Incompatibilità del consigliere comunale, chiarimenti in parere regionale

Redazione 20/03/14
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Lilla Laperuta

Nel  parere 7861 del 14 marzo 2014 la regione Friuli Venezia Giulia risponde ad una richiesta di chiarimenti posta da un ente che chiede di conoscere se sussistano cause di incompatibilità nel caso in cui al consigliere di un Comune, partecipante a un’associazione intercomunale, venga affidato, con procedura aperta, da un Ufficio comune dell’associazione, un incarico professionale da svolgersi presso i comuni associati. Si afferma nel parere che la suddetta circostanza, comporta un potenziale conflitto di interessi tra i due ruoli dallo stesso ricoperti: quello di soggetto controllato, in relazione all’incarico professionale conferitogli e quello di controllore in relazione alla propria appartenenza all’organo consiliare del Comune, con il conseguente sorgere della causa d’incompatibilità di cui all’articolo 63, comma 1, n. 2 D.Lgs. 267/2000. Tale comma, è utile ricordare,  prevede che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia.

Nel caso in esame, l’incarico professionale affidato al consigliere può essere ricondotto alternativamente ai ‘servizi’ o agli ‘appalti’ contemplati dalla citata norma. Come affermato dalla Cassazione civile, Sez. I, nella sentenza n. 550 del 16-01-2004, si ricorda nel parere, la ratio della causa di incompatibilità di cui al citato articolo 63, D.Lgs. 267/2000 risiede «nell’esigenza di impedire che possano concorrere all’esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l’imparzialità».

In altri termini, la norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici con l’ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuar all’ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l’insorgere di una posizione di conflitto di interessi.

 

 

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