In cosa consiste il dolo del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen.

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     Indice 

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis)

1. La questione

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava una richiesta di sequestro preventivo di una società avanzata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di persona accusata di avere posto in essere il reato di interposizione fittizia, in concorso con altri.

In particolare, questo organo giudicante aveva ritenuto insufficiente la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen..

Avverso siffatto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, tra le doglianze ivi enunciate, contestava l’assoluta apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato rubricato.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso suesposto era dichiarato inammissibile ritenendo gli Ermellini come l’ordinanza impugnata fosse stata correttamente motivata stante l’adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen..

In particolare, per quanto concerne la doglianza summenzionata, i giudici di piazza Cavour procedevano alla sua reiezione alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo cui il dolo specifico del reato previsto dall’art. 512 bis cod. pen. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurabile anche prima che la detta procedura di prevenzione sia intrapresa, quando l’interponente possa fondatamente presumerne l’inizio (sul punto Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021) fermo restando che lo “scopo elusivo“, che connota il necessario dolo specifico, prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

Ciò posto, la Suprema Corte, inoltre, sempre nella pronuncia qui in commento, chiariva altresì che, per quanto attiene i concorrenti di questo reato – dopo avere fatto presente che il terzo fittiziamente interposto risponde a titolo di concorso con chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto dalla norma (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019) – che è sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto mentre, per il concorrente interposto, il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà della fittizietà dell’intestazione e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. (vedi Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in cosa consiste il dolo del reato previsto dall’art. 512-bis cod. pen. che, come è noto, nell’incriminare il delitto di trasferimento fraudolento di valori, prevede che, salvo “che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Si postula difatti in tale pronuncia che il dolo di questo reato, specifico, consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione fermo restando che da un lato, questo elemento costitutivo di siffatto illecito penale ben può essere configurabile anche prima che la detta procedura di prevenzione sia intrapresa, e cioè quando l’interponente possa fondatamente presumerne l’inizio, dall’altro, lo “scopo elusivo“, che connota come appena visto il dolo specifico, prescinde dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.

Detto questo, oltre a ciò, in tale provvedimento, è oltre tutto notato come sia sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 cod. pen., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto mentre, per il concorrente interposto, il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà della fittizietà dell’intestazione e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all’art. 512 bis cod. pen..

Codesta sentenza, quindi, può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per potersi ritenere configurabile siffatto reato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in questa sentenza, pertanto, proprio perché fa chiarezza su quali condizioni siano richieste ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen., sia per l’autore materiale, che per il concorrente, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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