In arrivo il concordato per le piccole imprese

Redazione 02/11/11
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Con il disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia della Camera in data 26 ottobre 2011 (vedi l’articolo su questo stesso sito), al fine di risolvere in maniera non traumatica le difficoltà economiche delle piccole imprese, è stata prevista l’introduzione di una procedura specifica per affrontare la crisi da «sovraindebitamento», facendosi riferimento con tale espressione a  tutte le situazioni di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio che può essere liquidato per farvi fronte. L’obiettivo è quello di consentire l’accesso ad una procedura «soft» per risolvere le situazioni di crisi in cui dovessero incorrere i «piccoli», siano essi imprese o famiglie. La nuova procedura è infatti stata contemplata sia per far fronte ai default familiari, così colmando una lacuna del nostro ordinamento, che allo stato nulla prevede quando la crisi riguarda una famiglia, sia per risolvere le difficoltà delle piccole imprese, ovvero quelle al di sotto delle soglie introdotte dalla riforma del diritto fallimentare che danno accesso alla procedura concorsuale.

I punti salienti della nuova procedura prevedono che:

a) l’accordo per la ristrutturazione dei debiti può essere proposto dal debitore, impresa o capofamiglia, ai creditori, sulla base di un piano che deve prevedere il pagamento regolare, anche entro un anno di tempo, di chi non aderisce, e integrale dei crediti privilegiati. E’ consentita la suddivisione in classi dei creditori ed è obbligatoria la previsione di scadenze e modalità di pagamento. E’ possibile la nomina di un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori come anche la cessione di redditi futuri. Determinante è l’impossibilità di poter fare fronte con il proprio patrimonio alle obbligazioni contratte; se il patrimonio è insufficiente, altri soggetti potranno farsi carico di prestare una garanzia con propri redditi e beni;
b) la proposta deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore;
c) l’imprenditore deve depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi; per le persone fisiche, bastano le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio;

d) è prevista una moratoria delle azioni esecutive per una durata massima di 120 giorni, in modo da consentire la fase delle trattative;

e) occorre l’assenso (raccomandata o fax), per l’omologazione dell’accordo, di almeno il 70% dei crediti (non dei creditori);

f) se, entro 90 giorni dalle scadenze, il debitore non paga il Fisco e i gestori della previdenza e assistenza obbligatoria, l’intesa è revocata di diritto;

g) viene introdotta la figura dell’organismo di composizione della crisi (i cui compiti potranno essere svolti da un notaio o da un professionista in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del r.d. 267/1942; per gli organismi di composizione pubblica è prevista l’istituzione di un Registro) deputato a curare l’esecuzione del piano, a verificare la veridicità dei dati contenuta nella proposta, ad attestare la fattibilità del piano, a trasmettere al giudice la relazione sui consensi dei creditori. Per dette finalità, gli organismi di composizione avranno accesso all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazione creditizia, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche;

h) l’accordo omologato blocca per un anno le azioni esecutive, ma può essere annullato dal Tribunale su istanza del creditore quando è stato aumentato o diminuito con dolo il passivo, oppure sottratta una parte rilevante dell’attivo o, infine, simulate attività inesistenti. La sentenza di fallimento, in ogni caso, risolve l’accordo.

Il testo del disegno di legge sul concordato per le piccole imprese passa ora all’esame del Senato.

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