In materia di messa alla prova, il giudice non può modificare il programma di trattamento senza la consultazione delle parti e il consenso dell’imputato

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen. art. 464-quater, c. 4).

Il fatto

Il Tribunale de l’Aquila modificava il programma terapeutico proposto dall’UEPE dell’Aquila in data 17/12/2018, finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, elevando da sei a sette mesi sette il periodo di durata del lavoro di pubblica utilità, e da 100 a 1000 euro la somma da versare alla persona offesa.

 I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, deducendo i seguenti motivi: a) vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen. essendo stata disposta la modifica del programma di trattamento in assenza del consenso dell’imputato mentre il programma di trattamento aveva base consensuale sicché il Tribunale non può integrarlo o modificarlo in assenza del consenso dell’imputato; b) vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 168 bis cod. pen. posto che la durata dei lavori di pubblica utilità indicata dal Tribunale, pari a sette mesi, avrebbe impedito all’imputato di dedicarsi alla propria professione così pregiudicando la finalità rieducativa alla base dell’istituto

 Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso fondato in riferimento al primo motivo.

Si evidenziava difatti a tal proposito che l’art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice “può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato” e, di conseguenza, laddove intenda apportare modifiche al programma di trattamento, il giudice deve preventivamente interpellare l’imputato al fine di acquisirne il consenso che deve ritenersi vincolante sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso all’iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna.

Tal che se ne faceva discendere che, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’ufficio esecuzione penale esterna, non può essere modificato e il giudice deve decidere su di esso nella sua originaria formulazione ribadendosi al contempo il principio di diritto secondo il quale, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato (Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017 – dep. 07/02/2018).

Orbene, declinando tale criterio ermeneutico al caso di specie, gli ermellini facevano presente come, nella fattispecie in esame, il consenso dell’imputato alle modifiche al programma di trattamento apportate dal giudice (che aveva elevato da sei a sette mesi il periodo di durata del lavoro di pubblica utilità e a da 100 a 1000 euro la somma da versare alla persona offesa) fosse mancato, né poteva essere espresso dal difensore di fiducia il quale era sfornito di procura speciale con la conseguente sussistenza della violazione di legge denunciata dal ricorrente, essendo stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base di un programma di trattamento di contenuto differente rispetto a quello elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna, alla cui modifica l’imputato non aveva consentito.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, gli ermellini disponevano l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale de L’Aquila per l’ulteriore corso.

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Conclusioni

La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto, da un lato, è rispettosa del tenore letterale dell’art. 464-quater, c. 4, c.p.p. che, come è noto, dispone che il giudice “può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”, dall’altro, si allinea a quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III, nella sentenza n. 5784 del 26/10/2017 in cui era stato parimenti stabilito che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

Tal che, ove dovesse verificarsi una situazione processuale di questo genere, ben può essere presa in considerazione questa sentenza per proporre ricorso per cassazione avverso per l’appunto un provvedimento con cui il giudice disponga la modificazione del programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in tale pronuncia, dunque, si ribadisce, non può che essere positivo.

 

 

 

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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