In disparte ogni considerazione sulla mancata indicazione da parte dell’impresa partecipante di inadempimenti contributivi, la gravità dei quali non è certo valutabile dall’impresa stessa dichiarante, va comunque ribadito l’indirizzo giurisprudenziale sec

Lazzini Sonia 07/01/10
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Consiglio di Stato 17 ottobre 2008, n. 506
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. La società appellante contesta la legittimità della sua esclusione dalla gara in questione  (disposta, dopo l’aggiudicazione provvisoria in suo favore, perché era stata riscontrata la mancanza del requisito della regolarità contributiva),deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati:
a) la stazione appaltante, in violazione dell’art. 2 del disciplinare di gara, non avrebbe comunicato all’appellante l’esito provvisorio della gara né avrebbe richiesto alla stessa di produrre la documentazione comprovante il requisito della regolarità contributiva, ma si  sarebbe indebitamente rivolta direttamente alla Cassa Edile;
b) secondo il disciplinare di gara sarebbe stato comunque obbligo dell’aggiudicataria trasmettere la certificazione della regolarita contributiva entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della gara;
c) ai sensi dell’art.75, comma 1, lett.e) del D.P.R. 21.12.1999. n. 554, ai fini dell’accertamento del requisito in parola, si sarebbero dovuti utilizzare solo i dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
d) le infrazioni nella fattispecie commesse non sarebbero gravi nè debitamente accertate, come previsto dal citato art.75 del D.P.R. 554/1999 e l’amministrazione non avrebbe comunque fornito alcuna motivazione sulla gravità;
3. Con riguardo alle censure concernenti le modalità di accertamento del requisito della regolarità contributiva, non si può non tener conto che attualmente il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell’art.2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266 e dell’art. 3 , comma 8, lett. b-bis)  d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276 (sul ruolo e l’importanza nella disciplina degli appalti pubblici del predetto certificato di regolarità contributiva vedasi : Cons. Stato , V, 1 agosto 2007 n. 4273).
Il che significa che lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai la predetta certificazione proveniente dai suddetti organismi, mentre la precedente normativa in materia contenuta nell’art.75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve considerarsi ormai superata.
Del resto, il primo giudice ha ben evidenziato che anche tale normativa non poteva ritenersi preclusiva di altri strumenti di accertamento data la delicatezza degli interessi in gioco.
Per quanto concerne le disposizioni del disciplinare,le stesse, se pur sono espressione della necessaria collaborazione che deve fornire il privato interessato nell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla gara, non possono intendersi come un divieto dell’amministarzione di effettuare accertamenti d’ufficio, utilizzando gli strumenti predisposti a tale specifico fine dall’ordinamento (come nel caso di specie la certificazione di regolarità contributiva).
4. Ciò posto, va rilevato che l’amministrazione aveva acquisito una certificazione della competente Cassa edile, dalla quale risultava che, alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda (entro la quale doveva essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art.75 D.P.R, n. 554 del 1999, tra cui quello in questione, previsti anche dal bando come requisiti di partecipazione alla gara) la società interessata non aveva presentato le denunce per i periodi di maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre 2003, tanto che si era reso necessario affidare ad un legale l’incarico di recuperare le somme dovute.
L’appellante, nel richiamare il testo dell’art.75, comma 1 , lett.e), secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che "hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici", assume nelle censure sopraindicate sub d) che nella fattispecie non si sarebbe in presenza di una infrazione grave ( e non vi sarebbe comunque alcuna motivazione sul punto) e debitamente accertata (in quanto saebbero tali solo quelle accertate in modo inconfutabile sulla base di sentenze passate in giudicato).
4.1. Al riguardo va rilevato che nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia , debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo  che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi  di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di  verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Orbene, nella fattispecie non risulta sussistere alcuna di tali giustificazioni, in quanto si ricava dagli atti acquisiti al giudizio che la Cassa ha dovuto richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo per avere le somme dovute e non contestate e che la società interessata, senza effettuare alcuna opposizione, ha poi pagato spontaneamente tali somme ( tale adempimento tardivo non poteva ovviamente far venir meno la precedenta mancanza del requisito di partecipazione).
Non può dunque negarsi che sussisteva il requisito della “gravità” della infrazione, senza che ci fosse necessità di alcuna particolare motivazione.
4.2 Quanto poi alla necessità che l’infrazione dovesse essere debitamente accertata deve ritenersi che tale sia l’infrazione che sia stata accertata dai competenti organi previdenziali, salva l’ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, che sia stato promossa dal soggetto interessato azione dinanzi all’autorità giudiziaria per contestarne le risultanze.
4.3. Del resto, in conformità ai suesposti principi si è espressa anche l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n.13/2003 in data 15 luglio 2003, al paragrafo II lett.E , sia per quanto riguarda il soggetto preposto all’accertamento, sia per quel che concerne la gravità del mancato versamento dei contributi, indipendentemente dall’importo.
Tale determinazione è stata in verità invocata  altresì dall’appellante a sostegno della sua tesi  in ordine alla necessità di dimostrare mediante idonea motivazione la gravità dell’infrazione, ma al riguardo è stato fatto riferimento alla parte dedicata all’inosservanza in genere degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, senza tener conto che per gli obblighi previdenziali era stata dettata la  specifica indicazione sopra riportata.
5, L’appello deve dunque essere respinto.
 
 
Quali sono gli ambiti di discrezionalità di una Stazione Appaltante rispetto alle dichiarazioni contenute nel certificato di regolarità contributiva?è corretto affermare che negli appalti di lavori, la certificazione di qualità è già dimostrata attraverso il possesso dell’attestazione SOA?
 
 
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dall’art.2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002 n. 266 e dall’art. 3, comma 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali: la stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 147 del 23 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato per due importanti insegnamenti in essa contenuti:
 
 
< il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara (si è già del resto sottolineato che la stessa certificazione è richiesta anche per i lavori privati, ove non si fa certo riferimento a procedimenti di gara) ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario.>
 
Inoltre, in tema di appalti pubblici di lavori, il Supremo Giudice Amministrativo ci insegna che:
 
< Anche in proposito deve essere condivisa la conclusione cui è giunto il Tar sulla base della dichiarazione contenuta nell’attestazione SOA circa il possesso di tale certificato di qualità e dell’art. 4 comma 3 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale prevede che “Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA”.
Nè la predetta conclusione può essere disattesa per il fatto che l’impresa interessata aveva prodotto in gara una specifica certificazione sulla qualità che poteva far sorgere qualche dubbio sull’effettiva portata della certificazione stessa, perché ogni dubbio in proposito doveva essere fugato dalla circostanza, prevista espressamente dal bando al punto10 lett.b), che il possesso del requisito di qualità doveva essere indicato nell’attestazione SOA, sicchè nella fattispecie l’amministrazione avrebbe comunque dovuto considerare decisivo quanto dichiarato in quest’ultima attestazione.>
 
 
 
 
Riportiamo qui di seguito l’ordinanza numero 5771 del 19 novembre 2009 , emessa dal Consiglio di Stato
 
 
 
N. 05771/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 08414/2009 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 8414 del 2009, proposto da:
Comune di Asti, rappresentato e difeso dagli avv. **************, Secondo ************, con domicilio eletto presso ************** in Roma, via della Mercede 52;
contro
Controinteressata Srl;
per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 00754/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE.
 
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 il Cons. Filoreto ********** e uditi per le parti gli avvocati ********;
 
In disparte ogni considerazione sulla mancata indicazione da parte dell’impresa partecipante di inadempimenti contributivi, la gravità dei quali non è certo valutabile dall’impresa stessa dichiarante, va comunque ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (da ultimo C.d.S., IV, 12 marzo 2009, n. 1458; V, 17 ottobre 2008, n. 5069; V, 23 gennaio 2008, n. 147).
P.Q.M.
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 8414/2009) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:
*************, Presidente
***********************, Consigliere
Filoreto **********, ***********, Estensore
***************, Consigliere
**************, Consigliere
L’ESTENSORE            IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
IL SEGRETARIO
 
Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 8414/2009) è stata trasmessa al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.
 
Roma ………………..                              IL DIRIGENTE

Lazzini Sonia

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