IMU e TASI 2016: scaduto il termine, come funziona il ravvedimento operoso

Redazione 22/12/16
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È scaduto il termine entro il quale saldare il debito d’imposta IMU e TASI. La data prevista era quella del 16 dicembre 2016. Tuttavia, è sempre possibile il ravvedimento operoso, che sarà tanto più vantaggioso quanto più celere. Cambiano, infatti, l’ammontare delle sanzioni e gli interessi legali, a seconda delle tempistiche.
IMU e TASI: chi è tenuto al pagamento?

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Le due imposte, dovute per tutti gli immobili tranne che per le abitazioni principali non di lusso, anche beni strumentali d’impresa, sono calcolati sulla base delle aliquote stabilite da ogni Comune. L’importo da pagare quindi varia a seconda della residenza del contribuente. Il pagamento si può effettuare tramite modello F24 o bollettino postale.

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In cosa consiste il ravvedimento operoso?
In diritto tributario, è denominato “ravvedimento operoso” l’atto con cui il contribuente regolarizza, dopo la scadenza del termine, le proprie omissioni, gli illeciti e le dimenticanze di tipo fiscale. Il periodo di tempo può essere breve o molto breve ma con sanzioni e interessi molto bassi.
Quali sono i termini per il ravvedimento operoso?
In particolare, si distingue tra quattro tipologie di ravvedimento operoso:

Sprint: per chi paga entro 14 giorni dalla scadenza, è prevista una sanzione giornaliera dello 0,1% del valore dell’imposta e interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Breve: per chi paga tra 15 e 30 giorni dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa dell’1,5% dell’importo più gli interessi giornalieri;
Medio: per chi paga tra il 31° e il 90° giorno, è prevista una sanzione fissa dell’1,67% dell’importo più gli interessi giornalieri;
Lungo: per chi paga dopo il 90° giorno ma prima della scadenza dell’anno fiscale, è prevista una sanzione fissa del 3,75% più gli interessi giornalieri.

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La novità 2017: di quanto si abbassano gli interessi?
Non appena, nell’anno nuovo, entrerà in vigore la norma in questione, gli interessi legali sui tributi non pagati (e quindi anche su Imu e Tasi) saranno abbassati del 50%. Il ravvedimento operoso, dunque, diverrà ancora più conveniente: il tasso di interesse passerà infatti dallo 0,2% allo 0,1%.
Chi può beneficiare da subito degli interessi più vantaggiosi?
Dato che la scadenza del pagamento era fissata al 16 dicembre 2016, chi ricorrerà al ravvedimento operoso per il periodo d’imposta 2015/2016 dovrà pagare gli interessi legali ancora in vigore: quindi, allo 0,2% per il periodo che va fino al 31 dicembre 2016 e allo 0,1% per i giorni successivi.
Aliquote Imu e Tasi: nessun aumento per le aliquote 2016
L’eventuale conguaglio di Imu e Tasi per il 2016 poteva derivare da un aumento delle aliquote rispetto a quelle applicate nel 2015. Tuttavia, non è avvenuto nessun aumento. Pertanto le aliquote rimangono fisse.
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IMU e TASI: come si versa la seconda rata?
Come si legge nelle FAQ disponibili sul sito web del Ministero dell’Economia, il versamento “deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l’anno 2016“ solo se:

l’atto è stato adottato entro il 30 aprile 2016;
l’atto è stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016;
l’aliquota fissata non è, in ogni caso, stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015.

Se queste tre condizioni non sono state soddisfatte la nuova aliquota del 2016 è da considerarsi illegittima e a valere è quella del 2015.

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