Indennizzo diretto: va citato anche il danneggiante?

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Con l’ordinanza n. 21896 del 2017 la Sesta Sezione della Cassazione Civile ha affrontato l’annosa questione delle parti legittimate in causa nei giudizi di risarcimento relativi ai sinistri tra veicoli e con lesioni di lieve entità, che costituiscono, in assoluto, la gran parte degli incidenti stradali. Nella specie, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rimesso la causa davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura civile perché la cessionaria del credito nell’ambito dell’incidente stradale non aveva convenuto in giudizio anche il danneggiante.

 

Per la Suprema Corte, quando il danneggiato nel sinistro stradale promuove l’azione per il risarcimento diretto nei confronti della propria assicurazione, il danneggiante è litisconsorte necessario nella causa, analogamente al caso in cui viene proposta l’azione nei confronti dell’assicurazione del responsabile. Questo perché le compagnie assicurative devono comunque regolare i rapporti fra loro e bisogna evitare che il responsabile del sinistro possa affermare l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento che il giudice compie nei confronti dell’assicurazione del danneggiato.

 

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La questio, anche se in modo non esplicito, era stata già richiamata in diverse pronunce: Cass. Civ. 2 dicembre 2014 n. 25421 e 22 novembre 2016 n. 23706, nelle quali è stato affermato che “il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’art. 149 d.lgs 209/05 ed ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo.”

 

Nell’ordinanza in commento si evince che “l’azione diretta di cui all’art. 149 non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria.” In altri termini il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 si fonda su una sorta di accollo ex lege a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell’assicuratore.

 

Per gli Ermellini, quindi, l’azione stabilita dall’articolo 149 CdA, non risulta diversa da quella di cui all’articolo 144, comma 3, in cui il danneggiato propone l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile. Quest’ultima, presenta, infatti, tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario: le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto e non si comprende perché a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario.

 

Conclude la Corte enunciando il seguente principio di diritto:

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile».

 

A parere di chi scrive, tale principio sarà fonte di notevoli contrasti considerato che l’orientamento giurisprudenziale maggioritario di merito ha sempre ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell’azione risarcitoria, la sola citazione in giudizio della propria compagnia nei casi previsti dall’articolo 149 C.d.A., sia in ragione del tenore letterale della norma e sia per le esigenze di celerità della procedura stessa.

Sentenza collegata

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Avv. Fornaro Pasquale

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