In caso di pignoramento presso terzi l’intermediario che si assume gli obblighi propri del custode non è obbligato a verificare la provenienza delle somme né i limiti di pignorabilità del credito

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Decisione ABF, Collegio di Coordinamento  ABF, decisione del 30/10/15, n. 8227

 

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario finanziario con ordinanza n. 8227 del 30.10.2015, per risolvere il contrasto insorto tra i collegi territoriali in ordine all’ammontare delle quote pignorabili, ha rimesso al Collegio di Coordinamento la decisione di un ricorso in tema di pignoramento presso terzi promosso dal creditore di uno dei cointestatari di un conto corrente.

Il Collegio di Milano, infatti, in diverse decisioni, ha affermato che il pignoramento delle somme depositate in un conto corrente cointestato al debitore e a un soggetto estraneo non può riguardare l’intero ammontare, poiché essendo i rapporti interni tra i depositanti regolati dall’art. 1298 c.c., si presume iuris tantum la contitolarità in parti uguali.

Al contrario il Collegio di Napoli ha sostenuto che proprio in virtù della cointestazione si verifica la confusione del patrimonio dei cointestatari, senza che vi sia la possibilità di distinguere il patrimonio personale di ciascun cointestatario.

Nel caso esaminato dal Collegio di coordinamento i due ricorrenti e una terza persona, con operatività a firma disgiunta, avevano acceso un rapporto di conto corrente su cui erano confluite somme di provenienza ereditaria, la cui ripartizione era oggetto di contestazione tra gli stessi titolari del rapporto.

I ricorrenti, dopo aver effettuato il prelievo delle somme di loro spettanza, comunicavano alla banca l’opposizione alla facoltà di operare congiuntamente sul conto corrente.

Dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi da parte di un creditore della terza cointestataria, che colpiva tutte le somme disponibili sul rapporto cointestato, la banca sottoponeva al vincolo esecutivo l’intero saldo rimasto sul conto.

In conseguenza di tanto gli istanti adivano l’ABF lamentando la violazione, da parte della banca, delle regole di correttezza nell’esecuzione del contratto per la mancata informativa in ordine all’avvio del procedimento esecutivo e rappresentando che in ogni caso il pignoramento di conto corrente  da parte di creditore di uno dei cointestatari del rapporto, per pacifica giurisprudenza anche dell’ABF, poteva riguardare solo la quota spettante al debitore.

Ebbene il Collegio di Coordinamento con la decisione in esame ha affermato che “una volte rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari, l’intermediario che abbia ricevuto la notificazione dell’atto di pignoramento, nella sua qualità di custode, è unicamente tenuto a darvi esecuzione sottraendo alla disponibilità del debitore esecutato il credito ivi indicato, spettando solo al giudice dell’esecuzione di risolvere i problemi relativi all’incidenza del pignoramento sulle quote di spettanza degli altri cointestatari”.

Ciò implica, secondo il Collegio di coordinamento, che una volta ricevuta la notifica di un atto di pignoramento, l’intermediario che si assume gli obblighi propri del custode, non è obbligato a verificare la provenienza delle somme e a risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato, essendo tali verifiche di competenza del giudice dell’esecuzione.

Su tali presupposti il ricorso è stato respinto.

Avv. De Luca Maria Teresa

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