Inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società appellata ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale

Lazzini Sonia 09/09/10
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Questo in base al decorso di un rilevantissimo lasso temporale dal fatto oggetto di accertamento penale, al suo carattere del tutto episodico, alle concrete modalità di commissione dello stesso

Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata avverso il provvedimento con cui la stessa è stata esclusa, per carenza del requisito della moralità professionale, dalla gara indetta dall’Università degli Studi di Milano- Bicocca per l’affidamento del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici.

Nel dettaglio, a fondamento del contestato provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato la sussistenza, a carico dell’amministratore delegato della società esclusa, di sentenza penale di condanna a causa dell’esposizione in un bancone frigo, collocato in una delle mense aziendali in gestione, di latticini e yogurt ad una temperatura compresa tra gli 8 e gli 11 gradi centigrado, superiore a quella prescritta di 4 gradi.

Il primo giudice, disattesa l’eccezione di improcedibilità dedotta dall’Amministrazione, ha accolto il ricorso sul rilievo della inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società ricorrente ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale.

Propone gravame l’amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 7 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

 

Il ricorso va respinto.

Non merita accoglimento il primo motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado, dedotta dall’Amministrazione sul rilievo della intervenuta riammissione in gara della società esclusa.

E’ sufficiente osservare, al riguardo, che la riammissione ha costituito l’effetto dell’ordinanza cautelare adottata in seno alla vicenda processuale, dalla quale ha mutuato, quindi, l’indefettibile carattere di precarietà e non definitività.

Quanto al merito, il Collegio non può non condividere le argomentazioni svolte dal primo giudice nel sostenere l’inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società appellata ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale.

*****, sul punto, considerare che l’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 dispone l’esclusione dalla gara per l’affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

Ebbene, come correttamente osservato dal giudice territoriale, il decorso di un rilevantissimo lasso temporale dal fatto oggetto di accertamento penale, il suo carattere del tutto episodico, le concrete modalità di commissione dello stesso, la sua non agevole riferibilità alla carica ricoperta dal dott. G., la difficile comparabilità del servizio oggetto della contestata procedura di gara con la più complessa e delicata attività di ristorazione nell’ambito della quale è stata commessa la violazione valorizzata in sede di adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, inducono a concludere per l’inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società appellata ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale.

Alla stregua delle esposte ragioni va respinto il gravame.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4440 dell’ 8 luglio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 04440/2010 REG.DEC.

N. 05993/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5993 del 2006, proposto da:
Universita’ degli Studi di Milano “Bicocca”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Controinteressata Services Italia S.r.l.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE III n. 01124/2006, resa tra le parti, concernente APPALTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. **************** e udito l’avvocato dello Stato *********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con la sentenza gravata è stato accolto il ricorso proposto dalla società odierna appellata avverso il provvedimento con cui la stessa è stata esclusa, per carenza del requisito della moralità professionale, dalla gara indetta dall’Università degli Studi di Milano- Bicocca per l’affidamento del servizio di piccola ristorazione mediante distributori automatici.

Nel dettaglio, a fondamento del contestato provvedimento l’Amministrazione ha valorizzato la sussistenza, a carico dell’amministratore delegato della società esclusa, di sentenza penale di condanna a causa dell’esposizione in un bancone frigo, collocato in una delle mense aziendali in gestione, di latticini e yogurt ad una temperatura compresa tra gli 8 e gli 11 gradi centigrado, superiore a quella prescritta di 4 gradi.

Il primo giudice, disattesa l’eccezione di improcedibilità dedotta dall’Amministrazione, ha accolto il ricorso sul rilievo della inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società ricorrente ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale.

Propone gravame l’amministrazione ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata di cui chiede l’annullamento.

All’udienza del 7 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Non merita accoglimento il primo motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado, dedotta dall’Amministrazione sul rilievo della intervenuta riammissione in gara della società esclusa.

E’ sufficiente osservare, al riguardo, che la riammissione ha costituito l’effetto dell’ordinanza cautelare adottata in seno alla vicenda processuale, dalla quale ha mutuato, quindi, l’indefettibile carattere di precarietà e non definitività.

Quanto al merito, il Collegio non può non condividere le argomentazioni svolte dal primo giudice nel sostenere l’inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società appellata ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale.

*****, sul punto, considerare che l’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 dispone l’esclusione dalla gara per l’affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

Ebbene, come correttamente osservato dal giudice territoriale, il decorso di un rilevantissimo lasso temporale dal fatto oggetto di accertamento penale, il suo carattere del tutto episodico, le concrete modalità di commissione dello stesso, la sua non agevole riferibilità alla carica ricoperta dal dott. G., la difficile comparabilità del servizio oggetto della contestata procedura di gara con la più complessa e delicata attività di ristorazione nell’ambito della quale è stata commessa la violazione valorizzata in sede di adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione, inducono a concludere per l’inidoneità del precedente penale risultante a carico dell’amministratore delegato della società appellata ad incidere in senso negativo sulla sussistenza del prescritto requisito della moralità professionale.

Alla stregua delle esposte ragioni va respinto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

*****************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

******************, Consigliere

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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