In ipotesi di azione petizione ereditaria e di dichiarazione dell’erede legittimo di non riconoscere la grafia o la sottoscrizione del de cuius asseritamente apposta al testamento olografo, il soggetto beneficiato dallo stesso ha l’onere di proporre istan

sentenza 27/03/08
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti ******************:
Dott. ****************            Presidente
Dott. ********************       Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa **********’Osualdo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1488 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2005 e vertente
TRA
X, Y, elett.te dom.ti in Marsala, Via Cammareri Scurti n. 21, presso lo studio dell’Avv. ****************, rappresentante unitamente all’Avv. *************************, come da mandato in calce alla citazione ed alla memoria del 15.06.2006;
– attori –
E
Z., elett.te domiciliata in Castelvetrano Via Mazzini n. 43, presso lo studio dell’Avv. ******************, rappresentante e difensore unitamente all’Avv. *****************, come da mandato a margine della comparsa di risposta;
 –convenuta –
OGGETTO: petizione ereditaria e disconoscimento testamento olografo;  impugnazione di testamento olografo; riduzione di disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima.
CONCLUSIONI delle parti rassegnate nei rispettivi atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.06.2004 X e Y convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, Z, chiedendo di dichiarare la nullità del testamento olografo del loro congiunto ********, ovvero, in via subordinata, di annullarlo per incapacità del testatore e captazione da parte dell’erede istituita ovvero per errore sui motivi e di dichiarare l’indegnità a succedere della convenuta Z, ovvero, in via ulteriormente subordinata, di accertare che la stessa aveva diritto alla sola quota di legittima; in via ancora più subordinata di accertare la lesione della loro quota di legittima, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore della convenuta Z; con vittoria di spese.
Allegavano a sostegno delle propria domanda che in data 06.02.2004 era deceduto in Erice l’******, sposato in seconde nozze con la convenuta Z; che dalle prime nozze con la sig.ra F il A. aveva avuto tre figli, e cioè gli attori ed un’altra figlia, la Sig.na P, in attuale stato di interdizione legale; che in data 20.5.2004 era stato pubblicato, istante la convenuta, un testamento asseritamente olografo, con cui il de cuius in vita avrebbe disposto di tutti i suoi beni, tranne la ******************* al Cimitero di Trapani, in favore della sig.ra Z; che tali beni erano un appartamento sito in Roma, Via Cassia n. 531, un appartamento in Trapani, Via Regina Elena n. 80, delle azioni della ILVA Saronno s.p.a. e tre automobili; che gli attori disconoscevano la grafia della scheda testamentaria e la sottoscrizione della stessa, ragion per cui il testamento non poteva spiegare alcuno effetto; che il 25.5.2000, data di apparente redazione del testamento, la grafia del de cuius era del tutto diversa da quella ivi apposta, sì che appariva evidente la sua retrodatazione nel tentativo di sfuggire alla prevedibile impugnazione per incapacità; che, infatti, il A. era stato colpito da un grave episodio di emorragia cerebrale il 13.06.2001, rimanendo ricoverato presso l’ospedale Civico di Palermo, dal quale era stato dimesso il 29.06.2001 con diagnosi di “postumi di emorragia cerebrale, non è in grado di compiere da solo i comuni atti della vita quotidiana”; che il padre, ricoverato lo stesso giorno presso l’ospedale di Castelvetrano, era stato dimesso l’11.7.2001 con la diagnosi di “emorragia cerebrale in malattia cerebrovascolare cronica multiforme con deterioramento senile”; che in data 31.08.2001 lo specialista in malattie dott. ********* gli aveva diagnosticato “demenza mista degenerativa e vascolare ischemica cronica ed esiti di emorragia cerebrale e pertanto in atto in condizione di permanente seminfermità mentale suscettibile di peggioramento che lo rende incapace di attendere ai propri interessi”; che, laddove la scheda testamentaria fosse stata redatta successivamente alla malattia del A., il testamento sarebbe stato nullo per incapacità del testatore; che la motivazione data nel testamento era comunque frutto di errore perché il testatore non aveva in vita soddisfatto con donazioni le ragioni degli eredi legittimari e, in ogni caso, le donazioni non avevano soddisfatto le rispettive quote di legittima; che, in ogni caso, il testamento ledeva tali quote e pertanto doveva farsi luogo alla riduzione delle disposizioni in favore dell’erede universale Z; che, laddove fosse stato accertato che il testamento era falso, la Z avrebbe dovuto essere dichiarata indegna a succedere, quanto meno per averne fatto scientemente uso.
Si costituiva la Z, eccependo che la causa doveva essere conosciuta dal Tribunale di Marsala in composizione collegiale; che la domanda di nullità del testamento olografo era infondata, poiché esso era stato scritto per intero, datato e sottoscritto dall’********; che l’olografia risultava da un esame comparativo con altri scritti del defunto; che infondata era anche la domanda di annullamento del testamento per incapacità del testatore, posto che anche dopo l’episodio di emorragia il A. era rimasto capace d’intendere e di volere come emergeva dalla sentenza del Tribunale di Trapani dell’ottobre 2003 che aveva rigettato la richiesta di interdizione avanzata dai figli odierni attori; che non esisteva alcuna ragione, pertanto, per retrodatare la scheda testamentaria; che era infondata anche la domanda di annullamento per errore sul motivo, posto che gli stessi attori riconoscevano di essere stati gratificati in vita dal padre; che X, infatti, aveva ricevuto in donazione dal padre l’appartamento sito in Trapani, Via Marinella, con atto del 1983, acquistato con denaro del padre ed intestato al figlio, nonché prestiti per circa £ 438.000.000; che Y aveva ricevuto in vita dal padre in donazione l’appartamento sito in Via Dante 332 e prestiti non rimborsati per £ 677.000.000; che pure la domanda di riduzione era infondata, non avendo il de cuius superato i limiti della quota disponibile; che, ai fini della determinazione della quota di riserva, doveva tenersi conto dei debiti ereditari, tra cui quello di £ 1.714.972.000, oltre interessi, verso l’********** di Palermo; che, infatti, il A., in qualità di componente del c.d.a. della Cooperativa Agricoltori Associati di Pantelleria, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, si era costituito fideiussore della detta cooperativa a garanzia delle obbligazione assunte nei confronti dell’**********; che gli attori erano obbligati ad imputare alle loro porzioni di legittima le donazioni ed i prestiti ricevuti in vita dal de cuius; che anche la domanda di accertamento d’indegnità a succedere della convenuta era infondata ed offensiva, non avendo essa posto in essere alcuna delle condotte legalmente sanzionate; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con vittoria di spese.
La causa, trasmessa dalla Sezione distaccata di Castelvetrano al Tribunale di Marsala in composizione collegiale, veniva istruita con produzione di documenti e rimessa al Collegio per la decisione all’udienza del 24.10.2007, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
 MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ preliminare l’esatto inquadramento della prima domanda degli attori, con cui essi, nella qualità di figli legittimi del de cuius ********, in citazione hanno chiesto al Tribunale adito di “prendere atto che…hanno disconosciuto la grafia e la sottoscrizione del testamento olografo…pubblicato con verbale in data 20.5.2004 not. ***********”, nonché, “in caso di richiesta ex adverso di verificazione della detta scrittura, (di, n.d.r.) dare incarico al c.t. di accertare se la grafia della scheda testamentaria corrisponde a quella del testatore al maggio del 2000”, nonché (di, n.d.r.) “dichiarare nullo il detto testamento perché non proveniente dall’******”.
A fronte di tale domanda la convenuta in comparsa di risposta ha eccepito che “la domanda di nullità del testamento olografo perché non proveniente dall’******** è priva di fondamento. Il testamento olografo datato 25.5.2000, pubblicato con verbale del not. Manzo del 20.05.2004, è stato scritto per intero, datato e sottoscritto dall’On.le A.. Seppure delusi dalle disposizioni testamentarie del padre, gli attori non possono seriamente contestare l’olografia del testamento che risulta confermata da un esame comparativo con altri scritti del defunto”.
Ritiene il Collegio che evidente sia la natura di petizione ereditaria dell’azione avanzata dagli attori, i quali, agendo nella veste di figli ed eredi legittimi del de cuius, hanno in primo luogo contestato la riconducibilità del testamento al proprio padre, instando per la dichiarazione di nullità (rectius, non riconducibilità all’apparente testatore) della detta scheda in ipotesi di chiesta verificazione da parte della convenuta erede testamentaria.
In tale modo gli attori, sebbene implicitamente, hanno spiegato domanda di petizione ereditaria nella forma dell’accertamento della loro qualità di eredi.
E’ noto, in punto di diritto, che l’azione di petizione ereditaria non comporta litisconsorzio necessario di tutti gli eredi (Cass. Civ., Sez. II, 30.03.1987, n. 3040; Cass. Civ., Sez. II, 03.07.1980, n. 4259; Cass, 03.08.1978, n. 3823; Cass. Civ., 19.05.1969, n. 1730), di guisa che non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ***********, indicata dagli attori quale figlia e quindi altro erede legittimo del de cuius.
E’ poi noto che l’erede legittimo che protesti la falsità del testamento olografo ha la doppia possibilità, agendo in giudizio o resistendovi, di fare valere il proprio status ed optare per il semplice disconoscimento (rectius, mancato riconoscimento) della scheda testamentaria, ovvero di proporre querela di falso (Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2007, n. 4728; Cass. Civ., Sez. II, 22.04.1994, n. 3833; Cass. Civ., SS.UU., 4.1.1986, n. 3734).
Nel primo caso, che è quello ricorrente nel caso di specie, l’erede legittimo deve provare la propria qualità di erede, mentre l’altra parte che intende valersi della scrittura privata ha l’onere di chiedere la verificazione della stessa ex art. 216 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. II, 12.04.2005, n. 7475; Cass. Civ, Sez. II, 22.04.1994, n. 3833; Cass. Civ., Sez. II, 5.11.1992, n. 11979; Cass. Civ., Sez. II, 5.4.1979, n. 3849).
Si è peraltro precisato che non conta la posizione formale (di parte attrice o convenuta) assunta nel corso del giudizio dall’erede legittimo che invochi il suo status, poiché in ogni caso, “avuto riguardo alla posizione sostanziale degli interessi in causa delle parti…, nell’ipotesi di conflitto tra erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di questo, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato grava su quest’ultimo, che deve servirsene per vedersi riconosciuta la qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, ha l’erede legittimo” (Cass. Civ., Sez. II, 12.04.2005, n. 7475; Trib. Trani, 02.04.2007, n. 69, in Giurisprudenzabarese.it, 2007).
In contrasto con la riferita consolidata impostazione si registra Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2003, n. 16362, richiamata nelle memorie della parte convenuta, ove si è sostenuto che in ipotesi di scritture provenienti da terzi, ivi compreso il testamento olografo, non si applica il meccanismo del disconoscimento e della verificazione previsto dagli artt. 214 e 216 c.p.c., poiché esso varrebbe solo per le scritture provenienti dai soggetti del processo e presupporrebbe che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto.
La tesi, come detto sopra, è stata implicitamente riassorbita dalla successiva  Cass. Civ., Sez. II, 12.04.2005, n. 7475, che ha riaffermato l’operatività del meccanismo di disconoscimento/verificazione nel caso di testamento olografo (anche a prescindere dalle concrete vesti  -attori o convenuti – assunte nel giudizio dagli eredi legittimi e dagli eredi testamentari).
Ritiene il Collegio che la posizione della isolata citata Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2003, n. 16362 non possa essere condivisa e debba confermarsi l’orientamento maggioritario sopra riferito.
Il ragionamento sotteso alla detta pronunzia in realtà ha valore per l’ipotesi generale degli scritti provenienti da soggetti terzi, ma non può valere laddove tale terzietà si atteggi in modo particolare per essere le parti in causa “eredi” od “aventi causa”, e quindi successori (a titolo universale o particolare) del soggetto che ha scritto e sottoscritto il documento.
E ciò per il semplice motivo che l’art. 214 c.p.c., oltre all’ipotesi di disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ad opera dell’autore di cui al I comma, prevede al II comma anche l’ipotesi di dichiarazione di mancata conoscenza da parte dell’erede o dell’avente causa, ovverosia da parte non di qualsivoglia terzo, ma di coloro che subentrano nella posizione sostanziale dell’autore dello scritto.
Non è un caso che le pronunzie richiamate in parte motiva da Cass. Civ., Sez. II, 30.10.2003, n. 16362 facciano riferimento a scritti provenienti da terzi “non qualificati” rispetto alle parti (si veda, per esempio, Cass. Civ., Sez. I, 17.01.1995, n. 482).
In punto di fatto, che gli attori siano eredi legittimi del de cuius non è stato contestato e/o messo in dubbio dalla controparte sino alla comparsa conclusionale (quindi tardivamente), ed anzi è del tutto presupposto dall’impianto difensivo della comparsa di riposta e della memoria ex art. 183, V comma, c.p.c., in cui si difende l’autenticità della scheda olografa e, soprattutto, si eccepisce la non lesione delle quote di legittima spettanti agli attori in virtù delle donazioni ricevute in vita dal de cuius (il che implica, per l’appunto, il riconoscimento della loro veste di eredi legittimi).
Ne consegue che, come condivisibilmente sottolineato dagli attori, una volta negata da parte degli eredi legittimi la conoscenza della scrittura del testamento olografo e della sottoscrizione ivi apposta, grava sui soggetti beneficiati dal testamento l’onere di chiedere la verificazione e proporre i mezzi di prova che si ritengano utili, anche mediante indicazione delle scritture di comparazione; e ciò a prescindere dai ruoli (di attori o convenuti) concretamente assunti nell’ambito del processo.
Chiarito quanto sopra, rammenta il Collegio, tuttavia, che l’istanza di verificazione non deve essere proposta con formule sacramentali od in maniera espressa, ma ben può considerarsi implicitamente sollevata laddove la parte onerata insista nella validità della scheda disconosciuta o misconosciuta e gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. Civ., Sez. III, 06.06.2006, n. 13258; Cass. Civ., Sez. III, 21.10.01, n. 12978; Cass. Civ., Sez. I, 11.6.1991, n. 6613).
Nel caso di specie, pure avendo la parte convenuta espressamente invocato la validità del testamento olografo, essa non ha proposto mezzi di prova al riguardo, né ha indicato alcuna scrittura di comparazione utile all’espletamento di una perizia grafologica, con il che potrebbe ritenersi che l’implicita istanza di verificazione sia comunque inammissibile.
Osserva il Collegio, tuttavia, che in effetti la parte convenuta, dopo avere in comparsa insistito per la validità del testamento in questione, in allegato alla detta comparsa ed alla memoria ex art. 184 c.p.c. ha prodotto alcuni documenti asseritamente riconducibili al pugno del de cuius (allegati 10, 18 e 19) e copia di un verbale pubblico contenente una firma dello stesso (allegato 19); e parimenti ha fatto la parte attrice con l’allegato 26, sì che a questa stregua potrebbe ritenersi comunque soddisfatto l’onere di cui all’art. 216 c.p.c. (“la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”).
Occorrerebbe, a questo punto, procedere alla verifica della utilizzabilità di tali scritture (laddove siano effettivamente qualificabili come tali, posto che alcune di esse mancano della sottoscrizione) ai fini della comparazione con il testamento per cui è causa secondo i dettami di cui all’art. 217 c.p.c..
Osta, tuttavia, a tale verifica il rilievo che la parte convenuta, pure gravata del relativo onere, non ha prodotto in giudizio, né chiesto l’esibizione ex art. 210 c.p.c. (potere ufficioso attivabile solo su istanza di parte e nei limiti delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c.) dell’originale del testamento olografo, dal che consegue ineluttabilmente e sotto altro profilo l’inammissibilità dell’istanza di verificazione (Trib. Messina, 15.03.2003, in Giur. Merito, 2003, 2182 e  ss.; Cass. Civ., Sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831: proprio con riferimento alla necessaria esibizione dell’originale di un testamento olografo; Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 1999 n. 11739; Cass. Civ., Sez. II, 4 aprile 1997, n. 2911; Cass. Civ., Sez. III, 22.10.1993, n. 10469; Cass. Civ., Sez. I, 14.05.1992, n. 5738).
Né può ritenersi che l’acquisizione dell’originale in questione possa essere demandato d’ufficio al c.t.u., poiché ciò importerebbe un’evidente elusione dell’onere della prova gravante sulla parte convenuta.
Sulle ragioni della necessità della consulenza grafologica sull’originale basti rammentare che “non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell’inchiostro) che solo l’originale del documento, al contrario, può rivelare. Solo se compiuta sul documento originale – in relazione al quale è configurabile l’accertamento dell’autenticità – la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia, dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l’unicità dell’atto riprodotto e quindi che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell’atto” (Cass., Civ., Sez. III, 22.10.1993, n. 10469; in termini Cass. Civ., Sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831 e Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 1999 n. 11739).
Ne consegue l’accoglimento della domanda attrice di accertamento della qualità di eredi legittimi in capo a X, Y ed alla convenuta Z, stante la mancata prova in capo alla convenuta della sua qualità di erede testamentaria.
Vale la pena di precisare, poiché sul punto vi è stato contraddittorio delle parti, che presupposto logico della pronuncia di accertamento della qualità di eredi legittimi degli attori è la dichiarazione di apertura della successione legittima, cui partecipano anche la convenuta Z e l’altra figlia del de cuius P., rimasta estranea alla lite (e solo per tale motivo in parte dispositiva non si accerta la sua qualità di erede).
Dalla natura incidentale del detto accertamento, ricompreso in quello richiesto in citazione dagli attori con la domanda di petizione ereditaria (per come ritenuto sopra), discende la non condivisibilità e dunque il rigetto dell’eccezione di “tardività della domanda” spiegata dalla parte convenuta in sede di memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. con riferimento alla dichiarazione di apertura della successione legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda od eccezione disattese, così provvede:
1)      in accoglimento della domanda attrice, dichiara aperta la successione legittima di A. nato a Trapani il 24.5.1990 e deceduto in Erice il 6.03.2004, e che X, Y e Z sono eredi legittimi del de cuius;
2)      condanna la parte convenuta Z al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.950,00 di cui € 680,00 per spese ed € 1.880,00 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio dell’11.03.2008.
IL PRESIDENTE
                                                                                    L’ESTENSORE               

sentenza

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