Incentivate le conciliazioni nei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi dei professionisti

Redazione 23/08/12
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Lilla Laperuta

 E’ in vigore da oggi  (G.U. 22-8-2012 n. 195) l’atteso regolamento del Ministero della Giustizia, D.M. 20 luglio 2012, n. 140, relativo ai parametri da adottare da parte del giudice che deve procedere alla liquidazione dei compensi dei professionisti. L’emanazione del regolamento, si ricorda,  si è imposta, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ex art. 9, comma 1,  D.L. 1/2012 (conv. con L. 27/2012), e della previsione, al successivo comma 2, di un apposito regolamento cui veniva demandata la fissazione dei parametri di riferimento nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.

Nel  provvedimento, all’art. 2,  le prestazioni professionali forensi, sono distinte in  attività stragiudiziale e giudiziale; queste ultime  sono a loro volte distinte in attività: penale, civile,  amministrativa  e tributaria.

L’attività stragiudiziale, si nota in particolare,  è liquidata tenendo conto del valore e della  natura  dell’affare,  del  numero  e  dell’importanza  delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei  risultati  e dei  vantaggi,  anche  non   economici,   conseguiti   dal   cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.  Va tenuto inoltre conto delle ore complessive impiegate  per  la prestazione, valutate anche secondo il valore di  mercato  attribuito alle stesse.

Qualora l’affare dovesse concludersi con una conciliazione,  il  compenso sarà  aumentato fino al  40  per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti liquidabile a norma dei criteri che precedono (art. 3 comma 3).

Una previsione importante questa, si è osservato,  perché indice della sensibilità del Governo nei confronti del favor per gli accordi delle parti alternativi all’accesso alla giustizia, favor che si concreta anche incentivando i consulenti delle parti a concludere accordi di conciliazione. Di qui la scelta  di rendere economicamente più vantaggiosa quest’opzione.
Principio quest’ultimo, poi, confermato dal successivo quinto comma dell’art. 4 che, con riferimento all’attività giudiziale, consente l’aumento del compenso fino al 25 per cento in più rispetto a quello liquidabile nel caso in cui il procedimentosi chiuda con una conciliazione.

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