Inammissibilità dell’appello per tardiva impugnazione ex art. 585 c.p.p.

L’appello è inammissibile se proposto oltre i termini previsti dall’art. 585 c.p.p.: modalità e criteri per la dichiarazione di inammissibilità.

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Come va dichiarata l’inammissibilità dell’appello scaturita dal mancato rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 24579 del 6-05-2025

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Indice

1. La questione: ammissibilità dell’appello


La Corte di Appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile, perché tardivo, un appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di Locri, che aveva dichiarato colpevole l’imputato del reato di furto aggravato di energia elettrica.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, con un unico motivo, si doleva dell’omessa notifica, a esso difensore, dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, rilevando che la notifica era avvenuta presso un avvocato omonimo del medesimo foro. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso in cui l’inammissibilità dell’appello scaturisca dal mancato rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen.[1], essa va dichiarata “de plano“, senza necessità di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l’art. 127, comma 9 cod. proc. pen., secondo cui l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018).

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3. Conclusioni: l’inammissibilità dell’appello, scaturita dal mancato rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata “de plano”


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come va dichiarata l’inammissibilità dell’appello scaturita dal mancato rispetto dei termini per l’impugnazione previsti dall’art. 585 cod. proc. pen..
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’inammissibilità dell’appello per tardività va dichiarata de plano, senza udienza né avviso ai difensori, ai sensi dell’art. 127, comma 9, c.p.p.[2], trattandosi di un atto introduttivo inammissibile.
Tale provvedimento può essere quindi preso nella dovuta considerazione per comprendere che tipo di procedura sia esperibile in un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3. 1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza. 2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito; d) dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello. 3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. 4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall’articolo 582. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi. 5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza”.
 
[2] Secondo cui: “L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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