Prima importante applicazione, da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 477 del 12.11.08, della II sezione), della norma prevista dalla Finanziaria 2007 (comma 6, articolo unico, legge n. 296/06) in materia di detrazioni per i figli a carico, secondo cui in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione (per i figli a carico) spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
La questione al vaglio della Commissione riguardava l’impugnazione di una cartella esattoriale con cui era stato ingiunto al ricorrente il pagamento di € 379,87 per la presunta illegittima detrazione fiscale totale (100%) per il figlio allo stesso affidato dal Tribunale in sede di separazione giudiziale. Tale detrazione a parere dell’Amministrazione finanziaria poteva essere riconosciuta al ricorrente solo nella misura del 50%, poiché la sentenza di separazione aveva solo affidato e non posto a carico di uno dei due coniugi i figli, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettavano ad entrambi in eguale misura.
Al contrario, la Commissione Tributaria ha ritenuto fondato nel merito il ricorso poiché l’Ufficio non ha fornito alcuna prova che i figli del ricorrente, allo stesso affidati dal Tribunale, sono rimasti anche a carico del coniuge separato.
In conclusione, la Commissione Tributaria di Lecce, richiamando anche la Legge Finanziaria 2007, ha affermato l’importante principio in base al quale le detrazioni fiscali per i figli a carico, per ragioni di evidente equità sociale, non possono che spettare, salvo diverso accordo tra i coniugi, al genitore affidatario che ha, nella maggior parte dei casi, effettivamente ed esclusivamente i figli a proprio esclusivo carico.
Avv. Alfredo Matranga
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento