In quali casi è possibile chiedere la modifica delle condizioni della separazione?

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Le condizioni contenute in un provvedimento di omologazione di una separazione consensuale, nella sentenza relativa ad una separazione giudiziale, in un provvedimento che aveva già in precedenza modificato le condizioni o stabilite nel procedimento di negoziazione assistita possono essere revocate o  modificate, a richiesta di uno solo o di entrambi i coniugi, per giustificati motivi, in qualsiasi momento.

Posso chiedere sia modifiche di natura economica, ad esempio relative alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, sia riguardanti l’affidamento dei figli o il diritto di visita, nei casi in cui al mutamento delle condizioni sia conseguito uno squilibrio nei rapporti tra i coniugi tra loro o nei confronti dei figli.

In che modo posso scegliere di modificare le condizioni della separazione?

Potrò farlo nei seguenti modi:

 

  1. Attraverso il procedimento di negoziazione assistita con il patrocinio di un avvocato.

In questo caso 1) se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, se non riscontra irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi; 2) se  vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso, nel termine di dieci giorni,  al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che, nel caso in cui ritenga l’accordo rispondente all’interesse dei figli, lo autorizzerà. In caso contrario, il Procuratore della Repubblica trasmette l’accordo, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che, provvederà a fissare, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti.

All’accordo e all’istanza per ottenere il nulla osta o l’autorizzazione, predisposta in modulo da parte delle segreterie del P.M., andranno allegati i seguenti documenti:

 – estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune presso cui è stato celebrato;

– certificato di residenza di entrambi i coniugi;

– certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

– copia verbale e omologa in caso di separazione consensuale ovvero copia sentenza separazione giudiziale con attestazione passaggio in giudicato ovvero copia convenzione separazione di negoziazione assistita da avvocati ovvero copia autentica accordo di negoziazione assistita concluso dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile (la segreteria P.M. potrebbe richiedere i predetti documenti in copia autentica); 

e in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti economicamente, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave:

– dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi degli ultimi tre anni;

– certificazione sanitaria;

Si precisa che la procedura per l’ottenimento del nulla osta o dell’autorizzazione da parte del P.M. è esente dal versamento del Contributo Unificato e che i certificati possono essere presentati in carta semplice.

 

  1. Con separate dichiarazioni rese al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.

In questo caso è necessario l’accordo dei coniugi e non si può ricorrere a questa procedura se vi sono figli minorenni o figli maggiorenni, incapaci di intendere o di volere, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti o se i coniugi vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

Sarà necessario concordare un appuntamento da  prenotare on line.
Per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso

 

  1. Con procedimento davanti al Tribunale con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.

In questo caso, con l’assistenza necessaria di un avvocato proporrò ricorso al Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l’obbligazione oppure nel luogo in cui è residente il convenuto, allegando:

  1. la copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale
  2. lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi

 

Costi: è necessario pagare il contributo unificato pari a €. 98,00 + una marca da bollo da €. 27,00 per diritti forfettari di notifica. A tali costi andrà aggiunto quello relativo all’assistenza legale.

Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM.

Avv. De Luca Maria Teresa

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