In assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, l’Inps non può provvedere all’iscrizione al ruolo dei propri crediti e pertanto l’irregolarità assistenziale non può considerarsi “definitivamente accertata”

Lazzini Sonia 06/11/08
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Fattispecie di corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 38, c.1, lett. i) che richiede, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti_la Stazione appaltante ha l’obbligo di accertare la regolarità contributiva ed assistenziale delle partecipanti ad una gara?
 
Poiché ai  sensi dell’art. 24, c.3, d.lgs. n. 46/1999 – norma che regola l’iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali – “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, nel caso in cui l’Inps iscriva al ruolo una somma di cui si ritiene creditrice nei confronti di un’impresa partecipante ad un appalto, il Durc di quest’ultima deve risultare regolare se non risulta essere stato adottato, da parte dell’autorità giudiziaria, alcun provvedimento esecutivo che consentisse l’iscrizione al ruolo delle suddette somme: non potendo, quindi, tenersi in considerazione tale iscrizione al ruolo, la norma che trova applicazione nel caso di specie è l’art. 8 c.2, del d.m. 24 ottobre 2007, ai sensi del quale, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; _la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali (d.l. n. 210/2002, art. 2);_“la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni )” _-    né, per tale ragione, il provvedimento di aggiudicazione definitiva può ritenersi affetto da vizio di motivazione, in quanto, correttamente, prende atto della regolarità contributiva dell’aggiudicataria, attestata dall’Inps con il secondo Durc; 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2549 del 19 settembre 2008, emessa dal Tar Puglia, Lecce
 
< In particolare, legittimamente, è stata accertata la regolarità contributiva della ditta BETA ****** in quanto:
          ai sensi dell’art. 24, c.3, d.lgs. n. 46/1999 – norma che regola l’iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali – “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”;
          nel caso in esame, BETA ****** ha proposto ricorso giudiziario avverso l’atto di accertamento n. 508 del 28.11.2006;
          non risulta essere stato adottato, da parte dell’autorità giudiziaria, alcun provvedimento esecutivo che consentisse l’iscrizione al ruolo delle somme oggetto del giudizio;
          l’iscrizione al ruolo da parte dell’Inps della somma di euro 113.543,76, effettuata dall’Inps in forza dell’atto di accertamento n. 508 – anch’essa impugnata dal sig. BETA con ricorso giudiziario, proprio per violazione dell’art. 24, c.3, d.lgs n. 46/1999 – non risulta, pertanto, essere stata legittimamente disposta, non essendo stata effettuata sulla base di un provvedimento esecutivo del giudice;
          non potendo, quindi, tenersi in considerazione tale iscrizione al ruolo, la norma che trova applicazione nel caso di specie è l’art. 8 c.2, del d.m. 24 ottobre 2007, ai sensi del quale, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
          in mancanza di un provvedimento esecutivo che consentisse l’iscrizione al ruolo delle somme oggetto del giudizio, legittimamente pertanto, l’Inps ha dichiarato la regolarità contributiva della ditta BETA;
          il comportamento tenuto dall’Inps, che ha attestato la regolarità contributiva pur in presenza di un debito – che però non avrebbe dovuto essere iscritto al ruolo per l’assenza di un provvedimento esecutivo del giudice – costituisce corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 38, c.1, lett. i) che richiede, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; il debito in questione, difatti, non può considerarsi definitivamente accertato.>
 
Ed importante è anche sapere che:
 
< Non è fondata la censura di mancata comunicazione ai sensi dell’art. 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006 del provvedimento di aggiudicazione:
           il bando prevedeva la pubblicazione di tale atto sul sito internet della provincia e che tale pubblicazione costituisse adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006;
           l’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla comunicazione individuale ai concorrenti dell’atto di aggiudicazione assume, in ogni caso, rilievo ai soli fini della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, quindi, della decorrenza del termine per impugnare ma non è, di per sé, idoneo a portare, ove non adempiuto, all’illegittimità del provvedimento;>
 
 A cura di *************
 
 
 
Registro Sentenze: 2549/2008
Registro Generale: 511/2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
TERZA SEZIONE
 
 
 
nelle persone dei Signori:
**************************** 
******************.
*******************. , relatore
 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella Camera di Consiglio  del 28 Maggio 2008
 
Visto il ricorso 511/2008  proposto da:
 
 
EREDI ALFA ANTONIO SRL
 
rappresentato e difeso da:
 
LATTANZI FILIPPO
FIORE BENEDETTA
******************
con domicilio eletto in LECCE
 
VIA CALABRIA,3
 
Presso
 
FIORE BENEDETTA 
 
Contro
 
PROVINCIA DI LECCE  
rappresentata e difesa da:
CAPOCCIA **************
ANGELASTRI GIUDITTA
con domicilio eletto in LECCE
UFFICIO LEGALE C/ AMM.NE PROV.LE
presso
CAPOCCIA **************  
 
e nei confronti di
 
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
rappresentato e difeso da:
CARDUCCI RAFFAELE
con domicilio eletto in LECCE
VIALE MARCHE, 12 C/O I.N.P.S.
presso la sua sede
 
BETA WALTER  
con costituitosi in giudizio
 
 
BETA1 & BETA2 SRL  
con costituitasi in giudizio
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
         della nota dell’11.2.2008 prot. N. 8608, pervenuta alla ricorrente il 18.2.2008 con la quale la Provincia di Lecce ha comunicato di avere rivisto la precente aggiudicazione in favore della ricorrente e di avere aggiudicato l’appalto per l’ampliamento dell’Istituto scolastico ********** di Copertino all’Ati BETA1 & BETA2 + BETA ******;
         della nota prot. N. 27165 del 10.3.2008 con la quale l’INPS, Direzione Provinciale di Lecce, comunicava di aver considerato la Ditta BETA Walter in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, illustrandone le relative ragioni;
         del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore dell’Ati BETA1 e BETA2 e BETA ******, di contenuto ed estremi ignoti;
         della nota prot. 43315 del 14.9.2007 della Provincia di Lecce;
         nonché per quanto occorra della nota prot. N. 49079 del 22.10.2007 della Provincia di Lecce;
         del bando del 29.6.2007, per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’Istituto scolastico “*************” di Copertino – succursale di Carmiano, in attuazione della determina dirigenziale n. 1239 del 15.5.2007;
         di qualunque altro atto connesso, presupposto o consequenziale, sconosciuto alla ricorrente, ivi compreso l’eventuale consegna dei lavori ed il contratto di appalto nelle more stipulato con Ati BETA1 e BETA2;
 
nonché per l’esecuzione in forma specifica,
 
anche mediante declaratoria di nullità, ovvero di inefficacia sopravvenuta, ovvero di caducazione automatica del contratto d’appalto, conseguente al provvedimento impugnato con il ricorso principale, eventualmente stipulato tra le parti, e/o il risarcimento del danno ex art. 35 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 80.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della PROVINCIA DI LECCE e dell’INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 maggio 2008, con cui la società ricorrente chiede:
l’annullamento, previa sospensione
         della determinazione n. 3477 del 5.12.2007 con la quale la provincia di Lecce ha approvato il verbale di aggiudicazione e immediata consegna dei lavori a favore della BETA1 & Marina + BETA ******;
         del verbale della seduta del 14.9.2007;
         degli avvisi di aggiudicazione pubblicati sul sito internet della provincia di Lecce, nonché nell’albo pretorio e sulla Gazzetta Aste ed ******* pubblici;
         del contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2008;
         nonché, per quanto occorra, della circolare Inps del 26 luglio 2005, n. 92;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Ref. *************** e uditi, altresì, per le parti, gli avv. ***** e ********
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire, nel merito, il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue
 
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
         la ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto indetta dalla Provincia di Lecce per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’Istituto scolastico “*************” di Copertino;
         all’esito della gara si collocavano ex aequo la società ricorrente e la Ati BETA1 & BETA2 + BETA ******;
         a seguito di sorteggio, l’appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all’Ati BETA1 & BETA2 + BETA ******;
         con nota del 22 ottobre 2007, l’amministrazione provinciale trasmetteva, per conoscenza, uno schema di determinazione dirigenziale di aggiudicazione dei lavori a favore della Eredi ALFA s.r.l., in quanto la ditta BETA ****** non era risultata in regola con i versamenti contributivi all’Inps;
         con determinazione n. 147 del 5.12.2007, la Provincia di Lecce ha, invece, approvato l’aggiudicazione dei lavori in questione all’Ati BETA1 & BETA2 + BETA ******, avendo acquisito, a seguito di una seconda richiesta, conseguente ad un primo riscontro negativo, un Durc attestante la regolarità contributiva della ditta BETA ******;
         la ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi: 1. la scelta della Provincia di rivedere la propria decisione di adottare un provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore della Eredi ALFA s.r.l., preannunciata con la nota del 22.10.2007, avrebbe dovuto essere preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento; 2. l’amministrazione non ha provveduto a comunicare l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006; 3. l’aggiudicazione a favore dell’ Ati BETA1 & BETA2 + BETA ****** è affetta da vizio di motivazione; 4. l’amministrazione avrebbe dovuto escludere l’Ati BETA1 & BETA2 + BETA ****** in quanto non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali alla data di presentazione della domanda di partecipazione; la discrasia tra i due Durc acquisiti, avrebbe dovuto imporre alla Provincia di verificare l’entità dell’irregolarità, se per controversia amministrativa/giurisdizionale relativa all’esistenza di un debito contributivo – attestata dall’Inps nel secondo Durc – dovesse intendersi anche una regolarizzazione postuma della situazione di irregolarità e, infine, quale fosse l’eventuale contenzioso pendente; 5. violazione e falsa applicazione dei punti 3 e 8 del bando di gara, nonché della circolare Inps del 12 luglio 2005 e della circolare Inps n. 92 del 26 luglio 2005; violazione del principio di partecipazione e del contraddittorio, eccesso di potere per sviamento, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti.
Ad avviso del Collegio, i provvedimenti impugnati non sono affetti dalle censure sollevate dalla società ricorrente.
In particolare, legittimamente, è stata accertata la regolarità contributiva della ditta BETA ****** in quanto:
         ai sensi dell’art. 24, c.3, d.lgs. n. 46/1999 – norma che regola l’iscrizione al ruolo dei crediti degli enti previdenziali – “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”;
         nel caso in esame, BETA ****** ha proposto ricorso giudiziario avverso l’atto di accertamento n. 508 del 28.11.2006;
         non risulta essere stato adottato, da parte dell’autorità giudiziaria, alcun provvedimento esecutivo che consentisse l’iscrizione al ruolo delle somme oggetto del giudizio;
         l’iscrizione al ruolo da parte dell’Inps della somma di euro 113.543,76, effettuata dall’Inps in forza dell’atto di accertamento n. 508 – anch’essa impugnata dal sig. BETA con ricorso giudiziario, proprio per violazione dell’art. 24, c.3, d.lgs n. 46/1999 – non risulta, pertanto, essere stata legittimamente disposta, non essendo stata effettuata sulla base di un provvedimento esecutivo del giudice;
         non potendo, quindi, tenersi in considerazione tale iscrizione al ruolo, la norma che trova applicazione nel caso di specie è l’art. 8 c.2, del d.m. 24 ottobre 2007, ai sensi del quale, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
         in mancanza di un provvedimento esecutivo che consentisse l’iscrizione al ruolo delle somme oggetto del giudizio, legittimamente pertanto, l’Inps ha dichiarato la regolarità contributiva della ditta BETA;
         il comportamento tenuto dall’Inps, che ha attestato la regolarità contributiva pur in presenza di un debito – che però non avrebbe dovuto essere iscritto al ruolo per l’assenza di un provvedimento esecutivo del giudice – costituisce corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 38, c.1, lett. i) che richiede, ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; il debito in questione, difatti, non può considerarsi definitivamente accertato.
E’, poi, infondata la censura secondo cui l’amministrazione provinciale avrebbe dovuto effettuare approfondimenti in merito alla regolarità contributiva della ditta BETA poiché:
         la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali (d.l. n. 210/2002, art. 2);
         la stazione appaltante in una siffatta situazione non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato a altre amministrazioni )” (Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2007, n. 4273);
         né, per tale ragione, il provvedimento di aggiudicazione definitiva può ritenersi affetto da vizio di motivazione, in quanto, correttamente, prende atto della regolarità contributiva dell’aggiudicataria, attestata dall’Inps con il secondo Durc; 
Non è fondata la censura di mancata comunicazione ai sensi dell’art. 79, c.5, d.lgs. n. 163/2006 del provvedimento di aggiudicazione:
         il bando prevedeva la pubblicazione di tale atto sul sito internet della provincia e che tale pubblicazione costituisse adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n. 163/2006;
         l’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla comunicazione individuale ai concorrenti dell’atto di aggiudicazione assume, in ogni caso, rilievo ai soli fini della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, quindi, della decorrenza del termine per impugnare ma non è, di per sé, idoneo a portare, ove non adempiuto, all’illegittimità del provvedimento;
Quand’anche la nota del 22 ottobre 2007 fosse da intendersi quale provvedimento di aggiudicazione definitiva, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca non comporta annullabilità, poiché, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della l. n. 241/1990, risulta dimostrato in giudizio che "il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
Per le ragioni esposte il ricorso è, quindi, infondato. Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce respinge il ricorso in epigrafe..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 maggio 2008.
 
DOTT.   *****************     –   Presidente
 
DOTT.   ***************            –   Estensore
 
                                                    Pubblicato mediante deposito
               in Segreteria il 19.09.2008
 

Lazzini Sonia

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