In data 27 aprile 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 53 del 20 marzo 2010 “attuativo della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso

Lazzini Sonia 03/03/11
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Ed invero, in data 27 aprile 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 53 del 20 marzo 2010 “attuativo della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”.

L’art. 8 di tale d.lgs. ha modificato l’art. 245 del d.lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, introducendo il comma 2 quinquies, secondo il quale: “i termini processuali sono stabiliti: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8; b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;……”.

Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del predetto d.lgs, il termine per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio , nella fattispecie in esame, non è di 60 giorni, bensì di 30.

Ebbene , nella fattispecie in esame, come affermato da parte ricorrente a pag. 2 del ricorso, la Deliberazione del Direttore Generale n. 164 del 18 febbraio 2010, è stata comunicata alla Ricorrente in data 7 luglio 2010, e quindi è evidente che il ricorso è stato proposto tardivamente, in quanto notificato in data 21 ottobre 2010 e, percio’, oltre il termine previsto dalla legge.

In conclusione , da quanto precede emerge l’irricevibilità del ricorso in esame.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4669 del 7 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

 

N. 04668/2010 04668/2010   REG.SEN.

N. 02870/2010 02870/2010   REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2010, proposto da: ***

nei confronti di***

per l’annullamento

previa sospensione, della Delib. del Direttore Generale n. 164 del 18.02.10 , comunicata al ricorrente il 07.07.10, con cui, relativamente alla procedura aperta, indetta, con Deliberazione del Commissario Straordinario 461 del 12.05.09, per la fornitura e posa in opera in regime di somministrazione, per un periodo quinquennale, di arredi sanitari vari per le esigenze dell’A.O.U. per l’importo complessivo presunto a base d’asta di € 1.500.000 oltre IVA con le caratteristiche tecniche ed i quantitativi indicati nel Capitolato di Gara, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina disponeva l’aggiudicazione ed autorizzava l’affidamento della fornitura al R.T.I. Controinteressata Health Projects – Controinteressata due s.p.a. per l’importo di € 1.348.892,40 oltre IVA al 20%, nonché di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota del 14.5.2010 e tutti i verbali di gara ,nonché per il risarcimento del danno in ragione della mancata aggiudicazione della fornitura, quantificato in € 383.423,60, con ogni accessorio relativo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Per economia della trattazione il Collegio ritiene di dover previamente esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.

L’eccezione è fondata ed assorbente.

Ed invero, in data 27 aprile 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n° 53 del 20 marzo 2010 “attuativo della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”.

L’art. 8 di tale d.lgs. ha modificato l’art. 245 del d.lgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, introducendo il comma 2 quinquies, secondo il quale: “i termini processuali sono stabiliti: a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8; b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;……”.

Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del predetto d.lgs, il termine per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio , nella fattispecie in esame, non è di 60 giorni, bensì di 30.

Ebbene , nella fattispecie in esame, come affermato da parte ricorrente a pag. 2 del ricorso, la Deliberazione del Direttore Generale n. 164 del 18 febbraio 2010, è stata comunicata alla Ricorrente in data 7 luglio 2010, e quindi è evidente che il ricorso è stato proposto tardivamente, in quanto notificato in data 21 ottobre 2010 e, percio’, oltre il termine previsto dalla legge.

In conclusione , da quanto precede emerge l’irricevibilità del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),

-dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*******************, Presidente

********************, ***********, Estensore

*************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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