Inosservanza provvedimento: reato art. 650 c.p. non sussiste

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Il reato di cui all’art. 650 c.p. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 650)
Per approfondire: La Riforma Cartabia della giustizia penale Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n.17032 del 12-12-2022

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Indice

1. La questione


Il Tribunale di Messina in composizione monocratica affermava la responsabilità penale di una persona imputata in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p., per non avere ottemperato ad un’ordinanza sindacale.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’accusato proponeva ricorso per Cassazione che, tra i motivi ivi addotti, deduceva i seguenti: 1) violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 650 c.p., 4 e 5, perché, ad avviso del ricorrente, l’ordinanza in questione era stata emessa nell’interesse di privati cittadini e non della collettività, mirando a tutelare la privata incolumità dei confinanti; 2) violazione dell’art. 650 c.p. e vizio di motivazione perché, per la difesa, vi sarebbe stato nel caso di specie un contrasto tra la motivazione, che parlava anche di tutela della pubblica incolumità, e lo stesso contenuto dell’ordinanza sindacale inosservata, che individuava la propria finalità nella tutela della privata incolumità dei confinanti tramite la prescrizione di un insieme sistematico di opere atte all’eliminazione degli inconvenienti verificatisi sulla proprietà confinante.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti fondati atteso che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell’interesse della collettività, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 650 c.p. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini (Sez. 1, n. 46004 del 21/10/2014: fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell’imputato per non aver ottemperato all’ordinanza sindacale di demolizione di un muro pericolante, in quanto il giudice di merito non aveva precisato se la situazione di pericolo riguardasse un’area privata o pubblica).
Orbene, dal momento che, nella fattispecie in esame, l’ordinanza de qua era stata emessa per tutelare la privata incolumità nei confronti dei confinanti, il provvedimento impugnato era annullato senza rinvio per insussistenza del fatto.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarita, sotto un peculiare profilo, la portata applicativa della norma incriminatrice preveduta dall’art. 650 cod. pen. che, come è noto, dispone che chiunque “non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente conforme, che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, è necessario che il provvedimento violato sia stato emesso nell’interesse della collettività, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 650 c.p. non sussiste nel caso di inosservanza di provvedimento adottato nell’interesse di privati cittadini.
Ove, invece, un provvedimento di questo genere sia emesso nell’interesse di privati, ben potrà, il destinatario di esso, contestare una sua eventuale violazione, laddove da ciò scaturisca una sua incriminazione per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, nei modi e nelle forme prevedute dal codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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