imputazione penale a carico dello stesso parlamentare, fermo restando che, al contempo, la nozione di intercettazione “indiretta” è funzionale, nella giurisprudenza costituzionale, a segnare il confine con le intercettazioni “casuali” o – secondo la denominazione adottata nelle pronunce più recenti – “occasionali” del parlamentare, per le quali non opera il regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dalla Costituzione, ma per la cui utilizzazione nei soli procedimenti penali contro il parlamentare l’art. 6 della legge n. 140 del 2003 (come inciso dalla sentenza n. 390 del 2007) richiede l’autorizzazione successiva da parte della Camera di appartenenza, deducendosi contestualmente come la nozione di intercettazioni “indirette” sia stata per la prima volta oggetto di esteso esame da parte della Corte costituzionale proprio nella sentenza n. 390 del 2007; in particolare, in tale pronuncia, la Consulta osservava come si sia evidenziata la necessità di evitare elusioni della garanzia dell’autorizzazione preventiva attraverso l’estensione del requisito dell’autorizzazione preventiva ogniqualvolta l’autorità giudiziaria intenda sottoporre a intercettazioni «utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare», e ciò con l’intenzione di «captare, in realtà, le comunicazioni di quest’ultimo» (punto 5.3. del Considerato in diritto; in senso analogo, sentenza n. 38 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto), fermo restando però che la sentenza n. 390 del 2007 ha, invece, ritenuto esulare dall’ambito della garanzia dell’autorizzazione preventiva «le intercettazioni “casuali” o “fortuite”, rispetto alle quali – proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare – l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza» (punto 5.3. del Considerato in diritto, corsivo aggiunto).
Ebbene, rispetto a queste intercettazioni, l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 ha previsto – pur nel silenzio dell’art. 68, terzo comma, Cost. sul punto – un regime di autorizzazione successiva della Camera di appartenenza alla loro utilizzazione in sede processuale; regime che la stessa sentenza n. 390 del 2007 ha stabilito non essere applicabile nell’ipotesi in cui esse debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare.
Tra l’altro, la recente giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, fornito significative precisazioni rispetto a quanto affermato dalla Consulta a partire dalla sentenza n. 390 del 2007, nel quadro di una complessiva puntualizzazione dei rapporti tra l’autorizzazione “preventivaex art. 4 e quella “successivaex art. 6 della legge n. 140 del 2003; precisazioni, questo, rispetto alle quali, per il Giudice delle leggi, la difesa del Senato avrebbe omesso di confrontarsi.
«Il carattere abituale delle conversazioni tra il soggetto indagato e il parlamentare» – ha osservato in particolare la sentenza n. 227 del 2023 – «non è di per sé sufficiente a rendere quest’ultimo destinatario di una specifica attività di indagine, elevandolo a bersaglio dell’atto investigativo; né, quindi, la sola prevedibilità dell’interlocuzione tra l’indagato e il parlamentare rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003 affinché possa essere proseguita l’attività di captazione sull’utenza telefonica del primo» (punto 8.2. del Considerato in diritto). Ciò che conta – ha ribadito la pronuncia, citando l’immediato precedente rappresentato dalla sentenza n. 157 del 2023 (punto 9.2. del Considerato in diritto) – è soltanto la «ricorrenza dell’intento, associato alla “direzione dell’atto di indagine”, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare».
La prova di tale intento, quindi, non presuppone che il parlamentare sia anche iscritto formalmente nel registro negli indagati; anzi, se un simile requisito potrebbe dare adito a prassi abusive da parte degli inquirenti, che resterebbero così liberi di svolgere indagini a carico di parlamentari semplicemente omettendo di iscriverli nel registro, tuttavia, come precisato ancora dalla sentenza n. 227 del 2023, una intercettazione “indiretta” del parlamentare, bisognosa di autorizzazione preventiva, presuppone comunque la dimostrazione di «indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale» (punto 8.1. del Considerato in diritto); dimostrazione da svolgersi «in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto che l’individuazione dell’intento perseguito da parte dell’autorità procedente risulterebbe evidente solo ove si accertasse una strategia volta a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, senza il rispetto delle procedure previste dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003» (sentenza n. 157 del 2023, punto 9.1. del Considerato in diritto) e, segnatamente, una dimostrazione, come precisato ancora la sentenza n. 157 del 2023, tale deve essere avvalorata «da elementi connotati da particolare evidenza» (punto 9.2. del Considerato in diritto).
Quando, invece, «il difetto di tale strategia sia comprovato dall’assenza di univocità dei singoli atti d’indagine a perseguire tale obiettivo, la Consulta riteneva come l’ingresso del parlamentare nel perimetro delle intercettazioni ricada nell’ambito dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, a ciò non ostando la eventuale ed episodica emersione delle sue comunicazioni tra quelle oggetto di captazione» (sentenza n. 157 del 2023, punto 9.1. del Considerato in diritto).
In definitiva: dalla recente giurisprudenza costituzionale emerge chiaramente che, allorché le conversazioni del parlamentare vengano captate nell’ambito di intercettazioni disposte a carico di terzi e non siano riconducibili a una strategia investigativa volta ad acquisire elementi di reità a carico dello stesso parlamentare, tali conversazioni debbono ritenersi non già “indirette”, ma “occasionali” (per questa terminologia, definita «più appropriata» rispetto alla nozione di intercettazioni “casuali”, sentenza n. 157 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto, nonché sentenze n. 227 del 2023, punto 7 del Considerato in diritto e n. 117 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto); e ciò anche se la possibilità di captare comunicazioni del parlamentare fosse ex ante prevedibile dalle autorità inquirenti, in ragione della frequenza dei rapporti tra la persona indagata e il parlamentare.
La contraria soluzione finirebbe, in effetti, ad avviso della Corte, per sacrificare irragionevolmente l’interesse dell’ordinamento (riconducibile quanto meno all’art. 112 Cost.) all’accertamento di reati commessi da una persona indagata che non goda delle guarentigie parlamentari, ogniqualvolta essa abbia contatti frequenti, abituali o in ipotesi addirittura di convivenza con un parlamentare, in violazione altresì dello stesso principio di eguaglianza tra tutti i consociati di fronte alla legge penale e alla sua applicazione, tanto più se si considera che la guarentigia del parlamentare le cui conversazioni vengano in tal modo captate rimane, d’altra parte, tutelata sotto un duplice e concorrente profilo e, segnatamente, in prima battuta, dall’obbligo di distruzione dei relativi verbali e trascrizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, laddove essi risultino irrilevanti ai fini del procedimento; e in seconda battuta dal meccanismo dell’autorizzazione successiva di cui comma 2 dello stesso art. 6, che affida alla Camera di appartenenza la valutazione se autorizzare l’utilizzazione delle intercettazioni del parlamentare nei procedimenti in cui le sue conversazioni, pur se “occasionalmente” captate (ossia al di fuori di una preventiva strategia investigativa a suo carico), abbiano rivelato ex post indizi di reità a suo carico, inducendo il pubblico ministero a formulare accuse penali nei suoi confronti (in questo senso, sentenza n. 157 del 2023, punto 10.1. del Considerato in diritto), restando ferma, infine, la possibilità che un’attività di intercettazione, legittimamente avviata nei confronti di terzi e nel cui ambito siano state “occasionalmente” captate comunicazioni del parlamentare, possa – a partire da una certa data in poi – evidenziare un «mutamento di obbiettivi» dell’indagine (sentenze n. 117 del 2024, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 227 del 2023, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 113 del 2010, punto 3.3. del Considerato in diritto), con conseguente finalizzazione di quest’ultima – in seguito alle informazioni casualmente apprese dalle conversazioni del parlamentare – a verificare una sua possibile responsabilità penale.
A partire da questo momento, in effetti, le intercettazioni successive che riguardino il parlamentare dovrebbero essere qualificate come “indirette” (anziché come meramente occasionali), con conseguente loro nullità e radicale inutilizzabilità laddove il pubblico ministero non abbia chiesto alla Camera di appartenenza l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003 per la prosecuzione delle medesime intercettazioni (così una parte delle intercettazioni controverse nel caso deciso dalla citata sentenza n. 227 del 2023, punti 8.1. e seguenti).
Orbene, per la Corte, alla luce di tali principi, deve escludersi che le (numericamente esigue) intercettazioni che hanno interessato la parlamentare fossero qualificabili come “indirette”, e fossero pertanto bisognose di autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza.
Il rapporto di convivenza tra la stessa e l’indagato, e ancor più la circostanza che entrambi utilizzassero stabilmente diversi locali della stessa unità immobiliare per ospitare le rispettive segreterie politiche, se rendevano, invero, agevolmente prevedibile per la Procura resistente che in qualche occasione potessero essere captate e registrate anche conversazioni tra la prima e il secondo, tuttavia, ciò non bastava a qualificare queste (rare) intercettazioni come “indirette” considerato che, ai fini di tale qualificazione, sarebbe stato necessario, altresì, dimostrare, ad avviso del Giudice delle leggi, la sussistenza di una strategia investigativa oggettivamente volta ad acquisire elementi di reità a carico della stessa parlamentare, cosa che però non ritenuta sussistente nel caso di specie, non essendo essa evincibile in alcun modo dalle circostanze di fatto, il che segna, tra l’altro, una differenza essenziale rispetto al caso deciso con la sentenza n. 227 del 2023, in cui – invece – le informazioni raccolte mediante le intercettazioni disposte a carico di terzi erano state poste a base delle contestazioni formulate dalle autorità inquirenti nei confronti dello stesso parlamentare.
Restava, a questo punto della disamina, per la Corte di legittimità, sciogliere il quesito sub (c): “ossia se, come sostenuto dal ricorrente, l’accesso della polizia giudiziaria all’unità immobiliare e l’attività di accertamento dell’effettiva disponibilità dei locali in capo all’on. S., compiuti nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, abbiano o meno integrato una perquisizione domiciliare a danno della sen. S., non previamente autorizzata del Senato, in violazione dell’art. 68, secondo comma, Cost.”.
In particolare, il Giudice delle leggi, dopo avere fatto presente come la prospettazione del Senato si basasse, “in sintesi, sui seguenti argomenti: – gli uffici adibiti a segreteria politica di un parlamentare costituiscono un suo “domicilio” ai sensi dell’art. 68, secondo comma, Cost.; – la nozione di «perquisizione» ai sensi di tale norma costituzionale non può essere confinata agli accessi in un domicilio finalizzati a ricercare il corpo del reato o cose ad esso pertinenti, secondo la nozione prevista dall’art. 247 cod. proc. pen., estendendosi piuttosto a ogni «ingresso clandestino» nel domicilio del parlamentare e alla conseguente attività volta a installare dispositivi di captazione, che comprende in particolare la «ricerca accurata del luogo più idoneo per posizionarl[i]» e la «ricerca di oggetti o documenti» che possano ricondurre il singolo spazio all’indagato o al parlamentare; – tale nozione corrisponderebbe a quella enucleata dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della guarentigia parlamentare in parola, in forza della quale rientrerebbero «nel significato di perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 68 cost. tutte quelle attività che comportano la violazione del domicilio di un parlamentare e che, con valutazione “ex ante”, possono indifferentemente portare al reperimento di cose o di tracce del reato, anche se in concreto non siano trovate e comunque non siano sequestrate cose pertinenti al reato» (Cass. n. 11170 del 2009)”, si notava oltre tutto come, a sostegno di tale prospettazione, la difesa del ricorrente evocasse altresì l’unico precedente della Consulta che si era confrontato ex professo con il tema delle perquisizioni domiciliari a carico del parlamentare, la sentenza n. 58 del 2004, in cui si è ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verona, allora resistente, avesse violato l’art. 68, secondo comma, Cost..
Ordunque, sul punto, se il Giudice delle leggi stimava anzitutto necessario ribadire che nessun dubbio sussiste sulla riconducibilità di una segreteria politica alla nozione di «domicilio» ai fini della garanzia di cui all’art. 68, secondo comma, Cost. (così la stessa sentenza n. 58 del 2004, punto 3 del Considerato in diritto), siffatto organo di rilevanza costituzionale, tuttavia, reputava come non potesse convenire con la difesa del ricorrente (né con la difesa della Camera dei deputati, intervenuta ad adiuvandum) sulla qualificazione delle attività svolte dalla Procura resistente nel caso in esame come perquisizione domiciliare.
In effetti, per la Corte, comunque si voglia ricostruire il concetto di «perquisizione» ai sensi dell’art. 68, secondo comma, Cost., non vi è dubbio che l’espressione in parola evochi, già sotto il profilo etimologico, non già qualsiasi accesso in un determinato luogo non autorizzato dall’eventuale titolare dello ius excludendi, ma un’attività di “ricerca” compiuta nel luogo medesimo; un’attività di ricerca, più precisamente, che non può che avere a oggetto persone o cose comunque correlate alla commissione di un reato.
Se poi una perquisizione ai sensi della norma costituzionale all’esame debba essere necessariamente funzionale al sequestro delle cose medesime o all’arresto di una persona, ovvero possa anche semplicemente essere finalizzata all’individuazione, durante le operazioni della polizia giudiziaria, di tracce del reato o comunque di evidenze della sua commissione, delle quali possa essere fornita una documentazione fotografica o di altra natura, per la Corte è questione diversa, cui non è necessario dare risposta in sede di giustizia costituzionale, atteso come, nel caso in esame, sia pacifico come l’ingresso della polizia giudiziaria nell’unità immobiliare fosse stato finalizzato non già a individuare – durante l’accesso – persone, cose o tracce pertinenti al reato; bensì, esclusivamente, a collocare microspie nel locale che sarebbe stato individuato come in uso esclusivo all’indagato, vale a dire una cosa che gli operanti puntualmente fecero, peraltro collocando altre microspie in ulteriori due locali, che erano apparsi del pari in uso al solo indagato.
L’accesso in questione – che necessariamente doveva essere realizzato all’insaputa di chi frequentava i locali, affinché non risultasse frustrato ogni effetto utile dell’intercettazione – doveva piuttosto, per la Consulta, qualificarsi come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione di un mezzo di ricerca della prova (l’intercettazione tra presenti in un luogo indicato dall’art. 614 cod. pen.) previsto in via astratta dal codice di rito (artt. 266 e 267 cod. proc. pen.) e debitamente autorizzato dal GIP, essendo ciò che marcava l’essenziale differenza tra il caso ora all’esame e quello deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2004, in cui la Procura veronese aveva ordinato precisamente di procedere alla perquisizione dei locali indicati quali segreteria politica di un parlamentare.
In effetti, per i giudici di legittimità costituzionale, se, rispetto alla generalità dei consociati, il carattere legittimo di una simile attività prodromica – pur nel silenzio, sul punto, del codice di rito – deriva dal suo essere passaggio intermedio necessario (e comunque non eccedente rispetto allo scopo) rispetto all’esecuzione del provvedimento autorizzativo dell’intercettazione tra presenti (così Cass. n. 47331 del 2005; analogamente anche Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 5 novembre-9 dicembre 2003, n. 46963), sicché l’attività in questione – una volta che ne sia esclusa la qualifica di «perquisizione» – in tanto potrà essere considerata legittima, in quanto possa essere considerata legittima l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, sulla base della pertinente disciplina codicistica nonché degli artt. 14 e 15 Cost., il medesimo criterio non può non valere, ad avviso del Giudice delle leggi, anche con riguardo alla speciale posizione del parlamentare: rispetto al quale la legittimità dell’ingresso finalizzato all’installazione di microspie dovrà però essere vagliata sulla scorta dell’interpretazione della norma costituzionale che opera quale lex specialis per le intercettazioni del parlamentare, nonché della legge ordinaria che ne precisa la disciplina: e dunque del terzo, anziché del secondo comma, dell’art. 68 Cost., oltre delle disposizioni attuative di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003.
Con riferimento, dunque, ai luoghi in cui un’intercettazione tra presenti debba essere considerata direttamente rivolta a captare le conversazioni del parlamentare, neppure potrebbe porsi il quesito relativo alla legittimità di un ingresso clandestino finalizzato all’installazione di microspie in quei medesimi luoghi, ove l’intercettazione ambientale non fosse stata preventivamente autorizzata dalla Camera di appartenenza.
Specularmente, però, rispetto ai luoghi in cui l’intercettazione deve in linea di principio ritenersi consentita – e segnatamente nei locali utilizzati in via esclusiva da persone diverse dal parlamentare, ancorché quest’ultimo sia formalmente titolare di un diritto personale o reale di godimento sull’intero immobile– dovrà necessariamente riconoscersi anche la legittimità dell’ingresso della polizia giudiziaria nei medesimi locali, al solo fine di installare le microspie in esecuzione di un provvedimento legittimo del GIP, adottato in conformità alle norme processuali vigenti applicabili a qualunque consociato, fermo restando che, per la Consulta, la medesima conclusione si impone anche nell’ipotesi in cui, per raggiungere tali locali, sia necessario transitare attraverso locali usati anche dal parlamentare, come l’ingresso o i corridoi (o, in ipotesi, l’androne e le scale dell’edificio, di proprietà condominiale), e sempre che gli operanti non eccedano rispetto a tale finalità, poiché, a ragionare diversamente, l’esecuzione di un provvedimento legittimamente adottato nel quadro di un’indagine penale che coinvolge, esclusivamente, uno o più soggetti non coperti dalla prerogativa parlamentare verrebbe di fatto vanificata, in conseguenza di un mero ostacolo fattuale, senza che ciò sia necessario per assicurare tutela effettiva alle funzioni parlamentari, con ciò realizzandosi una impropria estensione delle guarentigie previste dall’art. 68 Cost. a soggetti non investiti di tali funzioni.
Ordunque, sulla base di tali criteri, si escludeva quindi che la polizia giudiziaria, nel caso di specie, avesse ecceduto rispetto a quanto strettamente necessario a eseguire il provvedimento autorizzativo del GIP, e comunque rispetto a quanto consentito allo stesso GIP (e ancor prima alla Procura, in sede di richiesta del provvedimento autorizzativo) sula base di una corretta interpretazione dell’art. 68 Cost. e dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003, perché il minimum di verifiche sui luoghi richiesto dal GIP risultava in effetti essere stato adempiuto dalla polizia giudiziaria sulla base di una ricognizione meramente estrinseca degli oggetti presenti nei diversi locali dell’unità immobiliare, dalla cui verifica in parola si era potuto addivenire alla conclusione che l’attribuzione di tre locali anziché di uno solo, come si era ipotizzato in sede di richiesta del provvedimento autorizzativo, fosse in uso del solo indagato, e tale attribuzione era stata effettuata al fine esclusivo di installare ulteriori microspie, per la cui concreta attivazione – rispetto ai due locali ulteriori rispetto a quello oggetto del primo provvedimento – la Procura aveva dovuto richiedere e ottenere un nuovo provvedimento autorizzativo del GIP.
Con le medesime modalità, gli operanti risultavano aver inoltre individuato «l’ufficio in accertato utilizzo del Sen. V. S.», che conseguentemente «non veniva interessato da alcun tipo di operazione».
Anche sotto il profilo da ultimo esaminato, in conclusione, si riteneva la non fondatezza del ricorso.

4. Considerazioni finali: una pronuncia da leggere alla luce del caso concreto


 La Consulta affronta una questione molto delicata, ossia il tema riguardante le guarentigie riconosciute a un parlamentare, nell’ambito delle prerogative a costui costituzionalmente riconosciute, laddove debbano essere espletati degli incombenti investigativi nei confronti di una persona che conviva con lui (nella specie, intercettazioni ambientali).
Orbene, nel caso di specie, come abbiamo avuto sin qui modo di vedere, la Corte costituzionale si confronta con le risultanze investigative per escludere che ci siano state violazioni di ordine costituzionale nei confronti del parlamentare coinvolto, suo malgrado, nella vicenda giudiziaria che ha riguardato il suo convivente.
Resta il fatto che, a modesto avviso di chi scrive, il giudizio, a cui è giunta la Consulta nella decisione qui in esame, si fonda principalmente sulle risultanze investigative, in assenza di appurare le eventuali censure difensive che avrebbe potuto fare l’indagato (il quale non ha partecipato in alcun modo nel giudizio qui in esame, non essendosi costituito).
Sicuramente, e su questo siamo totalmente d’accordo con i giudici di legittimità costituzionale, il fatto che taluni frequenti un soggetto che goda di taluni immunità, non può rappresentare un modo attraverso il quale creare delle zone d’ombra che rimarrebbero tali solo perché si frequenta una persona che gode di particolari garanzia costituzionalmente riconosciutele, ma resta pur sempre qualche perplessità su un giudizio che si basi sulla sola valutazione compiuta da una parte nel processo (in questo caso procedimento) penale, senza che ci sia un previo contraddittorio tra le parti (anche se, in tale situazione, la scelta di non costituirsi è dipesa esclusivamente da chi poteva farlo, e non l’ha fatto).
Si auspica quindi che tale pronuncia rilevi, in punto di diritto, in relazione ai soli casi in cui la Consulta sia chiamata a decidere fattispecie analoghe a quella qui in esame, e non diventi invece un principio di diritto applicabile in maniera generica e indiscriminata in presenza di casi divergenti rispetto a quello trattato nella decisione qui in commento.
Questa è almeno la modesta opinione di chi scrive.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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